FAQ sul 110%

Ricordiamo che le nostre risposte si basano sull’interpretazione della fonte normativa e non costituiscono giurisprudenza.

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È possibile cedere il credito anche se non si ha capienza Irpef?

È possibile richiedere la cessione del credito anche se non si ha capienza Irpef oppure se è assorbita da altre detrazioni.

Le seconde case sono escluse dall’aliquota maggiorata del 110%?

Le seconde case non sono escluse, tuttavia ogni singolo beneficiario può ottenere l’agevolazione al massimo su due unità immobiliari e sempre per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Condomini: se con gli interventi sulle parti comuni alcune unità non rispettano il requisito dell'aumento di due classi energetiche, come si procede?

In caso di condominio l’attestato di prestazione energetica deve avere per oggetto l’intero fabbricato, non le singole unità immobiliari: Si tratta di un APE “convenzionale” utile a verificare il miglioramento di due classi riferito all’intero fabbricato condominiale.
Non sarebbe infatti corretto chiedere il rispetto di questo requisito per ogni singola unità immobiliare, perché alcune di queste potrebbero trovarsi in una posizione svantaggiata dal punto di vista delle dispersioni (ad esempio, le unità che confinano con la copertura).

Se vengono realizzati gli interventi di isolamento delle pareti (intervento trainante) e anche la sostituzione dei serramenti (intervento trainato), il tetto di spesa massima, per gli edifici unifamiliari, è unico ovvero 50.000 €?

Il limite di spesa per l’isolamento delle pareti (intervento trainante) sugli edifici unifamiliari è di 50.000 €, mentre quello per la sostituzione dei serramenti (intervento trainato) è di 54.545 €.

Nel caso di demolizione con ricostruzione è possibile accedere all’aliquota maggiorata del 110%?

Sì, purché risulti esplicitamente che non si tratti nuova costruzione, ma di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (esplicito anche sugli atti autorizzativi). Per intervento di efficientamento energetico l’agevolazione al 110% è fruibile nel limite della volumetria esistente e nel rispetto de i limiti di spesa previsti.

L’intervento di isolamento della copertura se inclinata può essere considerato come intervento principale per il 110%?

Il decreto-legge ammette interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, sempreché interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La sostituzione dei serramenti può beneficiare della detrazione al 110%?

La sostituzione dei serramenti è considerata un intervento secondario e che quindi può ottenere l’aliquota maggiorata solo se effettuato congiuntamente ad un intervento principale (ad esempio il cappotto o la sostituzione della caldaia). Tuttavia il decreto-legge prevede che se l’edificio è sottoposto ad un vincolo (codice dei beni culturali e del paesaggio, regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali) la detrazione si applichi anche solo per gli interventi “secondari”, sempre nel rispetto dei requisiti previsti.

L’installazione dell’impianto fotovoltaico può beneficiare della detrazione al 110%?

L’installazione dell’impianto fotovoltaico è considerata un intervento secondario e che quindi può ottenere l’aliquota maggiorata solo se effettuato congiuntamente ad un intervento principale (ad esempio il cappotto o la sostituzione della caldaia). Tuttavia il decreto-legge prevede che se l’edificio è sottoposto ad un vincolo (codice dei beni culturali e del paesaggio, regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali) la detrazione si applichi anche solo per gli interventi “secondari”, sempre nel rispetto dei requisiti previsti.

La mia è una casa in linea, cioè due unità immobiliari accostate. L'intervento di isolamento delle strutture opache sarà realizzato solo sulla mia unità, il limite di spesa è 40.000 € o 50.000 €?

L’intervento ha come limite di spesa 50.000 €, perchè questo limite riguarda edifici unifamiliari o unità immobiliari, all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi.

Se in un edificio bifamiliare, un appartamento è intestato a persone fisiche e un appartamento è intestato ad un'azienda, si può avere accesso al superbonus 110%?

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Pertanto, se il fabbricato bifamiliare si configura come “condominio minimo” (ad esempio due unità sovrapposte) entrambi i condòmini potranno fruire dell’agevolazione per gli interventi sulle parti comuni. Se la bifamiliare non ha parti comuni allora le due unità sono autonome, semplicemente accostate, ed ognuno dei due intestatari, se ha titolo per accedere al bonus, interviene indipendentemente dall’altro.

