Da zero a 110% in … 3 Decreti attuativi: il Super-Ecobonus

Usciti finalmente i tanto attesi decreti attuativi del Super-Ecobonus al 110%.
Ora il quadro è completo e quindi è possibile avviare i lavori con più sicurezza.
Con il Decreto Asseverazioni infatti sono definiti i contenuti e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi agevolati, nonchè le modalità di verifica di tutta la documentazione.
Il Decreto Requisiti minimi invece definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi, che accedono al Super-Ecobonus ma anche all’Ecobonus classico, e i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento.
Si è aggiunto poi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che introduce le modalità per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Questo il link al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove scaricare i documenti ufficiali.

Ricordiamo in sintesi il meccanismo della nuova agevolazione:

  • gli interventi si distinguono in trainanti e trainati. Questo perchè quelli trainati possono avere l’aliquota maggiorata al 110% solo se effettuati congiuntamente a quelli trainanti;
  • tuttavia, se ci sono vincoli sull’edificio o gli interventi trainanti sono proibiti, è possibile effettuare solo gli interventi trainati ed ottenere comunque il 110%;
  • requisito fondamentale è ottenere il salto di due classi energetiche (o di una se l’edificio si trova in classe A3), con l’intervento globale (trainanti+trainati);
  • altri requisiti: requisiti tecnici, congruità delle spese, visto di conformità sulla documentazione;
  • modalità di detrazione: diretta (in  5 anni), cessione del credito oppure sconto in fattura.

Riportiamo di seguito una serie di schemi, finalmente definitivi, che aggiornano quelli pubblicati nei vecchi articoli.

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Bonus facciate, la zonizzazione in Friuli Venezia Giulia

L’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Udine ha pubblicato un’interessante circolare della Regione, riguardante “l’ambito di applicazione del “bonus facciate” di cui al comma 219 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020“.

A questo link è possibile scaricare la circolare.

Riassumiamo di seguito la questione.

Il Bonus facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, prevede che: “Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.”
Inoltre: “le zone B sono riconosciute quali parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq”.

Per quanto riguarda la definizione delle zone A in Regione, questa coincide con quella prevista a livello nazionale. Il discorso è diverso invece per le zone B. Infatti il DM n. 1444/1968 individua le zone B utilizzando il parametro superficie coperta/superficie fondiaria e la densità territoriale, mentre il PURG (Piano Urbanistico Regionale Generale) non utilizza la densità territoriale.

Nonostante l’incompleta corrispondenza della definizione e preso atto che la circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate specifica “…zona A o B ai sensi del DM 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale…“, gli edifici che ricadono nelle zone territoriali omogenee A o B come individuate dal PURG possono ottenere la detrazione fiscale cosiddetta Bonus facciate.
Ricordiamo che per verificare in quale zona si trova l’edificio, lo strumento adeguato è il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune competente.

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