Contributi alle PMI per l’energia da fonti rinnovabili

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha aperto il bando per erogare alle PMI contributi per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, con un plafond a disposizione di 55 milioni di euro.

Si tratta di un incentivo già annunciato e atteso da mesi; il 6 febbraio 2023 la Regione ha pubblicato il bando per i finanziamenti a fondo perduto per incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese. Le domande si possono presentare dal 15 febbraio al 15 giugno 2023.

Tutta la documentazione e il bando sono disponibili nella specifica pagina dedicata all’interno del sito web della Regione:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA17/

Qui di seguito facciamo una breve sintesi del contributo in oggetto, rimandando al bando ufficiale per l’insieme completo delle regole.

BENEFICIARI

I finanziamenti sono destinati alle PMI in regione, appartenenti ai settori del manifatturiero, commercio, servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, attività professionali, scientifiche e tecniche, attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività sportive, intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi (vedere dettagli nel bando).

Sono ammesse le imprese a forte consumo energivoro, come elencate nell’allegato F del bando, ritenute particolarmente penalizzate a causa della crisi energetica; sono inoltre ammesse anche le altre imprese non incluse nell’elenco se conseguentemente al conflitto russo-ucraino hanno subito, direttamente o indirettamente, almeno uno dei seguenti effetti:

1) rincaro dei costi di energia e dei carburanti;

2) difficoltà di approvvigionamento e/o rincaro dei costi delle materie prime;

3) contrazione della domanda e/o interruzione di contratti e progetti esistenti;

4) mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi.

È richiesta un’adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto (definita in allegato al bando come rapporto tra il costo da sostenere e fatturato o capitale netto dell’impresa).

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi i progetti sia di nuovi impianti che di potenziamento di impianti esistenti, da installare esclusivamente in copertura, finalizzati alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1000 kWp, comprendenti l’acquisto ed installazione di almeno uno dei due impianti: fotovoltaico o solare termico; contestualmente sono inoltre ammessi i seguenti sistemi strettamente connessi agli impianti precedenti: sistemi di accumulo di energia prodotta, sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia funzionali alla riduzione dell’impronta energetica.

L’impianto ammesso avrà produzione massima ammissibile pari al fabbisogno energetico (autoconsumo) con una tolleranza al massimo del 15% in più.

Sono inoltre stabiliti dei criteri di valutazione e i progetti dovranno ottenere un punteggio minimo per l’ammissione (vedere allegato D del bando).

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese sostenute a decorrere dal 24 novembre 2022, fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima della presentazione della domanda.

Sono ammesse le spese strettamente funzionali all’opera; sono compresi gli impianti, le relative opere edili ed impiantistiche ed oneri di sicurezza, hardware e software necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio, servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e collaudi.

Per fornitura ed installazione di accumuli, comprese le relative spese accessorie, è posto il limite di 1.000€/kWh. Per il fotovoltaico il limite è di 1.800€/kWp.

SPESE NON AMMESSE

Tra le altre, non sono ammesse spese per la mera sostituzione di impianti esistenti, per la rimozione di amianto, per lavori in economia, per fatture non integralmente pagate.

LIMITE DI SPESA, DI CONTRIBUTO, INCENTIVI %

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 25mila euro, l’importo massimo di contributo per ciascuna impresa è di 250mila euro. L’incentivo riconosciuto alle piccole imprese è pari al 50% delle spese ammissibili sostenute; per le medie imprese tale incentivo vale il 40%.

DURATA

Il progetto dev’essere avviato non prima del 24/11/2022 e deve concludersi (fine lavori e saldo ultimo pagamento) entro 15 mesi dalla concessione del contributo (termine prorogabile al massimo per 3 mesi).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Le imprese presentano una sola domanda che riguarderà un unico progetto (il quale potrà comprendere uno o più impianti) da realizzare in un’unica sede o unità locale. La domanda sarà presentabile esclusivamente con sistema online dedicato, che avrà un link di accesso nella pagina web già indicata.

Nella pagina web sono disponibili anche i fac-simile per la documentazione prevista da allegare alla domanda.

I termini di presentazione delle domande sono dal 15.02.2023 ore 10.00 al 15.06.2023 ore 16.00.

I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, con procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che soddisfino i criteri di valutazione previsti dal bando (punteggio minimo 12 punti), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande non finanziate entro il 31.12.2023 sono definitivamente escluse.

OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI

I beneficiari sono tenuti a realizzare gli impianti conformemente ai progetti approvati sia sotto l’aspetto tecnico, sia relativamente alle spese ammesse, comunicando nei termini precisati dal bando le eventuali necessarie variazioni che saranno valutate ed eventualmente approvate (le variazioni non determineranno in alcun caso l’aumento del contributo). Inoltre l’attività d’impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni a decorrere dal pagamento finale al beneficiario.

Le scadenze del Superbonus: proroga per le unifamiliari?

La disciplina dell’incentivo Superbonus è stata più volte modificata e non è ancora giunta ad una forma definitiva.

L’ultima notizia riguarda una possibile ulteriore proroga di tre mesi per le unifamiliari al 110%, proposta contenuta in un emendamento al decreto Milleproroghe: ovvero, per gli interventi su case unifamiliari nelle quali al 30 settembre 2022 siano stati realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, si chiede che l’agevolazione al 110% sia prorogata fino al 30 giugno 2023 anziché al 31 marzo 2023.

Lasciando in sospeso questa ultima arrivata, cerchiamo di fare il punto ad oggi sulle scadenze.

I riferimenti normativi per questo quadro sono la Legge di bilancio 2023 e la conversione in legge del decreto aiuti quater (DL 176/2022), tenendo in considerazione anche la precedente legge di bilancio 2022.

Alla luce delle normative citate abbiamo un quadro complesso con diverse scadenze ed aliquote in funzione dei diversi soggetti beneficiari, dei diversi tipi di fabbricati e di altre condizioni; qui di seguito riportiamo schematicamente le diverse possibilità.

Condomini

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023Delibera per esecuzione lavori entro il 18/11/2022CILAS entro il 31/12/2022
110%Fino al 31/12/2023Delibera lavori tra 19 e 24/11/2022CILAS entro il 25/11/2022
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Proprietari o comproprietari di edifici con 2-4 u.i.

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023CILAS entro il 25/11/2022
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Persone fisiche con edifici unifamiliari o u.i. indipendenti

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/03/2023almeno 30% lavori realizzati al 30/09/2022
90%Anno 2023proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’u.i.;per abitazione principale;requisito “reddito di riferimento” del beneficiario non superiore a 15.000 euro.

IACP e cooperative di abitazione

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023almeno 60% lavori realizzati al 30/06/2023


Enti terzo settore (org. Volontariato, Associaz. prom.soc., coop.soc., fondazioni, …)

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023CILAS entro il 25/11/2022
110%Fino al 31/12/2025Enti in possesso requisiti art.119, c. 10-bis (attività socio-sanitarie assistenziali; CDA non retribuito; immobili cat. B/1-B/2-D/4)
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Deroga per edifici in Comuni colpiti da eventi sismici

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2025Documento che accerti che il sisma ha causato il danno

Legge di bilancio 2023, poche novità per gli incentivi

Nell’ambito degli incentivi legati agli interventi di miglioramento e manutenzione degli edifici esistenti, la nuova legge di bilancio ha introdotto poche novità, restando in gran parte valide le norme precedenti. Ecco il quadro aggiornato:

Bonus Casa (detto anche Bonus Ristrutturazioni), Sismabonus, Ecobonus; per questi bonus ordinari la Legge di bilancio 2023 non prevede particolari misure, pertanto, come già previsto dalla Legge di bilancio 2022, restano vigenti fino al 31/12/2024.

Bonus facciate. La legge di bilancio 2023 non interviene con eventuali proroghe e pertanto, come previsto dalla Legge di bilancio 2022, questo bonus è terminato il 31/12/2022.

Bonus barriere architettoniche; per questo bonus (definito dall’art. 119ter del DL 34/2020) che sarebbe terminato il 31/12/2022, è prevista una proroga fino al 31/12/2025 (art.1, comma 365 della L.197/2022).

Bonus mobili. La legge di bilancio 2023 (al comma 277) modifica il già vigente bonus incrementando l’importo massimo ammissibile per il 2023 da 5.000 a 8.000 euro, lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024. Questo bonus, già definito dalla legge di bilancio 2022 comma 2, lett. b), è fruibile solo congiuntamente alla detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis del TUIR DPR 917/1986).