Cosa significa che i lavori trainati devono essere eseguiti congiuntamente rispetto a quelli trainanti?

Le spese dei lavori trainati devono essere sostenute tra la data di inizio e la data di fine lavori dei lavori trainanti. Tutte le spese ammesse inoltre, sia dei trainati che dei trainanti, devono essere sostenute nell’arco temporale di vigenza della detrazione (dal 1° luglio 2020 alla fine vigenza dettata dalle successive proroghe temporali). 

FAQ

Ricordiamo che le nostre risposte si basano sull’interpretazione della fonte normativa e non costituiscono giurisprudenza.

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Possiedo un fabbricato ma senza impianto di riscaldamento. Vorrei installare una caldaia, oltre a intervenire sull'edificio: a quali incentivi posso accedere?

Per quanto riguarda l’installazione della caldaia è possibile accedere alla detrazione del 50% per ristrutturazioni oppure all’Ecobonus ma nel solo caso in cui si installi un apparecchio a biomassa.
Per gli interventi sull’edificio, il fatto che non ci sia un impianto di riscaldamento pre-esistente limita l’accesso all’Ecobonus al 65%: in questa situazione infatti sono finanziabili solo l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e l’acquisto e posa in opera di schermature solari (per quest’ultimo intervento è prevista una percentuale detraibile del 50%). Per tutti gli altri tipi di interventi che riguardino l’involucro si può accedere alla detrazione al 50% per ristrutturazioni. Da verificare il rispetto dei requisiti specifici di ogni intervento, una volta definiti in maniera puntuale.

Con quali incentivi posso finanziare un intervento antisismico sulla mia abitazione?

Gli interventi antisismici sono compresi nella detrazione al 50% per ristrutturazioni edilizie. Può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, per ottenere le percentuali maggiorate, si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). La detrazione del 50% va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:

  • quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Devo installare una stufa a pellet, mi conviene il Conto Termico 2.0 o la detrazione Irpef al 50%?

La stufa a pellet è un generatore di calore alimentato a biomassa e in quanto tale è incentivabile sia dal Conto Termico 2.0 che dalla detrazione al 50% per le ristrutturazioni.
In linea generale i requisiti da rispettare sono diversi per ogni agevolazione e quindi bisognerà scegliere tra i due, anche perchè non è permessa la cumulabilità tra di loro. Di seguito le principali differenze, per avere una prima idea. Ogni caso va poi valutato singolarmente.
Per il Conto Termico 2.0 è necessario che la stufa abbia determinate caratteristiche e più è performante più sarà alto l’incentivo erogato, fino a un massimo del 65% della spesa sostenuta. E’ necessario inoltre che vi sia un impianto di riscaldamento pre-esistente (a gasolio, a biomassa, a carbone o a olio combustibile). Il contributo è a fondo perso e se l’importo a cui si ha diritto non supera i 5’000€ viene erogato in un’unica soluzione entro 60 giorni dall’accettazione della domanda.
Con la detrazione al 50% per ristrutturazioni i requisiti per l’apparecchio sono meno stringenti, è necessario infatti solo dimostrare che si fa fronte ai fabbisogni energetici dell’edificio. E’ necessario avere un reddito per usufruire della detrazione.

Devo cambiare la canna fumaria e sostituire la caldaia, a quali incentivi posso accedere?

La detrazione al 50% per ristrutturazioni prevede come intervento ammissibile la nuova costruzione della canna fumaria interna o esterna o rifacimento di essa modificando i caratteri preesistenti oppure un nuovo impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme al DM 37/2008 – ex legge 46/90) con opere di edilizia esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione.
Per quanto riguarda il singolo intervento della caldaia, ci sono altri incentivi accessibili, presupposto che vi sia un impianto di riscaldamento pre-esistente:
– il Conto Termico 2.0: sono ammessi impianti con pompa di calore, generatori a biomassa, sistemi ibridi a pompa di calore. Il contributo è a fondo perso e permette di coprire fino al 65% della spesa.
-l’ Ecobonus 65%: sono ammessi più tipi di generatori (ad esempio caldaie a condensazione in classe A abbinate a sistemi di termoregolazione, pompe di calore ad alta efficienza, sistemi ibridi, micro-cogeneratori, impianti geotermici a bassa entalpia).
In linea generale i requisiti che gli impianti devono rispettare per accedere all’incentivo sono più rigidi nel Conto Termico 2.0 rispetto all’Ecobonus. Inoltre il Conto Termico 2.0 non prevede un tetto massimo di spesa, mentre per l’Ecobonus è previsto un tetto massimo.
E’ necessario quindi valutare il caso specifico per scegliere l’incentivo più adatto.

