Beni significativi e IVA al 10%

Uscita ieri la circolare 15/E dove l’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità apportate dalla legge di bilancio 2018 sui cosiddetti beni significativi.

Innanzitutto ricordiamo che è prevista l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
Veniamo tuttavia al dunque perchè diverso è il trattamento fiscale dei beni significativi, ovvero:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetterie da bagno
  • impianti di sicurezza

il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.
Su questi beni l’Iva agevolata al 10% è applicata solo sulla differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello dei beni stessi. Ecco un esempio numerico per chiarire meglio.
Ipotizziamo, ad esempio, il rifacimento del bagno a un costo totale di 10.000 euro, di cui 3.000 per la manodopera e 7.000 per rubinetteria e sanitari: la manodopera va tutta al 10%, mentre, con riferimento ai 7.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli stessi beni significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Cosa chiarisce la circolare:
– vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati. Ad esempio una stufa a pellet, se concepita per riscaldare l’ambiente in cui si trova, produrre acqua calda sanitaria e per alimentare il circuito di riscaldamento, è considerata come una caldaia e quindi bene significativo;
– il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale. Esempio: l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza se autonomamente staccate dagli infissi godono dell’Iva agevolata; se invece questi elementi sono integrati agli infissi sono considerati beni significativi;
– sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo “originario”;
– il prestatore è tenuto a indicare puntualmente sulla fattura anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Retroattività:
La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione.

A questo link il testo completo della circolare.

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