Bonus verde. Non è modificato dalla recente legge di bilancio 2023, pertanto come già previsto, resta in vigore fino al 31/12/2024; consiste in una detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree di pertinenza di edifici esistenti, sistemazione di recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus acqua potabile. Questo bonus interessa marginalmente gli interventi di miglioramento degli edifici: si tratta di un credito fiscale pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. La scadenza di questo bonus è rimasta come definita dalla precedente legge di bilancio 2022, ovvero al 31/12/2023.

Superbonus. Questo bonus (art. 119 e 121 del DL 34/2020) è stato urgentemente modificato dal DL 176/2022 (decreto Aiuti Quater) nel novembre scorso. La legge di bilancio 2023 dunque ha affrontato una normativa già “aggiornata” e ha quindi apportato solo alcune modifiche rispetto al DL 176/2022.

Il DL 176 (decreto aiuti quater) dovrà essere convertito in legge entro il 17/01/2023 e sono attualmente in corso i dibattimenti che porteranno alla forma finale questa legge. In attesa di queste ulteriori novità riassumiamo le modifiche apportate al superbonus dalla legge di bilancio 2023.

Superbonus condomini: Riduzione dell’aliquota al 90%, anziché 110% per le spese sostenute durante l’anno 2023 (riduzione introdotta dal DL 176/2022), salvo determinate eccezioni (riportate in seguito).

Mantenimento dell’ulteriore riduzione al 70% per l’anno 2024 e al 65% per l’anno 2025 (introdotta dalla precedente legge di bilancio 2022).

Mantenimento dell’aliquota al 110% per l’anno 2023 in determinati casi specifici (comma 894 della legge di bilancio 2023):

  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25/11/2022 risulta effettuata la CILAS;
  • interventi effettuati dai condomini dove la delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori sia antecedente al 18/11/2022 (entrata in vigore del DL 176/2022) e a condizione che per tali interventi al 31/12/2022 risulti effettuata la CILAS;
  • interventi effettuati dai condomini dove la delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori sia compresa tra il 18/11/2022 e il 24/11/2022 e a condizione che per tali interventi al 25/11/2022 risulti effettuata la CILAS;
  • interventi con demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (SCIA, PDC).

Nuovi incentivi al fotovoltaico

Ad oggi, per realizzare un impianto fotovoltaico l’incentivo nazionale disponibile è il credito fiscale del 50% (calcolato sulle spese sostenute, fino ad un tetto massimo di 96mila euro per unità immobiliare): si tratta del cosiddetto Bonus Ristrutturazioni. Il credito fiscale può essere recuperato alternativamente come detrazione fiscale in 10 anni, oppure con i meccanismi dello sconto in fattura o della cessione del credito.

A questo incentivo prossimamente si affiancherà un contributo regionale, l’”ecobonus regionale”. In attesa della pubblicazione della legge regionale e del relativo bando, è consultabile dal sito del Consiglio Regionale il disegno di legge n.188.

Il pdf del disegno di legge contiene come premessa una relazione che riassume i punti della nuova norma; potrà subire modifiche ed integrazioni nel suo iter di dibattimento e approvazione, ma ne anticipiamo i tratti salienti a scopo descrittivo:

Oggetto del contributo: installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica, impianti solari termici. Esclusi gli interventi su nuova costruzione o interventi di ristrutturazione rilevante (art.26 del DLgs199/2021) per i quali è già obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Tipo di edifici: edifici ad uso residenziale, prime e seconde case, condomini.

Destinatari: persone fisiche residenti in Regione, titolari di diritti reali di godimento, ovvero proprietari, locatari, comodatari…

Fondo disponibile: 100 milioni di euro.

Procedura: trasmissione domande solo a seguito della realizzazione dell’intervento, per le spese sostenute a partire dal 01/11/2022. È previsto procedimento “a sportello”, ovvero secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Cumulabilità: l’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali per la parte residua non coperta dalle stesse; la somma delle agevolazioni non può superare la spesa complessivamente sostenuta.

Come cambia il Superbonus

Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato in GU il Decreto Legge 176/2022 recante “misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, detto Decreto Aiuti Quater.