Come si accede al Conto Termico 2.0? Posso farlo anche senza l'aiuto di un tecnico?

Per accedere al Conto Termico 2.0 è necessario registrarsi al Portaltermico, attraverso il quale si invierà tutta la documentazione relativa all’intervento. Non sono necessarie comunicazioni preventive, perché la domanda può essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori. Per la presentazione non è necessario un tecnico, perchè ci si può registrare autonomamente al portale e seguire le istruzioni. Il GSE inoltre ha pubblicato dei tutorial molto utili che illustrano il servizio. Sarà richiesta una documentazione fotografica pre e post intervento.
Tuttavia per alcune tipologie di interventi viene richiesta, nella documentazione da produrre,  l’asseverazione di un tecnico.

Ci sono dei contributi per l'efficientamento energetico a fondo perso per privati? Eventualmente che tipo di interventi sono incentivati?

A livello nazionale l’unico incentivo a fondo perso è il Conto Termico 2.0.
Per i privati gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli per produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili, ovvero:
– sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 kW;
– sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kW;
– installazione di collettori solari termici;
– sostituzione di scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore;
– sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore).
L’incentivo massimo erogabile è il 65% della spesa e dipende da diversi fattori, come ad esempio dalla zona climatica e dalle caratteristiche dell’apparecchio.
Se l’importo dell’incentivo rientra nei 5’000€ può essere erogato in un’unica rata.
Inoltre non è necessaria comunicazione preventiva ma la domanda va presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
A livello regionale invece al momento è previsto l’incentivo per il recupero o acquisto con recupero o solo acquisto o nuova costruzione della prima casa di abitazione che prevede un importo erogato che varia da 10’000€ a 20’000€ in base agli interventi e a specifici requisiti. E’ prevista una spesa minima di 30’000€ (20’000€ nel caso di iniziative di manutenzione straordinaria o di almeno tre degli interventi di efficientamento energetico, modifica approvata con DPReg 28 settembre 2017 n. 0217).
Gli interventi incentivabili nel caso di solo recupero sono:
– ristrutturazione urbanistica
– ristrutturazione edilizia
– restauro e risanamento conservativo
– manutenzione straordinaria
Esecuzione di almeno tre dei seguenti interventi di efficentamento energetico:
– installazione di impianti solari termici o fotovoltaici
– installazione o sostituzione di caldaie per il riscaldamento con installazione o rifacimento dei relativi impianti
– isolamento termico pareti esterne verticali
– isolamento termico di copertura o di solai
– installazione impianti geotermici

Che tipi di incentivi sono previsti per il fotovoltaico?

Sono previsti due diversi incentivi per l’installazione di un impianto fotovoltaico (compresi gli eventuali accumuli) su edificio ad uso residenziale:

  • Installazione di FV come intervento trainato in un intervento con detrazione al 110%, che può essere di efficientamento energetico (super ecobonus) e/o di miglioramento antisismico (super sismabonus);
  • Installazione di FV come intervento bonus ristrutturazioni con detrazione al 50%, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. 

Inoltre, oltre ai menzionati incentivi in fase di realizzazione, nella successiva fase di gestione è possibile anche accedere allo Scambio sul posto, una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al Produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente auto consumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il GSE ha il compito di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio, che garantisce il rimborso di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete.

Posso accedere ai contributi del Conto Termico 2.0 per sostituire un vecchio caminetto a legna con una nuova stufa a pellet?

