Verso la fine del mercato tutelato

Mercato libero e Mercato tutelato

Da anni è attivo il mercato libero per la fornitura di energia, con l’obiettivo di un passaggio graduale dal mercato tutelato, dopo un periodo di coesistenza tra mercato libero e “servizi di tutela”: ovvero servizi di fornitura di energia elettrica e gas con condizioni definite dall’ARERA destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (famiglie e microimprese) che non avessero ancora scelto un fornitore nel mercato libero.

Ecco perché ad oggi abbiamo due alternative per scegliere il fornitore di energia elettrica e di gas:

il mercato libero nel quale l’offerta è determinata della domanda e della concorrenza tra gli operatori, ed il mercato tutelato nel quale le tariffe sono stabilite e aggiornate a livello nazionale dall’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) in funzione delle fluttuazioni del costo delle materie prime e delle condizioni di mercato. Questa seconda opzione offre più stabilità ai consumatori, ma per contro limita la possibilità di scelta dei fornitori di energia tra quelli designati dall’ARERA.

Nel mercato libero invece i consumatori hanno la libertà di scegliere tra più fornitori, nonché maggiori possibilità di personalizzazione e flessibilità con molteplici offerte, promozioni, servizi aggiuntivi, e così via.

Verso la fine del mercato tutelato

Il passaggio obbligatorio al mercato libero, inizialmente previsto per luglio 2019, successivamente rimandato al 2020 e poi prorogato più volte, è infine giunto al più recente termine del 2024 stabilito dal Decreto Milleproroghe, salvo eventuali novità.

Le scadenze previste per la fine dei servizi di tutela, per i clienti domestici non vulnerabili sono:

  • per forniture di gas naturale il superamento della tutela di prezzo è previsto da gennaio 2024;
  • per forniture di energia elettrica la scadenza  è prevista per aprile 2024.

Per le microimprese il servizio di maggior tutela si era già concluso ad aprile 2023, mentre per le piccole imprese era già terminato nel 2021.

Chi è interessato alla trasformazione?

Ovviamente per chi è già passato al mercato libero non ci sarà alcun cambiamento.

Il decreto prevede che siano coinvolti nel cambiamento tutti i clienti domestici che allo scadere del termine saranno ancora nel mercato tutelato e che non appartengono alla categoria dei clienti vulnerabili.

Dunque il mercato tutelato resta attivo per alcune categorie, tra le quali i clienti domestici vulnerabili, con lo stesso fornitore e con le medesime condizioni economiche. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che, alternativamente:

  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);
  • (solo per energia elettrica) versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’uso di dispositivi medico-terapeutici elettrici (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);
  • sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della L.104/92;
  • hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • (solo per energia elettrica) hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa;
  • hanno un’età superiore ai 75 anni.

Cosa devono fare i clienti non vulnerabili

Le opzioni sono sostanzialmente due: la prima è passare al mercato libero entro i termini stabiliti aderendo ad una delle offerte presenti nel mercato libero; la seconda è non fare nulla.

L’ARERA infatti ha previsto dei meccanismi di passaggio automatico graduale in caso di inerzia da parte del cliente finale, assicurando nel contempo la continuità della fornitura, nonché fermo restando che il cliente potrà comunque in ogni momento scegliere una diversa offerta nel mercato libero.

Se l’utente resta inerte rispetto al passaggio al mercato libero di energia elettrica, si attiva un meccanismo di fornitura denominato Servizio a Tutele Graduali (STG): in tale servizio le condizioni contrattuali ed economiche saranno definite da ARERA, la quale seleziona i venditori  attraverso specifiche procedure concorsuali, assegnando ogni area territoriale ad un solo fornitore.

Maggiori informazioni su STG alla pagina di ARERA: https://www.arera.it/it/consumatori/STG.htm

Se l’utente resta inerte rispetto al passaggio al mercato libero di gas naturale, il suo venditore continuerà a erogare il servizio con condizioni economiche e contrattuali simili a quelle delle offerte PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo variabile.