Questo decreto, oltre a prevedere misure rivolte al sostegno delle imprese, tra cui proroga per il riconoscimento di credito fiscale per i costi sostenuti per elettricità e gas e possibilità di rateizzazione delle bollette, introduce una serie di modifiche al Superbonus. Molto sinteticamente riportiamo le novità per il super incentivo:

Modifiche Superbonus per condomini

Per condomini, per edifici da 2 a 4 unità anche se con unico proprietario e per Onlus, il Superbonus passa dal 110 al 90% a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, ferma restando la riduzione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025 (già previste dalla vigente legge di bilancio 2022).

È prevista un’eccezione, ovvero il mantenimento dell’aliquota al 110%, per i soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS (o la domanda di Permesso di costruire in caso di intervento di demolizione e ricostruzione) e che, in caso di condominio, entro la stessa data avranno adottato la delibera condominiale che approva l’esecuzione dei lavori.

Modifiche Superbonus per unifamiliari

È prevista una proroga per interventi al 110% ed una nuova finestra temporale al 90%.

Proroga con aliquota al 110%; per gli interventi che hanno effettuato il 30% dei lavori al 30 settembre scorso e che quindi hanno già ottenuto la proroga al 31/12/2022, è concessa ulteriore proroga al 31/03/2023.

Nuova finestra con aliquota al 90%; per gli interventi su edifici unifamiliari è concesso il Superbonus al 90% per tutto il 2023 a condizione che:

  • l’immobile sia l’abitazione principale;
  • il reddito di riferimento, calcolato con il “quoziente familiare”, sia non superiore a 15mila euro.

Attenzione: il reddito di riferimento è relativo all’anno precedente all’anno di sostenimento della spesa ed è un valore calcolato nel seguente modo:
Somma redditi complessivi / numero parti ≤ 15.000 euro

Con:

  • Somma redditi è la somma dei redditi del contribuente, del coniuge o convivente e degli altri familiari conviventi;
  • Numero parti risulta dalla somma:
contribuente1
coniuge o convivente+1
altri conviventi del nucleo familiare 
1 familiare+0.5
2 familiari+1
3 o più familiari+2

Modifiche Superbonus per Onlus

Concessione del Superbonus al 110% fino al 31/12/2025 per le Onlus con i seguenti requisiti:

  • Svolgono attività di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del CDA non percepiscono compensi né indennità di carica;
  • Per immobili di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito di categoria B/1 (collegi, convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari), B/2 (case di cure ed ospedali), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro).

Modifiche Superbonus per cessione del credito

Con l’obiettivo di rilanciare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura il decreto introduce una modifica che dovrebbe riaprire la capienza fiscale dei cessionari e quindi sbloccare la situazione di stallo.

La modifica prevista è la seguente: i crediti d’imposta derivanti da cessione del credito o da sconto in fattura, inviati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, potranno essere fruiti in 10 rate annuali. Questa operazione dovrebbe aumentare la capienza fiscale di chi ha accumulato crediti fiscali (banche, poste, imprese, ecc.).

Contributi per gli impianti sportivi

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia erogherà contributi per l’efficientamento degli impianti sportivi attraverso due diversi bandi:

  • a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico;
  • a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.

Per entrambi, le domande vanno presentate dal 14 al 24 ottobre 2022.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web istituzionale della Regione:

Lo Sportello Energia FVG rimane a disposizione per chiarimenti.

Esauriti i fondi per il Superbonus

Secondo il report mensile dell’ENEA, i contributi prenotati per il Superbonus hanno ormai superato le risorse disponibili, dal momento che a livello nazionale il totale di investimenti ammessi a detrazione va oltre i 35 miliardi di euro, che portati in detrazione al 110% rappresentano un onere a carico dello Stato di quasi 39 miliardi, a fronte di un plafond stanziato di 33,3 miliardi.

Ciò significa che per consentire le agevolazioni già ammesse a detrazione sarà necessario il rifinanziamento del fondo dedicato. Non solo: dal momento che l’agevolazione è vigente fino al 2023 (e poi con aliquota ridotta fino al 2025) sarà necessario un ulteriore impegno finanziario. In attesa di sapere se e in che misura il governo interverrà con nuove risorse, è realistico pensare che queste saranno messe in campo almeno per coprire gli interventi ormai iniziati, mentre restano dubbi per tutti gli altri casi in fase progettuale più o meno avanzata.