Il nuovo Conto Termico 2.0 incentiva la sostituzione di un vecchio generatore di calore alimentato a legna con uno nuovo alimentato a pellet.
In particolare è prevista la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio con i seguenti generatori di calore:
-caldaie a biomassa
-stufe e termocamini a pellet
-termocamini a legna (solo in sostituzione di camini o termocamini o stufa a legna)
-stufe a legna

Per casi specifici siamo disponibili a fornire qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sono affittuario, se volessi fare dei lavori nell'appartamento a che incentivi posso accedere?

Anche se non si è proprietari dell’immobile, ma ad esempio in affitto, si può accedere alle detrazioni.
Per il Conto Termico 2.0:
“Soggetti Ammessi sono i Soggetti che beneficiano degli incentivi, a condizione che:
1. siano titolari di diritto di proprietà dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato;
2. abbiano la disponibilità dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato, in quanto titolari di altro diritto reale o di diritto personale di godimento (soggetti ammessi equiparati)”.
Per l’Ecobonus 2017:
“Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.”
“Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
– i titolari di un diritto reale sull’immobile
– i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
– gli inquilini
– coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.”
Per la detrazione al 50% per ristrutturazioni:
“Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
– il proprietario o il nudo proprietario
– il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
– l’inquilino o il comodatario
– i soci di cooperative divise e indivise
– i soci delle società semplici
– gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.”

Esistono le case ad energia quasi zero? E possono avere solo struttura in legno?

Le case ad energia quasi zero esistono e vengono definite come NZEB, ovvero nearly zero energy building.
Si tratta di edifici il cui consumo di energia primaria è vicino allo zero. Questo perché innanzitutto l’involucro è ben progettato e permette di non disperdere calore nella stagione invernale, in maniera tale da ridurre l’energia necessaria per il riscaldamento. Inoltre nella stagione estiva viene evitato il surriscaldamento interno, sempre grazie alle caratteristiche dell’involucro che sfasa l’onda di calore e alle schermature ombreggianti, in questo modo si evita di utilizzare in maniera eccessiva i climatizzatori in raffrescamento. Altra caratteristica di questi edifici è la presenza di impianti tecnologici molto efficienti che sfruttano tra l’altro energie rinnovabili e quindi “gratuite”.
Il risultato è un edificio ad altissima prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.
L’efficienza dell’involucro non dipende dalla struttura, bensì dal corretto calcolo della trasmittanza e del comportamento estivo della parete, dalle scelte tecnologiche del materiale isolante, dai particolari costruttivi, dalla corretta posa.
Non è quindi la scelta di un singolo materiale o della tipologia di struttura a far diventare un edificio un NZEB, bensì un insieme di scelte.

Serve documentazione fotografica per accedere all'Ecobonus?

No, non è necessario presentare una documentazione fotografica.

Devo cambiare i caloriferi, a che incentivi posso accedere?

La sostituzione dei caloriferi, se considerata come intervento singolo, è vista come opera finalizzata al risparmio energetico e quindi detraibile dall’IRPEF per il 50% nell’ambito delle ristrutturazioni. La voce specifica è “sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)”.

Che incentivi sono previsti se intraprendo una nuova costruzione per la casa?

Per la nuova costruzione di un edificio non sono previsti degli incentivi per il risparmio energetico a livello nazionale. La legislazione prevede infatti che i nuovi edifici siano già efficienti, rispettando i minimi di legge.
Tuttavia a livello regionale a partire dal 4 luglio 2019 è previsto
un contributo per chi acquista un’unità immobiliare o per chi ne costruisce una nuova. Si rimanda alla scheda specifica a questo link oppure al link diretto https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA8/
Gli incentivi sono indirizzati piuttosto all’esistente, perchè rappresenta la parte più energivora ed inquinante, e sono volti a non incrementare l’occupazione del suolo ma al miglioramento del patrimonio edilizio già presente.
Il bonus volumetrico del 5%, per chi installa fonti energetiche rinnovabili in misura maggiore al 30% rispetto ai limiti minimi, è forse l’unica agevolazione per il nuovo legata all’efficientamento energetico.
Riportiamo anche alcune agevolazioni non propriamente legate al tema energetico. Ad esempio chi intraprende la costruzione della prima casa può usufruire dell’IVA agevolata al 4%. Inoltre se è stato stipulato un mutuo per la costruzione (o la ristrutturazione) è possibile detrarre il 19% degli interessi passivi dall’IRPEF.

