Tre diversi incentivi per un bagno

Spesso si sente parlare di “bonus bagno”, ma cos’è realmente?

Tra i bonus fiscali dell’Agenzia delle Entrate non esiste un bonus con questo nome: “Bonus bagno” è più che altro uno slogan adottato per promuovere la ristrutturazione del bagno proponendo in realtà l’applicazione di altri bonus realmente esistenti. Siccome spesso si trovano indicazioni diverse per aliquote, importi e tipi di lavori, facciamo un excursus su diversi casi.

Il caso più ricorrente è il seguente: “bonus bagno” con sconto in fattura al 50%; in realtà si tratta dell’applicazione del Bonus Ristrutturazioni in un intervento di rifacimento del bagno, fruibile con aliquota di detrazione al 50%, con detrazione fiscale diretta o in alternativa con sconto in fattura o con cessione del credito fiscale.

Si può trovare il “bonus bagno” con sconto immediato in fattura del 75% per la sostituzione della vasca con la doccia. In questo caso in realtà si tratta di un altro bonus: il Bonus barriere architettoniche, il quale incentiva gli interventi volti al loro superamento. Tra questi può anche rientrare la sostituzione di una vasca con una doccia, nel rispetto delle norme specifiche.

Si trova anche un “Bonus Bagno, detto anche Bonus Idrico o Bonus Rubinetti”, che vale un contributo di 1000 euro. In questo caso sono menzionati due bonus inesistenti (bagno e rubinetti) e si fa riferimento ad un terzo bonus realmente esistente: il Bonus risparmio idrico. Questo si applica ad alcuni apparecchi sanitari e ai rubinetti (non solo dei bagni). In questo caso, a differenza dei precedenti, non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un rimborso di spese sostenute erogato fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Risparmiare acqua col bonus idrico

Il Bonus idrico 2022 ha l’obiettivo di ridurre lo spreco d’acqua provocato da rubinetti e sanitari obsoleti.

In sintesi il bonus è un rimborso massimo di 1.000 euro, senza limiti ISEE, sulla spesa sostenuta per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Una precisazione: esiste un altro bonus dal nome simile, Bonus Acqua Potabile, ma agevola interventi diversi. Il bonus idrico incentiva la riduzione dello spreco di acqua, mentre il bonus acqua potabile incentiva il miglioramento qualitativo dell’acqua potabile distribuita dagli acquedotti.

Riferimenti normativi:

Il bonus è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, commi da 61 a 65).
L’attuale riferimento normativo è il Decreto MITE del 27 settembre 2021:

Domanda e termini

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute si deve presentare domanda online sulla «Piattaforma bonus idrico», accessibile dal sito del Ministero della transizione ecologica, previa autenticazione con propria identità digitale (spid).

La piattaforma è attiva dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022; le domande sono ammesse secondo l’ordine di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei fondi stanziati disponibili (20 milioni di euro per il 2021).

Ogni beneficiario può richiedere il bonus una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Tutte le informazioni

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dedicato del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) e al sito dell’Agenzia delle Entrate:

MiTE: dal sito dedicato si accede al portale per presentare la domanda, inoltre si accede al manuale utente con informazioni sul bonus e sulla compilazione della domanda online; infine qui si trova una sezione FAQ con un’utile collezione di domande e risposte sul tema. Link di collegamento.

Agenzia delle Entrate: in questo sito si trova una sintetica descrizione del bonus ed un collegamento alla norma di riferimento L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). Link di collegamento.

Bonus verde per i giardini

Il Bonus verde è una detrazione Irpef sulle spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, oltre che per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è del 36% sulle spese sostenute fino ad un tetto di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo; pertanto la detrazione massima per ogni unità abitativa è di 1.800 euro, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). Questo bonus si applica come detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, non è prevista l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito.

Veniamo agli interventi incentivati; sono ammessi al bonus i costi per:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • riqualificazione di prati, grandi potature;
  • realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di questi interventi.

Non sono invece ammessi al bonus altri specifici costi, quali:

  • interventi di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti in quanto non è un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati (incremento qualitativo e/o quantitativo del verde pertinenziale);
  • spese per l’acquisto di attrezzature specifiche (come picconi, pale, tagliaerba);
  • interventi in economia, ad esempio l’acquisto di materiali.

