Attivo il portale ristrutturazioni 2018 ENEA

articolo portale enea Sportello Energia FVG

Finalmente dopo una lunga attesa è attivo il portale “ristrutturazioni 2018 ENEA”. Ecco il link diretto:
https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp
Si tratta del sito tramite il quale inviare la comunicazione obbligatoria per gli interventi che contemporaneamente:
– rientrano nella detrazione per ristrutturazioni
– portano ad un risparmio energetico e/o utilizzano fonti rinnovabili di energia.
Chiariamo subito che possono essere inviati solo i dati degli interventi conclusi nel 2018.  Inoltre per quelli terminati prima del 21/11/2018 la scadenza dei 90 giorni decorre proprio dalla data dell’attivazione del portale (21/11/2018), mentre per quelli che si concluderanno dopo tale data la scadenza partirà dalla fine lavori.

Quali sono gli interventi per i quali la comunicazione è obbligatoria?
Vediamoli di seguito:
– riduzione della trasmittanza su pareti verticali, coperture e pavimenti che delimitano volume riscaldato;
– riduzione della trasmittanza di serramenti comprensivi di infissi che delimitano il volume riscaldato;
– installazione  di collettori  solari  (solare  termico);
– sostituzione  di  generatori  di  calore  con caldaie  a  condensazione;
– sostituzione   di   generatori   con generatori di calore ad aria a condensazione;
pompe   di   calore per   climatizzazione   degli   ambienti;
sistemi ibridi;
microcogeneratori;
scaldacqua a pompa di calore;
– generatori di calore a biomassa;
– installazione  di   sistemi  di  contabilizzazione  del  calore negli  impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
– installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
– installazione di impianti fotovoltaici;
elettrodomestici (solo  se collegati  ad  un  intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.

Insieme al portale è stata pubblicata anche una guida rapida per la trasmissione dei dati, dove sono indicate tutte le fasi da seguire.
Ecco il link dove scaricarla:
http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf

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Una news al giorno…

Articolo di tutto e un po Sportello Energia FVG

In questo articolo vi proponiamo alcuni chiarimenti usciti su FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. Si parlerà di bonifica amianto e detrazione Irpef, box auto e ristrutturazione, ecobonus e imprese minori, sismabonus e asseverazione.

Se doveste fare degli interventi di bonifica dell’amianto, le relative spese possono rientrare nella detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in una categoria a parte e quindi anche se non vengono effettuati dei lavori specifici di recupero. Sono ammesse inoltre anche le spese di trasporto dell’amianto in discarica da parte di aziende specializzate. Ricordiamo che questa detrazione è fruibile solo dai soggetti Irpef.

Per quanto riguarda  il box auto, la spesa per il suo acquisto non può essere detratta se è stato ricavato da locali di civile abitazione tramite una ristrutturazione. Il caso particolare su cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate vedeva dei posti auto realizzati a partire da un piano terra di uno stabile, acquistato, trasformato e frazionato da un’impresa costruttrice. L’Agenzia precisa che il box auto è l’unico intervento per il quale è necessario che l’opera sia una nuova costruzione per poter fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

Le imprese minori che adottano il regime di cassa, per fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus, devono utilizzare il bonifico come metodo di pagamento delle spese che andranno in detrazione. L’Agenzia spiega il perchè ricordando che il “bonifico parlante” non è obbligatorio per le imprese il cui reddito è calcolato in base al principio di competenza, mentre lo è per i non titolari di reddito di impresa. Per gli imprenditori minori, in contabilità semplificata, invece, il regime naturale – dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 all’articolo 66 del Tuir – è quello improntato al criterio di cassa. Risulta quindi che le imprese minori ai fini delle detrazioni fiscali, devono certificare le spese sostenute attraverso uno strumento di pagamento tracciabile come il bonifico, anche se hanno optato per la contabilità ordinaria.

Infine l’Agenzia precisa che per ottenere le agevolazioni del Sismabonus è necessario che l’asseverazione redatta da un professionista sulla classe di rischio sismico prima dei lavori e quella conseguibile dopo sia allegata al titolo abilitativo presentato al Comune. La presentazione tardiva dell’asseverazione non consente quindi di fruire del Sismabonus.

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Ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito

Articolo cessione credito 2 Sportello Energia FVG

A singhiozzo arrivano ulteriori e attesi chiarimenti sulla cessione del credito, ancora poco chiara e per questo poco utilizzata. Gli utenti da una parte e i fornitori dall’altra non hanno ben chiaro come vi si accede né quali sono le modalità operative.

Dal 1° gennaio 2018 la cessione del credito dell’Ecobonus  è prevista anche per i lavori effettuati sulle singole abitazioni, mentre in precedenza riguardava solo i lavori sulle parti comuni condominiali. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che “il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica non può essere ceduto da padre a figlio“. La normativa prevede infatti che il credito possa essere ceduto “ad altri soggetti privati” quando questi sono collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Il legame di parentela non è quindi sufficiente. Per fare un esempio concreto, a seguito di un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica rientra una società che esercita l’attività di somministrazione lavoro, fornendo personale alle imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione” o anche nel caso che la società partecipi a un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti che si riferiscono a opere che legittimano la cessione del credito. Riportiamo inoltre alcuni altri casi concreti di possibili soggetti beneficiari della cessione del credito:
– agli altri condomini, nel caso di interventi su parti comuni;
– agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete, nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese;
– nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
– anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, semprechè questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola.
Infine evidenziamo una nota importante: la verifica del collegamento con il rapporto che ha dato origine al credito deve essere effettuata in occasione della cessione originaria e anche con riferimento alla successiva cessione.

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