Il contributo regionale per recupero o acquisto con recupero della prima casa di abitazione (L.R. 1/2016, art. 18) è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali?

Il contributo regionale è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali. Di seguito spieghiamo in che maniera è possibile.
L’intervento di acquisto con recupero prevede una spesa minima per l’accesso di 30’000€, che può essere interamente coperta anche solo dall’importo dell’acquisto. Ne consegue che la spesa per gli interventi di recupero può essere portata integralmente in detrazione fiscale. Gli interventi devono comunque essere dimostrati con apposita documentazione tecnica ai fini dell’erogazione del contributo regionale.
L’intervento di solo recupero prevede invece una spesa minima per l’accesso di 30’000€ per le iniziative di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, risanamento e restauro conservativo e di 20’000€ per le iniziative di manutenzione straordinaria o di almeno tre degli interventi di efficientamento energetico (modifica approvata con DPReg 28 settembre 2017 n. 0217); gli importi eccedenti questo limite possono essere portati in detrazione fiscale.
La spesa minima deve comunque rimanere totalmente a carico del soggetto richiedente e quindi solo la parte in eccedenza può essere portata in detrazione.

Come si può accedere al bonus mobili?

Il bonus mobili è legato alla detrazione del 50% per ristrutturazioni, quindi per poterlo ottenere è necessario usufruire della detrazione. Tuttavia non tutti gli interventi danno diritto all’accesso al bonus mobili, di seguito gli interventi che lo prevedono:
– manutenzione ordinaria (condomini);
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazioni edilizie;
– ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da calamità;
– interventi che utilizzano fonti rinnovabili sugli impianti tecnologici per ottenere risparmio energetico, se assimilabili ad interventi di manutenzione straordinaria (come da Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 21/05/2014).
Il bonus incentiva l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione. L’importo a cui si ha diritto viene suddiviso in 10 rate annuali e detratto dall’Irpef. L’acquisto dei mobili può avvenire anche prima di sostenere le spese di ristrutturazione ma sempre successivamente alla data di avvio dei lavori (testimoniata dalla comunicazione al comune o da dichiarazione sostitutiva). Il pagamento può essere fatto tramite bonifico (non è necessario che sia “parlante”) o tramite carta di debito/credito.
Per accedervi basta indicare nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute e conservare le fatture e le ricevute. Inoltre in caso di acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ si deve anche effettuare la Comunicazione telematica all’ENEA.

Ci sono incentivi che agevolano l'installazione di "sistemi ibridi"?

sistemi ibridi sono degli apparecchi per il riscaldamento composti da una caldaia a condensazione integrata da una pompa di calore. Questi sistemi sfruttano i pregi di entrambe le tecnologie, ottenendo un notevole risparmio in bolletta. Spieghiamo il perché.
La pompa di calore è molto più efficiente della caldaia a condensazione, tuttavia non riesce a raggiungere le temperature di esercizio necessarie per l’utilizzo con i termosifoni tradizionali, dove il fluido termovettore entra a circa 80°C. La caldaia a condensazione entra in gioco nel momento in cui le condizioni sono ideali per il suo funzionamento e quindi la temperatura esterna non è la migliore per la pompa di calore o c’è un picco di richiesta di energia (ad esempio per la produzione di acqua calda sanitaria). Combinare le due tecnologie significa quindi non dover sostituire ad esempio i caloriferi e utilizzare o una o l’altra a seconda della convenienza economica. Il sistema ibrido mette in funzione l’una o l’altra tecnologia o addirittura in simultanea a seconda delle condizioni di esercizio, per ottenere il massimo risparmio. Si può ottenere così una riduzione della bolletta del gas.
I sistemi ibridi al momento possono accedere a due diversi incentivi.
Il Conto Termico 2.0 prevede una voce specifica per questa tecnologia, ovvero la “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore”. Viene inoltre chiarito nello specifico quali sistemi possono essere agevolati: “un sistema ibrido a pompa di calore è definito come un impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made. Secondo tale definizione sono quindi ammissibili unicamente sistemi nei quali la pompa di calore e la caldaia sono integrati in un apparato che comprende gli elementi di base dell’impianto specificamente concepiti e assemblati dal costruttore per lavorare in combinazione tra loro. Questo esclude dagli incentivi le realizzazioni di tipo “manuale” costruiti abbinando pompe di calore, anche se predisposte, con caldaie a condensazione in fase di installazione dell’impianto, non espressamente concepite per funzionare in abbinamento tra loro.” Il nuovo apparecchio inoltre deve avere le caratteristiche minime e le certificazioni come da regole del GSE e devono essere installate ove compatibili le valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti.
I sistemi ibridi inoltre possono rientrare anche nella detrazione al 65% per risparmio energetico. Da un parere dell’ENEA infatti la pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia a condensazione, rientra tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche agevolabili e quindi tra le spese ammissibili per l’intervento di sostituzione dell’impianto esistente con una caldaia a gas a condensazione secondo l’art.1 del comma 347 della legge finanziaria 2007. Con la legge di bilancio 2018 questo parere è stato confermato e tra gli apparecchi incentivabili sono stati inseriti anche i sistemi ibridi, definiti come “pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro”. E’ stato redatto un vademecum specifico dall’ENEA dove sono riportati i requisiti e la documentazione richiesta per l’accesso alla detrazione.