Maggiori informazioni su PLACET alla pagina di ARERA: https://www.arera.it/it/consumatori/placet.htm

Strumenti per scegliere nel mercato libero

ARERA mette a disposizione diversi strumenti utili:

Il sito Portale Offerte consente di confrontare diverse offerte sul proprio territorio, nonché fornisce molte informazioni per valutare i contratti:

https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/

Il sito Portale Consumi è un servizio gratuito che permette a tutti i consumatori di accedere alle informazioni sulle proprie utenze, i contratti e le misurazioni:

https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/

Conca Tolmezzina: agevolazioni per chi costruisce “efficiente”

Da poco sono stati approvati i Regolamenti per il Risparmio Energetico e l’Edilizia Sostenibile dei Comuni della Conca Tolmezzina.

I regolamenti mirano a fornire linee guida utili per risparmiare risorse energetiche, ridurre il consumo di energia non rinnovabile e innalzare i livelli di prestazione energetica dei nuovi edifici e di quelli che subiscono ristrutturazioni rilevanti. Inoltre forniscono indicazioni sulle buone prassi per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili e contengono suggerimenti generali riguardo alla sostenibilità ambientale degli edifici, quali ad esempio l’utilizzo di materiali locali certificati, naturali, riciclabili ed ecosostenibili.

Nel concreto, per i privati che costruiscono o ristrutturano in maniera “efficiente” sono previsti degli sgravi sugli oneri di costruzione. Le percentuali variano dal 5 all’80% e sono più alte per chi otterrà sull’edificio finale la certificazione secondo il protocollo Passivhaus. Interessante anche per chi costruisce una nuova abitazione e sceglie di seguire gli standard CasaClima: se la classe che si ottiene secondo questo protocollo è la Oro, la riduzione sul contributo di costruzione sarà del 40%.

Ecco i link ai singoli regolamenti:
Tolmezzo
Amaro
Cavazzo Carnico
Verzegnis

Invece qui la tabella con le percentuali di riduzione del contributo di costruzione, valida per tutti i Comuni.

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Detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale.
In particolare, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi pagati, indicandone l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro.

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr 380/2001.
La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo e per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione con la quale il contribuente può anche attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

La detrazione spetta al contribuente che stipula il contratto di mutuo e che avrà il possesso dell’unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e nella quale egli o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per il mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
Per le ristrutturazioni edilizie la detrazione è riconosciuta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr 380/2001.
In mancanza di questa informazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

Per avere l’agevolazione il contribuente deve essere in possesso:
– delle quietanze di pagamento degli interessi passivi;
– della copia del contratto di mutuo, dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione;
– della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi stessi.

È possibile richiedere la detrazione se ricorrono le seguenti condizioni:
– il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;
– l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;
– il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.
La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi).

Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra descritte, il beneficio in questione deve comunque essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile.
La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e, pertanto, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate.
L’agevolazione, quindi, non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate.

Per la normativa aggiornata fare riferimento al sito:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf

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L’IVA agevolata al 10% secondo la nuova guida 2018 per le ristrutturazioni

Articolo IVA 10 Sportello Energia FVG

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria realizzate sulle unità immobiliari abitative è previsto un regime agevolato che consiste nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
Anche la cessione di beni resta assoggettata all’aliquota ridotta, ma solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia sui beni significativi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I beni significativi sono:
– ascensori e montacarichi
– infissi esterni e interni
– caldaie
– video citofoni
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
– sanitari e rubinetteria da bagni
– impianti di sicurezza

La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza, come l’Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.

Non si può applicare l’IVA agevolata del 10% a:
– materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
– prestazioni professionali;
– prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

 Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
Si tratta in particolare:
– delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
– dell’ acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione;
– alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Per la normativa aggiornata fare riferimento al sito:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa

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Anche per tutto il 2018 la detrazione Irpef per acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati

Articolo immobili ristr Sportello Energia FVG

Lunedì scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata della detrazione per ristrutturazioni edilizie, dove si legge che anche per il 2018 sarà attiva tra l’altro l’agevolazione per acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati. In questo articolo riportiamo le principali caratteristiche di questa detrazione.