Tra i casi più frequenti, rientrano quelli legati alla cessione del credito, che è attualmente in una fase di stallo perché le banche non accettano più crediti fiscali avendo saturato la propria disponibilità finanziaria per compensarli con le proprie imposte. La soluzione più semplice sarebbe consentire possibili ulteriori passaggi nella cessione dei crediti fiscali verso chi ha capienza fiscale, ma ci sono due aspetti che ostacolano questa direzione: da un lato si teme che un elevato numero di passaggi del credito comporti il rischio di truffe; dall’altro lato, la volontà di “contenere” il Superbonus, depotenziandone l’operatività della cessione del credito e dello sconto in fattura (che ha un meccanismo molto simile).

Cosa succede adesso?

Le limitazioni alla cessione del credito e l’incertezza sul rifinanziamento del plafond per il Superbonus portano ad una situazione di stallo. Cosa succede adesso per chi ha i lavori in corso? Chi deve ancora iniziarli? Chi ha iniziato i lavori, ma non ha ancora fatto il SAL del 30%? Chi deve ancora presentare la CILAS? I casi sono molti e presentano diversi livelli di incertezza. Cerchiamo di affrontarli:

Se è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori alle imprese significa che sono definiti i costi; salvo varianti in corso d’opera o lavori imprevisti, non dovrebbero esserci sorprese sui costi dell’intervento. Se il contratto prevede espressamente lo sconto in fattura è anche sostanzialmente già concordata la cessione del credito all’impresa.

Se è già concluso un accordo di cessione del credito con una banca, significa che è anche già stato firmato un contratto con l’impresa; in questo caso banca e impresa sono già vincolate da contratti (che dovranno avere opportune clausole di garanzia) per la cessione del credito e per gli importi lavori. Bisognerà valutare i rischi di eventuali clausole che potrebbero far recedere i contratti per cause di forza maggiore.

Se l’intervento è in fase di realizzazione dei lavori ed è già stata data la prima comunicazione all’ENEA per il primo SAL del 30%, significa che l’investimento è complessivamente ammesso alla detrazione fiscale. In questo caso lo Stato ha già computato l’intervento nel plafond e dunque dovrà garantire la copertura finanziaria per le pratiche già accettate.

Se i lavori non sono ancora iniziati si può decidere di sospendere o rinunciare senza grandi ripercussioni. In assenza di accordi già sottoscritti è possibile sospendere il processo unilateralmente in attesa di maggiori certezze sui meccanismi del Superbonus; mentre in caso di accordi già sottoscritti sarà sempre possibile agire bilateralmente con recessione, rinegoziazione, sospensione o modifica dei contratti. L’eventuale sbilanciamento economico del committente riguarderà le spese tecniche progettuali per prestazioni già eseguite, caparre e anticipi a imprese e fornitori.

Se i lavori sono già iniziati la situazione potrebbe essere più problematica e il committente potrebbe trovarsi con l’investimento economico del Superbonus a proprio carico. Ad esempio, l’impresa che abbia acquisito il credito applicando lo sconto in fattura potrebbe trovarsi nell’impossibilità di rientrare nei costi (non riesce a cedere il credito eccedente la sua capienza fiscale) e potrebbe decidere di bloccare il cantiere. Altro esempio, la banca recede il contratto per l’acquisto del credito per cause di forza maggiore: un nuovo decreto modifica le regole della cessione del credito e il meccanismo si inceppa per cause non attribuibili alla banca.

Come va il Superbonus

Prendendo spunto dalla pubblicazione periodica del Report dell’ENEA, cerchiamo di fare il punto sull’andamento del Superbonus.

Da settembre 2021, infatti con cadenza mensile, l’ENEA pubblica i dati nazionali e regionali sullo stato di avanzamento degli interventi, e relativi investimenti, relativi al Superbonus. Si tratta di 22 tabelle, di cui la prima contenente i dati nazionali e le successive i dati per ciascuna regione e infine una tabella riepilogativa. Sono pubblicati i dati complessivi nazionali ed i parziali per ogni regione, specificando: il numero delle asseverazioni; il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione; i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati. Inoltre sono specificati i dati suddivisi per lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti.

