Aggiornati con lo Sportello: timeline contributo regionale e video sull’Ecobonus 2018

Hai intenzione di effettuare degli interventi sulla tua prima casa?
Non ti è ancora chiaro il funzionamento del contributo regionale per recupero o acquisto con recupero?
Ti sei perso le novità sull’Ecobonus introdotte dall’ultima finanziaria?
Il sito dello Sportello Energia FVG ti tiene aggiornato!

Contributo regionale (ATTENZIONE: MODIFICATO DAL 4/07/19 VEDI QUESTO LINK)

Abbiamo preparato uno schema semplice e chiaro sulle tempistiche che regolano l’incentivo in materia di edilizia agevolata presente a livello regionale. Di questo contributo  abbiamo già parlato in un precedente articolo, lo trovi a questo link.
Ricordiamo che per accedervi è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore ai 29.000 € annui. E’ necessario inoltre che la spesa minima sostenuta rimanga totalmente a carico del beneficiario (vedi FAQ su cumulabilità contributo regionale – detrazioni fiscali).
Qui sotto trovi lo schema:

Timeline contributo regionale Sportello Energia FVG r1

Novità Ecobonus 2018

Il 27 dicembre 2017 è stata approvata la Legge di bilancio 2018, che ha apportato delle modifiche e introdotto alcune novità soprattutto all’Ecobonus. Ne abbiamo già parlato in questo articolo, ma se vuoi puoi guardare questo video che riassume in un minuto cosa cambia per il 2018.

Se hai domande o dubbi, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75

Lo Sportello in onda con le novità della finanziaria 2018

Le novità introdotte dalla finanziaria 2018, cosa cambia per finestre, schermature e biomassa, il nuovo bonus verde, il Conto Termico 2.0: di questo abbiamo parlato nella puntata di Family andata in onda su Telefriuli il 12 febbraio scorso alle 12:15.

L’occasione è stata utile anche per spiegare cosa sono i micro-cogeneratori, introdotti dalla legge di bilancio nell’Ecobonus 2018. La cogenerazione permette di produrre contemporaneamente energia elettrica ed energia termica dalla stessa fonte di combustibile, con maggior rendimento rispetto alla generazione separata. Questo tipo di intervento è ideale per edifici medio-grandi e ha un costo notevole, la detrazione massima prevista è infatti di 100.000 € ed è necessario ottenere un risparmio di energia primaria pari al 20%.

Si è parlato inoltre dei sistemi evoluti di termoregolazione, necessari per ottenere una detrazione del 65% sulla sostituzione della caldaia (almeno in classe energetica A). Questi sistemi vanno oltre le valvole termostatiche perché variano la temperatura del flusso dell’acqua in uscita dall’apparecchio di riscaldamento modulante. Devono appartenere almeno alla classe V (termostato elettronico d’ambiente modulante).

In conclusione, una considerazione sull’obiettivo degli incentivi e delle agevolazioni: rendere i tempi di rientro dell’investimento energetico più brevi e stimolare quindi gli utenti ad effettuarli, sia per un risparmio immediato in bolletta sia per ridurre le emissioni di CO2 ed essere perciò più rispettosi dell’ambiente.

Leggi l’articolo completo sulle novità della Legge di bilancio 2018 a questo link.

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Lo Sportello Energia FVG per le imprese: convegno a Unindustria Pordenone

Lo scorso 7 febbraio si è tenuto presso la sede dell’Unindustria Pordenone il convegno dal titolo “Da oggi zero scuse: si risparmia energia!”, evento al quale hanno partecipato imprese, professionisti ma anche alcuni privati.

Il tema era come raggiungere un risparmio energetico tramite soluzioni e sistemi pratici, senza bisogno di chiedere finanziamenti ed intaccare
linee di credito da dedicare invece al core business dell’impresa.

Tre le aziende del settore presenti ad illustrare la loro mission e le loro proposte.