È prevista una detrazione Irpef per l’acquisto di fabbricati, ad uso abitativo, su cui sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Anche questa detrazione è stata elevata dal 36 al 50% quando le spese per l’acquisto dell’immobile sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2018 e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro). Dal 2019, la detrazione potrebbe ritornare alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.
Vi possono accedere tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione).
L’incentivo corrisponde a una detrazione dall’Irpef del 50% entro l’importo massimo di 96.000 euro. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, la detrazione avviene su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita. La detrazione va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per avere l’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.
Bisogna che siano rispettati i seguenti requisiti:
1) l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori;
2) gli interventi devono riguardare l’intero fabbricato;
3) il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.
L’acquirente dell’immobile può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

A questo link la normativa aggiornata:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf

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Home and Building Automation: perché la domotica permette di risparmiare dal punto di vista energetico

Building automation Sportello Energia FVG

Home and Building Automation è più conosciuta in Italia come domotica, termine che deriva dall’insieme della parola latina domus (casa) e robotica (disciplina dell’ingegneria che si occupa di studiare i metodi che permettono ad una macchina di realizzare il lavoro umano).
La domotica è quindi la scienza che si occupa delle applicazioni dell’informatica e dell’elettronica all’abitazione.
Si potrebbe anche tradurre come lo sviluppo di tutte quelle tecnologie mirate a migliorare la qualità della vita in tutti i luoghi abitati. Se si parla di Home Automation si fa riferimento alla singola abitazione, se si parla di Building Automation si fa riferimento agli edifici non residenziali, come scuole, ospedali, uffici.
E’ difficile darne una definizione precisa, di seguito si cercherà di spiegare in cosa consiste e perché è vantaggioso il suo utilizzo dal punto di vista del risparmio energetico e non solo.
Nella vita quotidiana siamo sempre più attenti a non sprecare inutilmente energia; primo perché possiamo così risparmiare in bolletta; secondo perchè siamo sempre più sensibili al tema del rispetto per l’ambiente, per cui l’energia risparmiata significa meno inquinamento prodotto in ambiente.
Così se non utilizziamo la luce in una stanza la spegniamo, chiudiamo il rubinetto mentre ci laviamo i denti, spegniamo il condizionatore quando siamo fuori casa. Sono tutti gesti che compiamo noi manualmente.
La domotica ci permette di automatizzare le funzioni degli impianti presenti in una casa ottimizzandone le prestazioni per aumentare i livelli di vivibilità, di comfort e di sicurezza all’interno degli ambienti.
Un esempio che ci può far capire al meglio l’applicazione della domotica è il controllo della climatizzazione dell’abitazione.
E’ costituito da sonde interne, sonde esterne, servocomandi e da una centralina di controllo. I dati rilevati dalle sonde (temperatura, umidità, concentrazione di CO2) sono rielaborati dalla centralina che gestisce i servocomandi di elettropompe, bruciatori, elettrovalvole, in modo tale che negli ambienti interni della casa si mantengano i parametri di comfort prestabiliti, anche suddividendo diverse zone. L’utente finale potrà interagire con il sistema mediante pannelli, dove potrà impostare la temperatura ambiente a proprio piacimento o accendere/spegnere l’impianto. Tutto il sistema è pensato per essere completamente automatizzato.
I vantaggi che si ottengono non sono solo il maggior comfort e una maggiore vivibilità, ma anche il risparmio energetico. L’impianto di climatizzazione infatti è quello maggiormente energivoro e quindi la sua gestione e il suo controllo sono fondamentali per avere un funzionamento e una resa ottimale, in base alle condizioni d’uso che potrebbero mutare.
Nota fondamentale e caratteristica principe dei sistemi automatizzati moderni è la possibilità di essere controllati da remoto via web, permettendo non solo di rilevare i dati di funzionamento e di rilevare eventuali malfunzionamenti, ma anche di regolare i parametri.
Altro esempio sempre “casalingo”, ma che può essere ampliato anche agli edifici non residenziali o comunque di dimensioni maggiori, è il controllo automatizzato delle tapparelle. Sempre tramite delle sonde e dei servocomandi, la centralina di controllo apre, chiude o orienta le tapparelle in base all’irraggiamento presente e alla temperatura interna, permettendo di sfruttare in maniera ottimale la luce solare. Si evita quindi il surriscaldamento nella stagione estiva e si ha l’apporto solare ottimale nella stagione invernale; ovviamente l’automatizzazione si regola anche in base alla diversa incidenza dei raggi solari nell’arco della giornata.
Questo sistema diventa fondamentale se non necessario per i grandi edifici ad uso non residenziale, dove il Building automation rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione di tutti gli impianti tecnologici. Rispetto ad un’abitazione infatti ci sono molte più variabili da gestire, perché ad esempio la destinazione d’uso può variare oppure l’affollamento e quindi il controllo da remoto permette di riconfigurare i parametri in maniera ottimale.

