10 regole per risparmiare energia in ufficio con computer e stampante

Articolo risparmio ufficio Sportello Energia FVG

Una persona media spende sul posto di lavoro il 30% della sua giornata e questo significa che una parte significativa delle nostre azioni per ridurre l’impatto ambientale può avvenire proprio in ufficio.
Ci sono tante piccole azioni, a cui solitamente non facciamo caso, che possono fare la differenza e seguendo semplici regole di comportamento si può risparmiare senza fatica il 20% dell’energia.
Ecco alcuni consigli per un uso consapevole di computer e stampante.

COMPUTER
1 – Anche quando fai una breve pausa, attiva la funzione stand-by o sospensione del PC. Un tipico computer da ufficio acceso per 9 ore al giorno arriva a consumare fino a 175 kWh in un anno; impostando l’opzione di risparmio energetico il consumo scende del 37% con un risparmio di CO2 emessa in atmosfera di circa 49 kg.
2 – L’eliminazione di qualsiasi “salvaschermo” (screen saver) disattiva il segnale del monitor e permette un reale risparmio di energia.
3 – Se non utilizzi il computer per più di mezz’ora ricordati di spegnerlo, perchè la funzione stand-by continua a richiedere corrente elettrica e un PC in tale funzione può consumare anche più di 20 W all’ora (e quando è acceso 1 KWh).
4 – Oltre al computer è necessario spegnere tutti gli accessori e driver esterni quando non vengono utilizzati (stampanti, monitor, casse, scanner, ecc.). A fine giornata stacca il cavo del PC dalla presa: anche da spento il computer continua ad assorbire energia. Stimando l’ammontare annuo medio di ore in cui il PC resta presumibilmente spento ma con la spina attaccata, e il costo medio attuale della fornitura di energia elettrica (0,18 euro per kWh), è possibile valutare una spesa annua che può variare da 28 euro a 56 euro per ogni singolo PC.

STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE
5 – Al termine di ogni giornata lavorativa non dimenticarti di spegnere e scollegare la stampante e la fotocopiatrice per evitare inutili consumi di energia nelle ore notturne. Una stampante da ufficio può arrivare a consumare ben 63 kWh per anno, scollegandola fuori dall’orario di lavoro, i consumi possono scendere a 48 kWh, con un risparmio di polveri sottili paragonabili a quelle emesse da un motore diesel Euro IV in circa 210 km di percorrenza.
6 – Solo l’8% del consumo energetico complessivo di una stampante è dovuto alla fase di stampa, mentre il rimanente 49% è “speso” nella fase di stand-by e il 43% in quella di spegnimento (con la spina inserita). Se la fotocopiatrice non possiede l’opzione di standby automatico, ricordati di inserirlo sempre dopo il suo uso.
7 – Per quanto possibile stampa tutti i documenti in un’unica sessione: si evita che la stampante debba ogni volta raggiungere la temperatura adeguata per la stampa. Utilizza ogni volta che è possibile la modalità di stampa a bassa risoluzione (“economy”,“draft” o “bozza”).
8 – Se possibile stampa sempre nella modalità fronte/retro. In questo modo utilizzerai anche meno carta.
9 – Si possono individuare cinque fasi di uso distinte della fotocopiatrice, ognuna con differente consumo di energia: 1) fase di copia (massimo consumo); 2) fase di standby; 3) fase “energy saver”, con un consumo minore che in standby; 4) fase di riscaldamento, che prepara la fotocopiatrice ad esser pronta per la copiatura (il 75% del consumo energetico complessivo avviene in questa fase); 5) collegata alla rete elettrica, ma spenta (in questa fase l’assorbimento di potenza elettrica medio di una fotocopiatrice è spesso superiore a 30W). Il consumo minore invece si ottiene staccando la spina.
10 – Ricorda che rispettare l’ambiente significa renderlo migliore per tutti ma soprattutto per noi stessi.

Se vuoi invece conoscere quali incentivi sono presenti per efficientare la tua casa, ecco i contatti dello Sportello:
Telefono: 0432 163 62 75
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it

Ecobonus e cessione del credito: i chiarimenti

Articolo cessione del credito Sportello Energia FVG

Con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico, anche per effetto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018.

Innanzitutto spieghiamo qual era la situazione fino al 31 dicembre 2017.
Per quali interventi si poteva cedere il credito:
– efficientamento energetico su parti comuni condominiali che danno diritto alla detrazione del 65% per risparmio energetico (70-75% per interventi che raggiungono un risparmio specifico);
– interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 50% per ristrutturazioni.
Chi poteva cedere il credito:
– i soggetti capienti e quelli incapienti.
A chi si poteva cedere il credito:
– fornitori;
– altri soggetti privati (non era specificato chi fossero);
– banche e intermediari finanziari (solo gli incapienti).