In Friuli Venezia Giulia, al 30 giugno 2022 lo stato del Superbonus è questo:

  • sono state presentate quasi 5000 asseverazioni, di cui 391 per condomini, 3133 per unifamiliari, 1471 per unità funzionalmente indipendenti;
  • complessivamente gli investimenti ammessi a detrazione valgono circa 667 milioni di euro;
  • gli investimenti sulle unifamiliari sono prevalenti, per un valore di investimenti di circa 315 milioni di euro, già realizzati per circa il 78%;
  • gli investimenti sulle unità funzionalmente indipendenti sono circa 115 milioni, già realizzati all’81%;
  • gli investimenti sui condomini sono circa 237 milioni di euro, già realizzati per circa il 67%.

Tuttavia il dato significativo di questo ultimo aggiornamento al 30 giugno è un altro: ovvero il superamento a livello nazionale dei fondi stanziati preventivamente per il superbonus. Infatti, a livello nazionale il totale di investimenti ammessi a detrazione ha superato i 35 miliardi di euro, che portati in detrazione al 110% rappresentano un onere a carico dello Stato di quasi 39 miliardi, a fronte di un plafond stanziato di 33,3 miliardi.

A questo link è possibile scaricare l’ultimo report ENEA del 30 giugno:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_30_06_2022.pdf

Per visionare tutti i report mensili passati:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/risultati-superbonus.html

Le tende nell’Ecobonus

Il “bonus tende” in realtà è una particolare declinazione del bonus statale dedicato all’efficientamento energetico degli edifici, ovvero il cosiddetto Ecobonus, definito dal DL63/2013 e s.m.i..

Le tende, come tutti gli elementi oscuranti e schermanti, contribuiscono all’efficienza energetica di un fabbricato in quanto concorrono al controllo degli apporti e delle dispersioni di energia dalle vetrate, pertanto sono espressamente previsti dal D.L. 63/2013, (Ecobonus, appunto), all’art. 14 che parla specificatamente di “acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.

Può accedere a questo bonus ogni contribuente che sostiene effettivamente le spese e che ha un diritto reale sull’immobile.

Questa agevolazione è compresa nell’Ecobonus ordinario perciò, in alternativa alla detrazione fiscale diretta, si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

L’installazione deve interessare edifici preesistenti ed in regola con eventuali tributi.

L’aliquota di detrazione è pari al 50% delle spese totali sostenute fino ad un limite massimo di detrazione di 60.000 euro per unità immobiliare.

Per l’ammissibilità al bonus le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio (non liberamente montabili/smontabili dall’utente);
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate ad integrazione dei serramenti, all’interno o all’esterno della superficie vetrata; oppure installate in modo autonomo (aggettanti).
  • Realizzate nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed efficienza energetica;
  • Marcate CE;
  • Installate con orientamento sud, est, ovest, sud-est, sud-ovest per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci); sono invece ammessi tutti gli orientamenti  per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle).
  • Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Per maggiori dettagli si riporta il link del vademecum specifico dell’ENEA:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf

Via le barriere architettoniche

Ci sono tre tipi alternativi di agevolazioni per chi effettua interventi per eliminare le barriere architettoniche:

  • detrazione Irpef 50% Bonus per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • detrazione del 110%, cd. Superbonus, come intervento “trainato”, da eseguire congiuntamente a determinati interventi “trainanti”;
  • detrazione del 75%, cd. Bonus barriere architettoniche valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Vediamo nel dettaglio le tre tipologie.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50% delle spese effettivamente sostenute, entro un tetto di spesa massima di 96.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Rientrano tra gli interventi agevolati:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio ascensori e montacarichi, sostituzione di gradini con rampe);
  • la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e altri mezzi tecnologici, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992.

La detrazione non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese sanitarie per mezzi di sollevamento delle persone disabili. Vale per interventi sugli immobili per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile; non vale invece per il solo acquisto di strumenti o beni mobili, per esempio, non vale per l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi touch, computer o tastiere espanse (beni che rientrano nella detrazione del 19% come sussidi tecnici e informatici).

DETRAZIONE DEL 110% (SUPERBONUS) PER INTERVENTI “TRAINATI”

È possibile usufruire della detrazione al 110% (cd. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave.

Il meccanismo del superbonus prevede questo intervento solo come “trainato”, ovvero è ammesso alla detrazione solo se realizzato congiuntamente ad interventi trainanti.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.

DETRAZIONE DEL 75% PER L’ANNO 2022

La legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per il 2022 e specifica per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

La detrazione fiscale è pari al 75% delle spese documentate sostenute tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 ed è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • 40.000 euro per u.i. per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • 30.000 euro per u.i. per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.