L’Europa ha voluto dare una spinta all’efficienza energetica e ai sistemi di Home and Building Automation; infatti nell’articolo 8 della Direttiva 2010/31/CE si legge: “Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante (…) Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l’installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.”

A livello nazionale, il decreto ministeriale “Requisiti minimi” del 26/06/2015, per edifici ad uso non residenziale, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti, ha richiesto un livello minimo di automazione, corrispondente alla classe B (definita dalla norma UNI EN 15232), per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici.

Per i privati e le imprese è prevista l’incentivazione tramite l’Ecobonus 2017 per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici; in particolare si parla di dispositivi che permettano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto con canali multimediali; i dispositivi devono mostrare i consumi energetici, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti, consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Per la pubblica amministrazione, il Conto Termico 2.0 prevede degli incentivi per il Building Automation.
L’intervento incentivabile consiste nell’ installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. In particolare sono contemplati i seguenti servizi: riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi.

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Con una caldaia a pellet, puoi passare dalla classe G alla A2

Sostituire la vecchia caldaia, poco efficiente e a combustibile fossile, con una nuova a fonti rinnovabili: un unico intervento che può portare grossi vantaggi in bolletta e all’ambiente.
Nel nostro esempio consideriamo l’installazione di una caldaia a pellet. Tuttavia si potrebbe considerare anche una caldaia a legna: le due tipologie differiscono per modalità di caricamento del combustibile, perché solo il pellet può essere caricato automaticamente. Entrambe comunque possono raggiungere un alto rendimento di combustione come previsto dagli standard di legge, rispettando l’emissione di CO2 e di particolato.
Consideriamo quindi un’abitazione in classe G, con un’area di 120 mq e dove risiedono quattro inquilini. L’installazione di una caldaia a pellet è un unico intervento che consente di migliorare di moltissimo la classe energetica dell’abitazione: permette infatti di passare dalla classe più bassa, la G, a quella quasi più alta, la A2.

Esempio 3-biomassa 2018 Sportello Energia FVG

Per il nostro esempio abbiamo scelto di usufruire dell’Ecobonus 2018 e ricevere quindi il 50% della spesa in 10 rate annuali detratte dall’Irpef o dall’Ires. In alternativa se l’esistente è una caldaia a gasolio o a biomassa, si può accedere anche al Conto Termico 2.0, incentivo a fondo perso che restituisce fino al 65% della spesa in un’unica rata se l’importo è inferiore ai 5.000 € altrimenti in due anni.
Dal momento che i risparmi generati in bolletta ammontano a 463 € all’anno, l’intervento viene ripagato in 11 anni e da quel momento si inizia a guadagnare in maniera netta.
Adottando tale soluzione inoltre si evita di emettere 3.915 kg di anidride carbonica ogni anno, che equivalgono a circa 32.600 km percorsi in automobile, e si rispetta di conseguenza l’ambiente.

La limitazione di questi calcoli sta nella necessità di adattare gli interventi alle singole realtà: dimensione e forma della casa, classe energetica e numero di inquilini sono alcuni dei fattori che incidono sul risultato finale e per questo è necessario affidarsi a un tecnico per ottenere un calcolo personalizzato.