Cos’è cambiato con la legge di bilancio 2018:
Quali interventi si aggiungono:
– efficientamento energetico sui singoli edifici che danno diritto alla detrazione del 65% per risparmio energetico.
Con la legge di bilancio 2018 quindi anche chi effettua interventi di efficientamento energetico sulla singola abitazione può cedere la detrazione, sempre che ne abbia diritto. In precedenza la cessione era possibile solo per interventi sulle parti comuni condominiali.

Cosa chiarisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate?
Innanzitutto vengono riportate due tabelle esplicative con tutti gli interventi ammessi, le percentuali aggiornate secondo la legge di bilancio 2018 e i cessionari.

Cessione credito 1 Sportello Energia FVG

Cessione credito 2 Sportello Energia FVG

Inoltre viene ribadito che il credito può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. “La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta”.
La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

Il primo vero chiarimento riguarda i cessionari, tra i quali sono previsti “altri soggetti privati”. Ma chi sono questi soggetti? Nella circolare si specifica che “per altri soggetti privati, … , devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”. A chi, in data antecedente alla circolare in oggetto, avesse ceduto il credito ad altri soggetti privati non collegati agli interventi, l’Agenzia riconosce comunque un comportamento corretto e non sanzionabile.

L’altro chiarimento riguarda la possibilità per il cessionario di cedere nuovamente il credito e in merito a ciò la circolare riporta: “la cessione del credito … deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria”.

Nella circolare infine vengono anche definiti in maniera puntuale quali sono le banche e gli intermediari finanziari:
– nei casi in cui la disciplina in esame non consente la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, si deve ritenere che la preclusione operi non soltanto nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento e iscritti nell’apposito albo, ma anche di tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto (ad esempio, i Confidi, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie e quelle di cartolarizzazione). A favore di questi soggetti, quindi, non può essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario;
– il credito, invece, è cedibile nei confronti di organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
– il credito può essere ceduto anche alle Energy service companies (E.s.co.) e alle società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico;
– resta fermo il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, anche se facenti parte della compagine dei suddetti organismi associativi, delle E.s.co e delle SSE.

In ogni caso le modalità operative della cessione del credito da ultimo introdotte, a partire dal corrente anno, saranno disciplinate attraverso l’emanazione di un nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Se desideri ulteriori chiarimenti o hai dei dubbi, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75

Testa la tua casa!

Immagine articolo test Sportello Energia FVG

Lo Sportello Energia FVG è il servizio gratuito di consulenza sugli incentivi per l’efficienza energetica. La sua attività consiste anche nella promozione della cultura del risparmio energetico per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del loro ruolo come consumatori.
Il seguente test è dedicato a chi vuole capire la situazione della propria casa e individuare i possibili interventi per migliorare la sua prestazione energetica.
Il test è articolato in cinque sezioni ed ognuna si riferisce ad un diverso argomento. Le domande sono semplici e veloci, alle quali si può rispondere autonomamente senza particolari strumenti o competenze tecniche, ma basandosi sulla propria conoscenza dell’edificio e sulla diretta osservazione.
Sarà sufficiente fare la somma del punteggio ottenuto per ogni sezione e consultare l’ultima pagina.
Il risultato di conseguenza sarà una prima analisi dell’edificio con dei consigli su come migliorarlo dal punto di vista energetico e dal punto di vista del comfort abitativo.
Inoltre si ricorda che gli interventi che migliorano la prestazione della casa aumentano il suo valore di mercato e permettono una riduzione notevole delle bollette, preservando l’ambiente.

Prova subito il test e clicca qui.

Se hai dei dubbi o delle domande, non esitare a contattarci!
Scrivici a: sportelloenergia@ape.fvg.it
Chiamaci allo: 0432 1636275

Conto Termico 2.0: il solare termico

Il Conto Termico 2.0 può essere una buona occasione per dotare la propria abitazione di pannelli solari-termici o per installare un impianto di solar cooling in azienda. Si tratta di un contributo a fondo perso che restituisce fino ad un massimo del 65% della spesa anche in soli 90 giorni dalla presentazione della domanda. Ne abbiamo già parlato in generale in questo articolo http://www.sportelloenergia.ape.fvg.it/2018/01/08/il-nuovo-conto-termico-2-0-per-i-privati/.
Di seguito invece i requisiti e la documentazione specifica per questa tipologia di intervento.

Chi
I soggetti possono beneficiare degli incentivi a condizione che:
– siano titolari di diritto di proprietà dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato;
– abbiano la disponibilità dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato, in quanto titolari di altro diritto reale o di diritto personale di godimento.