Ci sono incentivi che agevolano l'acquisto/costruzione del box auto?

L’acquisto o la costruzione del box auto rientrano tra gli interventi agevolabili dalla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie. Nel caso di acquisto è agevolabile solo la spesa per la costruzione, spesa che dovrà essere attestata dal costruttore. Per entrambi i casi inoltre requisito fondamentale è che il box auto diventi o sia già pertinenziale all’unità immobiliare.

Per il contributo regionale sulla prima casa (L.R. 1/2016, art. 18), cosa si intende per lavori di "recupero"?

Per lavori di “recupero” si intendono:
a) ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2009;
b) ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009;
c) manutenzione straordinaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009;
d) restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.
e) interventi che comprendono almeno tre dei seguenti lavori di manutenzione, anche se realizzati su parti comuni degli edifici, finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all’efficientamento energetico:
1- installazione di impianti solari termici o fotovoltaici;
2- installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell’abitazione o loro sostituzione con, rispettivamente, installazione o rifacimento dei relativi impianti;
3- isolamento termico pareti esterne verticali;
4- isolamento termico solai, anche di copertura;
5- installazione di impianti geotermici.

Quali sono gli interventi incentivati dal Conto Termico 2.0?

Il Conto Termico 2.0 incentiva l’efficientamento energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per i privati gli interventi ammessi sono:
1) sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con:
– pompa di calore;
– apparecchi a biomassa (solo se l’impianto esistente è alimentato a gasolio, carbone, olio combustibile o biomassa);
– sistemi ibridi (caldaia a condensazione)
2) installazione di panelli solari termici per produzione di acqua calda sanitaria o a integrazione dell’impianto di riscaldamento, anche per solar cooling;
3) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Per la Pubblica Amministrazione invece agli interventi appena citati si aggiungono:
1) Isolamento termico delle superfici opache;
2) Sostituzione delle chiusure trasparenti;
3) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione;
4) Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti;
5) Trasformazione in “edifici a energia quasi zero”;
6) Sostituzione di sistemi per l’illuminazione;
7) Building automation.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, è possibile accedere alle detrazioni fiscali?

E’ possibile accedere alle detrazioni, ma bisogna rispettare la volumetria originale e il titolo abilitativo non deve riferirsi ad una nuova costruzione.
Infatti nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’intervento è configurato come nuova costruzione e in questo caso non si può accedere alle detrazioni.
Nel caso invece di ristrutturazione dell’esistente senza demolizione e ampliamento, si può accedere alle detrazioni solo con le spese riferibili alla parte esistente, perchè l’ampliamento è considerato nuova costruzione. Se si volesse accedere alla detrazione per risparmio energetico, non è possibile utilizzare la voce “riqualificazione globale” ma solo le voci per i singoli interventi, perchè per la prima voce occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.