Per conoscere invece tutti gli incentivi dei quali è possibile usufruire e le modalità per accedervi siamo a disposizione per una consulenza gratuita e disinteressata.

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Per consultare altri esempi vai al nostro sito a questa pagina.

Aggiornati con lo Sportello: timeline contributo regionale e video sull’Ecobonus 2018

Hai intenzione di effettuare degli interventi sulla tua prima casa?
Non ti è ancora chiaro il funzionamento del contributo regionale per recupero o acquisto con recupero?
Ti sei perso le novità sull’Ecobonus introdotte dall’ultima finanziaria?
Il sito dello Sportello Energia FVG ti tiene aggiornato!

Contributo regionale (ATTENZIONE: MODIFICATO DAL 4/07/19 VEDI QUESTO LINK)

Abbiamo preparato uno schema semplice e chiaro sulle tempistiche che regolano l’incentivo in materia di edilizia agevolata presente a livello regionale. Di questo contributo  abbiamo già parlato in un precedente articolo, lo trovi a questo link.
Ricordiamo che per accedervi è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore ai 29.000 € annui. E’ necessario inoltre che la spesa minima sostenuta rimanga totalmente a carico del beneficiario (vedi FAQ su cumulabilità contributo regionale – detrazioni fiscali).
Qui sotto trovi lo schema:

Timeline contributo regionale Sportello Energia FVG r1

Novità Ecobonus 2018

Il 27 dicembre 2017 è stata approvata la Legge di bilancio 2018, che ha apportato delle modifiche e introdotto alcune novità soprattutto all’Ecobonus. Ne abbiamo già parlato in questo articolo, ma se vuoi puoi guardare questo video che riassume in un minuto cosa cambia per il 2018.

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Focus sul Sismabonus

Sismabonus Sportello Energia FVG

La detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero edilizio (di cui abbiamo parlato nell’articolo precedente a questo link) prevede tra i lavori agevolati anche quelli per l’adozione di misure antisismiche.
La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni per questa tipologia di lavori al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo percentuali più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico; questo “potenziamento” prende il nome di Sismabonus. Inoltre, la legge ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
L’agevolazione fiscale può essere usufruita per tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
La detrazione delle spese sostenute può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires. Si ricorda che invece gli altri interventi ammessi all’agevolazione per recupero edilizio riguardano solo i soggetti Irpef.
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per lavori iniziati dopo il primo gennaio 2017, la percentuale della spesa riconosciuta in detrazione è del 50%. Se l’intervento però permette di ottenere il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, la percentuale riconosciuta è del 70%; se il passaggio è di due classi, la percentuale è elevata all’80%. Per interventi su parti comuni di edifici condominiali queste percentuali corrispondono rispettivamente al 75% e all’85%.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2017, la n. 147/E, sono state chiarite inoltre alcune questioni.
D – Il sisma bonus “potenziato” (70% o 80%) deve essere necessariamente ripartito in cinque quote annuali o, a scelta del contribuente, può essere fruito nel termine di dieci anni previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio?
R – Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, l’Agenzia delle entrate chiarisce, in particolare, che in materia di Sismabonus potenziato non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione. Ne consegue che il contribuente, se decide di avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell’80%), è tenuto necessariamente a ripartire la detrazione in cinque rate.
In ogni caso è comunque possibile scegliere di avvalersi della detrazione “base” del 50%, da ripartire in dieci rate di pari importo, prevista per l’adozione di misure antisismiche in quanto si tratta pur sempre di lavori rientranti nel novero di quelli che danno diritto all’agevolazione connessa al recupero del patrimonio edilizio.
D – Anche per il Sismabonus vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati?
R – L’Agenzia ritiene che anche agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sia applicabile il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati. Pertanto, la detrazione prevista per gli interventi antisismici (anche nelle misure potenziate del 70% e dell’80%) può essere applicata pure alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in dipendenza e a completamento dell’intervento principale finalizzato alla messa in sicurezza statica e all’adozione di misure antisismiche.
D – Qual è il limite di spesa agevolabile?
R – Con riferimento al quesito relativo al limite di spesa agevolabile nel caso di esecuzione su uno stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, l’Agenzia chiarisce che il limite di 96.000 euro previsto dall’articolo 16-bis, Tuir, è unico in quanto riferito all’immobile.
Ne consegue che per gli interventi di consolidamento antisismico per i quali si può usufruire del sisma bonus, anche potenziato (articolo 16, DL 63/2013) non è possibile beneficiare di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia alla lettera i) dello stesso articolo 16-bis. Anche in tal caso, inoltre, opera la regola in base alla quale, nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, per la determinazione del limite massimo delle spese agevolabili si deve tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Il limite di spesa dei 96.000 euro, invece, non opera per gli interventi di riqualificazione energetica (riqualificazione globale dell’edificio) o, in alternativa, per gli interventi su strutture opache e infissi e per quelli di sostituzione impianti termici, per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 65% nei limiti specificamente stabiliti dalla relativa disciplina.