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene l’immobile oggetto degli interventi e che ha effettivamente sostenuto le relative spese (quindi, non solo il proprietario). Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato questa agevolazione fino alla fine del 2024.

Bollette meno pesanti con il bonus

Il bonus sociale luce e gas mira ad agevolare cittadini e microimprese con una serie di provvedimenti per contenere gli aumenti dei costi dell’energia, sia per il gas naturale che per le utenze elettriche (domestiche e non). In particolare si tratta di:

  • riduzione dell’IVA al 5% sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche;
  • pagamento rateale delle bollette (10 rate mensili);
  • riduzione degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche (con potenza fino a 16,5 kW) e per utenze di gas naturale, sia domestiche che non domestiche;
  • potenziamento del bonus luce e gas per gli utenti domestici in situazioni di svantaggio economico o in gravi condizioni di salute.

L’incentivo è stato introdotto dal Decreto Rilancio, riproposto poi dalla Legge di Bilancio 2022 e dal successivo DL 17/2022, detto Decreto Bollette e energia. Si aggiunge il DL n. 21 del 21/03/2022 quale misura urgente di contenimento per gli ultimi rincari dell’energia in seguito alla crisi globale per la guerra Russia-Ukraina.

Bonus sociale

Come funziona

Il bonus sociale è regolamentato e gestito direttamente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), col fine di semplificare ed automatizzare lo sconto in bolletta per i cittadini.

ARERA organizza le risorse economiche messe a disposizione dal governo e provvede ad azzerare gli oneri generali di sistema e ridurre l’aliquota IVA al 5%.

A chi spetta

La misura di sostegno è prevista per cittadini e famiglie in difficoltà economica o in condizioni fisiche disagiate. Più precisamente hanno diritto al bonus sociale luce e gas le seguenti categorie di utenti:

  • nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.265 euro annui (innalzato a 12.000 per il periodo 01/04/22 – 31/12/2022 dal DL n. 21 del 21/03/2022 quale misura urgente contro gli aumenti del costo dell’energia);
  • nuclei familiari numerosi (4 figli o più) con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
  • fruitori di pensione e reddito di cittadinanza;
  • utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico.

Il bonus legato a disagio fisico non è vincolato ad un tetto ISEE e casomai è cumulabile qualora sussistessero i requisiti sia di disagio fisico sia economico. È riconosciuto anche tutti i nuclei familiari con persone che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, come da elenco allegato A del D.M. 13/01/2011. Ad esempio rientrano nell’elenco anche apparecchi cardio-respiratori, apparecchi per dialisi, materassi antidecubito, carrozzine elettriche, ecc.

Come richiedere il bonus luce e gas

Nel caso di disagio fisico si deve presentare specifica domanda corredata da un certificato della ASL che attesti la patologia, il tipo di apparecchiature, l’indirizzo dove risiede la persona con disagio fisico. Gli appositi moduli, vanno presentati al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) oppure presso un altro ente designato dal Comune (per esempio CAF, Comunità montane).

Per casi di difficoltà economica non occorre presentare richiesta di accesso al bonus; è attivo un sistema che rileva i requisiti e applica in automatico lo sconto in bolletta. In questo caso dunque l’utente vedrà riconosciuto lo sconto in maniera automatica se ha presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere l’attestazione ISEE.

L’importo del bonus sociale luce e gas varia a seconda di diversi fattori; è possibile fare una simulazione dell’importo del bonus nella pagina dedicata del portale SGAte.
 

Rateizzazione dei pagamenti

Una delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 è la possibilità di rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas che sono emesse dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, senza interessi e in massimo 10 rate mensili.

Le modalità di rateizzazione, che i venditori devono offrire agli utenti di energia elettrica e gas naturale, sono state definite da Arera. I venditori non potranno sospendere la fornitura senza prima una comunicazione di sollecito di pagamento, in cui venga riportato un piano di rateizzazione dei pagamenti che riporti:

  1. una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;
  2. una prima rata di valore pari al 50% dell’importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

Ad ogni modo il venditore ha l’opportunità di rielaborare un accordo differente che risponda meglio alle necessità del cliente, nel rispetto ovviamente delle modalità previste dalla Legge di Bilancio 2022.