Lo Sportello Energia FVG è intervenuto esponendo il quadro degli incentivi presenti attualmente per le imprese e illustrando quali sono i suoi obiettivi, ovvero consulenza gratuita e disinteressata sulle agevolazioni per l’efficientamento energetico a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione nonchè la divulgazione in modo capillare degli strumenti incentivanti.

A questo link è possibile scaricare la presentazione.

Si ringrazia per l’occasione e la disponibilità la Unione Industriali Pordenone, in particolare la Dott.ssa Iris Bazzo e l’Ing. Paolo Badin.

 

 

Focus sul Sismabonus

Sismabonus Sportello Energia FVG

La detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero edilizio (di cui abbiamo parlato nell’articolo precedente a questo link) prevede tra i lavori agevolati anche quelli per l’adozione di misure antisismiche.
La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni per questa tipologia di lavori al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo percentuali più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico; questo “potenziamento” prende il nome di Sismabonus. Inoltre, la legge ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
L’agevolazione fiscale può essere usufruita per tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
La detrazione delle spese sostenute può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires. Si ricorda che invece gli altri interventi ammessi all’agevolazione per recupero edilizio riguardano solo i soggetti Irpef.
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per lavori iniziati dopo il primo gennaio 2017, la percentuale della spesa riconosciuta in detrazione è del 50%. Se l’intervento però permette di ottenere il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, la percentuale riconosciuta è del 70%; se il passaggio è di due classi, la percentuale è elevata all’80%. Per interventi su parti comuni di edifici condominiali queste percentuali corrispondono rispettivamente al 75% e all’85%.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2017, la n. 147/E, sono state chiarite inoltre alcune questioni.
D – Il sisma bonus “potenziato” (70% o 80%) deve essere necessariamente ripartito in cinque quote annuali o, a scelta del contribuente, può essere fruito nel termine di dieci anni previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio?
R – Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, l’Agenzia delle entrate chiarisce, in particolare, che in materia di Sismabonus potenziato non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione. Ne consegue che il contribuente, se decide di avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell’80%), è tenuto necessariamente a ripartire la detrazione in cinque rate.
In ogni caso è comunque possibile scegliere di avvalersi della detrazione “base” del 50%, da ripartire in dieci rate di pari importo, prevista per l’adozione di misure antisismiche in quanto si tratta pur sempre di lavori rientranti nel novero di quelli che danno diritto all’agevolazione connessa al recupero del patrimonio edilizio.
D – Anche per il Sismabonus vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati?
R – L’Agenzia ritiene che anche agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sia applicabile il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati. Pertanto, la detrazione prevista per gli interventi antisismici (anche nelle misure potenziate del 70% e dell’80%) può essere applicata pure alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in dipendenza e a completamento dell’intervento principale finalizzato alla messa in sicurezza statica e all’adozione di misure antisismiche.
D – Qual è il limite di spesa agevolabile?
R – Con riferimento al quesito relativo al limite di spesa agevolabile nel caso di esecuzione su uno stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, l’Agenzia chiarisce che il limite di 96.000 euro previsto dall’articolo 16-bis, Tuir, è unico in quanto riferito all’immobile.
Ne consegue che per gli interventi di consolidamento antisismico per i quali si può usufruire del sisma bonus, anche potenziato (articolo 16, DL 63/2013) non è possibile beneficiare di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia alla lettera i) dello stesso articolo 16-bis. Anche in tal caso, inoltre, opera la regola in base alla quale, nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, per la determinazione del limite massimo delle spese agevolabili si deve tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Il limite di spesa dei 96.000 euro, invece, non opera per gli interventi di riqualificazione energetica (riqualificazione globale dell’edificio) o, in alternativa, per gli interventi su strutture opache e infissi e per quelli di sostituzione impianti termici, per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 65% nei limiti specificamente stabiliti dalla relativa disciplina.

Acquisto di case antisismiche
Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80%, sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro. Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006. La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

FONTI:
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/sisma-bonus-potenziatodetrazione-cinque-anni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf

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