Acquisto di case antisismiche
Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80%, sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro. Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006. La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

FONTI:
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/sisma-bonus-potenziatodetrazione-cinque-anni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf

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Detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni

Nel caso in cui si effettuassero dei lavori per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali, una parte degli oneri può essere detratta dall’Irpef. La tipologia degli interventi varia dalla manutenzione straordinaria, alla realizzazione di autorimesse pertinenziali, dai lavori per eliminare le barriere architettoniche a quelli per il conseguimento del risparmio energetico. Fa parte di questa detrazione anche il Sismabonus, per lavori di adeguamento antisismico.

Con la Legge di bilancio 2018 la percentuale del 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018. Dopo tale data la detrazione potrebbe ritornare alla misura ordinaria del 36%.
L’unica modifica apportata riguarda la comunicazione da fare all’ENEA, similmente a quanto accade per la detrazione Irpef del 65% per risparmio energetico, anche detta Ecobonus. Ad oggi siamo ancora in attesa dell’uscita dei chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.

Soggetti ammessi
Possono accedervi tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Nel caso di opere antisismiche (Sismabonus) sono ammesse alla detrazione anche le società, quindi la detrazione avviene sull’Ires.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
– Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento;
– Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Tipo di interventi
Gli interventi incentivati sono i seguenti:
– gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
– gli interventi di  manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
– gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nei due precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
– i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi; alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
– gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, purché l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione;
– gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (Sismabonus).
– gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Sono inoltre ammesse all’agevolazione:
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
– le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
– le spese per la messa in regola di impianti elettrici e impianti a metano;
– l’acquisto dei materiali;
– compenso relazione conformità lavori;
– spese per perizie e sopralluoghi;
– l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
– gli oneri di urbanizzazione;
– costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Legato a questa detrazione c’è il bonus mobili (prorogato dalla Legge di bilancio per tutto il 2018), che incentiva l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici  di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (compreso trasporto e montaggio). 

Come funziona
L’incentivo consiste in una detrazione del 50% dall’Irpef delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26/06/2012 al 31/12/2018, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Per le misure antisismiche:
– detrazione del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in cinque quote annuali;
– 70% (75% se condomini) se c’è il passaggio a una classe di rischio inferiore;
– 80% (85% se condomini) se c’è il passaggio a due classi di rischio inferiore;
– dal 01/01/2017 i beneficiari della detrazione possono scegliere di cedere il credito spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (solo per interventi condominiali).
Per la detrazione su mobili e grandi elettrodomestici, la percentuale è del 50% su un importo massimo di 10.000 euro. 

Come accedere
Per accedere alla detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Se prevista dai casi di legge, deve essere fatta la comunicazione obbligatoria all’ASL di competenza, in concomitanza all’inizio dei lavori.
Inoltre è importante effettuare i pagamenti con bonifico “parlante” che riporti nella causale il riferimento alla legge specifica; questo metodo non è necessario tuttavia per l’acquisto dei mobili, le cui spese possono essere pagate anche tramite carta di debito o credito.

Per la normativa aggiornata fare riferimento al sito:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf

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