Su quali edifici
L’intervento può essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. L’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento.
Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.

Quali sono gli interventi
– installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
– installazione di collettori solari termici per la produzione di energia termica per processi produttivi;
– possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.

Requisiti tecnici generali
– i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
– i collettori solari hanno valori di producibilità specifica calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
– nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
– nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
– nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m²anno, con riferimento alla località Atene.
– per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, questa è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
– la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
– la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
– l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
– nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici;
– nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione di alcuni casi;
– per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m2) e la potenza frigorifera (kWt) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75;
– per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1000 m3/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m3/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.
Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante-operam e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post- operam sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
La diagnosi e l’APE dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
– se superficie lorda installata ≤ 50 m2 è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione Solar Keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– se superficie lorda installata > 50 m2, è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione solar keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– nel caso di installazione di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
– vista di dettaglio del pannello solare installato;
– vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
– vista di dettaglio del bollitore;
– vista d’insieme del campo solare in fase di installazione;
– vista d’insieme del campo solare realizzato;
– le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.
– nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra;
– nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all’impresa agricola, da cui si evinca l’esistenza della serra.

Documentazione da conservare
– per interventi non a Catalogo, scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare factory made (che può essere parte della certificazione del produttore) del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
– per i collettori solari (relativamente ai prodotti non a Catalogo), ove prevista, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12975, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità dei collettori, rilasciata da un laboratorio accreditato;
– per gli impianti solari termici prefabbricati (relativamente ai prodotti non a Catalogo), rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12976, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare, rilasciata da un laboratorio accreditato;
dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell’impianto stesso;
– libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
– nel caso di impianto di superficie solare lorda ≥ a 12 m2 e < a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
– pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
– eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi.
– nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;
– nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kWt:
APE post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
– diagnosi energetica precedente l’intervento.

Calcolo dell’incentivo
Il calcolo dell’incentivo non è una percentuale fissa ma è definito in funzione dell’energia termica prodotta annualmente (stimata), della superficie lorda installata, di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) distinti per dimensione e tipologia installativa e in funzione dell’utilizzo del calore prodotto.
In ogni caso l’ammontare dell’incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute ammissibili.

Come presentare la domanda
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori tramite il Portaltermico. A questo link un tutorial molto utile del GSE che illustra la modalità di compilazione:
https://www.youtube.com/watch?v=Drbqnl-8a9g&index=16&list=PL_t3vj2ddpIsC93Gvc8kuBFK1p4ov28ga
Se l’apparecchio è a catalogo, ovvero sono già stati verificati tutti i requisiti dal GSE, l’invio della domanda risulterà molto più spedito.

Se desideri ulteriori chiarimenti o hai dei dubbi, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75

 

Cos’è lo scambio sul posto?

Articolo SSP Sportello Energia FVG

Lo scambio sul posto è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente al Produttore di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Lo scambio sul posto è erogato:
a) al cliente finale presente all’interno di un “Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo” (c.d. ASSPC) che sia contestualmente anche un produttore di energia elettrica dagli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC;
b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei suddetti punti (c.d. scambio sul posto altrove).
Le condizioni sopra riportate si realizzano anche nel caso in cui il cliente finale abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai suddetti impianti.
Il meccanismo di scambio sul posto consente al Produttore che abbia presentato la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Il GSE ha il compito di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), che garantisce il rimborso (“ristoro”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e dei profili di consumo (prelievo) teorici e standard attribuiti a ciascun utente dello scambio. E’ calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete sono tenuti a inviare periodicamente al GSE.
Per accedere allo “SSP per ASSPC” (lettera a), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
– l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
– la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 non deve superare i 20 kW;
– la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 non deve superare i 200 kW;
– la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non deve superare i 200 kW;
– la potenza complessiva degli impianti di produzione nell’ASSPC non deve superare i 500 kW.
Per accedere allo “SSP altrove” (lettera b), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
– l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione;
– l’utente è un Comune titolare degli impianti, con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo mandatario) o il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo mandatario);
– gli impianti di produzione dovranno essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili;
– la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 20 kW;
– la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 200 kW;
– la potenza complessiva installata da impianti di produzione per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione non deve superare i 500 kW.
I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, un’apposita richiesta attraverso il portale informatico del GSE e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile. Il portale informatico dovrà essere utilizzato dai produttori aderenti allo scambio sul posto anche per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa del servizio.

Per la normativa aggiornata fare riferimento al sito:
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto

Se desideri ulteriori chiarimento o hai dei dubbi, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75