Come funziona la prenotazione per la Pubblica Amministrazione agli incentivi del Conto Termico 2.0?

La Pubblica Amministrazione ha la possibilità di prenotare gli incentivi del Conto Termico 2.0 e ricevere un acconto pari ai 2/5 o al 50% dell’incentivo totale entro 60 giorni dall’avvio dei lavori.
E’ necessario tuttavia che ci si trovi in una delle seguenti condizioni:
– sia presente una diagnosi energetica e un atto o provvedimento amministrativo di impegno all’esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica;
– in presenza di un contratto di prestazione energetica;
– in presenza di un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori.

 

L'installazione di un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico esistente può ottenere la detrazione del 50% per ristrutturazioni?

Sì e lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 27 aprile 2018.
Rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.

L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso.
ATTENZIONE: Se l’impianto è già incentivato dal Conto Energia ad esempio, non è possibile ottenere la detrazione.

 

Se installo un condizionatore a pompa di calore, a quali incentivi posso accedere?

Per la nuova installazione di un condizionatore a pompa di calore è possibile accedere alla detrazione del 50% dall’Irpef per ristrutturazioni, sotto la voce “Caloriferi e condizionatori: Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico) Installazione di macchinari esterni”.
Tuttavia se si stanno eseguendo lavori di ristrutturazione importanti e che danno diritto al bonus mobili, è possibile inserire le spese per la nuova installazione in quest’ultimo e quindi avere un plafond separato di spesa massima (10.000 €) rispetto a quello della detrazione (96.000 €).
In ogni caso l’importo restituito è il 50% della spesa totale suddiviso in 10 anni e detratto dall’Irpef.

A quali incentivi posso accedere se installo le valvole termostatiche?

Nel caso in cui le valvole termostatiche vengano installate in concomitanza con la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, la loro installazione rientra nella detrazione del 65% per risparmio energetico; verrà restituito il 50 o il 65% a seconda della tipologia di generatore installato.
Se non è sostituito l’impianto, l’intervento rientra tra quelli agevolabili dalla detrazione del 50% per ristrutturazioni, sotto la voce “opere per il conseguimento di risparmio energetico”.
Lo stesso discorso vale per i sistemi di contabilizzazione del calore.

Se sostituisco la caldaia a gas con un'altra caldaia a gas a condensazione, posso accedere al Conto Termico 2.0?

Questo tipo di intervento ovvero la sostituzione dell’impianto esistente con caldaia a gas è previsto dal Conto Termico 2.0 ma è accessibile solo dalla Pubblica Amministrazione. I privati invece non possono ottenere il contributo.

È possibile usufruire della detrazione per risparmio energetico in caso di spese pagate tramite finanziamento?

Sì, è possibile. La finanziaria deve pagare il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale dal quale devono risultare tutti i dati previsti (bonifico “parlante”). Il contribuente deve conservare una copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione. In ogni caso, è necessaria la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di acquisto con recupero nell'ambito del contributo regionale per la prima casa, è possibile pagare a rate l'acquisto della casa?

Sì, è possibile. Tuttavia nel momento in cui verrà richiesta la documentazione per l’erogazione, la spesa minima di 30.000 € dovrà essere stata sostenuta e bisognerà avere in mano il documento di compravendita.

Nel caso in cui un intervento si configuri come ristrutturazione con ampliamento e l'ampliamento riguardi solo volumi tecnici o cubatura ammessa dal Piano casa, e quindi non ci si trovi nel caso di nuova costruzione, è possibile accedere al Super-ecobonus al 110%? Oppure il fatto che l'APE dello stato di fatto e l'APE simulato non verranno fatti sulla stessa volumetria costituisce un problema?

Il problema è proprio l’applicazione della normativa relativa al salto di due classi dell’APE essendo i due APE ante e post operam non confrontabili per la presenza della variazione di cubatura. Per interventi con demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio, si può applicare all’intero fabbricato il bonus al 110% per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico, il cosiddetto Super Sismabonus; mentre si applica solo per la parte di fabbricato preesistente (ovvero non si applica all’ampliamento) per le spese relative all’efficientamento energetico, il cosiddetto Super Ecobonus (risposta Agenzia delle Entrate n. 684/2021).

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