Ecobonus

Cos’è?

L’agevolazione consiste nel poter detrarre fiscalmente i costi sostenuti per interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti.

Questo incentivo comprende diversi tipi d’interventi di efficientamento energetico e spesso viene veicolato con diversi nomi (bonus caldaie, bonus tende, bonus serramenti, bonus zanzariere…).

Gli importi della detrazione sono definiti come percentuale dei costi sostenuti e sono soggetti a limitazioni: sono stabiliti dei tetti massimi di detrazione per i diversi tipi d’intervento di efficientamento.

Beneficiari

Possono usufruirne tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, nonché gli istituti autonomi di case popolari.

Come accedere

La normativa prescrive che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori debbano essere trasmessi ad Enea, per via telematica, i dati di risparmio energetico estrapolati dall’Attestato di Prestazione Energetica e la scheda descrittiva degli interventi realizzati o, in alcuni casi, una documentazione semplificata. Andranno poi indicati nella dichiarazione dei redditi i dati dell’immobile e le spese sostenute.

Quali interventi

Il bonus è per interventi su edifici esistenti dotati di impianto di riscaldamento invernale. La detrazione è riconosciuta se le spese sostenute hanno comportato: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (isolamento involucro, sostituzione serramenti), l’installazione di pannelli solari o infine la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Pagamenti

L’agevolazione avviene tramite detrazione della quota spettante dall’Irpef o dall’Ires. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ciascun contribuente ha diritto alla detrazione della quota nei limiti dell’Irpef (o Ires) dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Le formule alternative alla detrazione fiscale diretta, ovvero la cosiddetta “cessione del credito” o lo “sconto in fattura”, non sono più opzionabili.