Infografica detrazioni fiscali 2023

È stato pubblicato il poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per abitazioni, condomini ed edifici non residenziali, aggiornato al 2023, a cura di ENEA – Dipartimento Unità per l’efficienza energetica.

Per ognuna delle misure di incentivazione vengono riportate la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili.

Lo potete scaricare a questo link

Stop alla cessione dei crediti

Per i nuovi interventi edilizi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. 

Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, approvando lo scorso 16 febbraio un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. Il decreto riguarda le spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Con lo stesso decreto, è stato sancito anche il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi.

Questo significa che d’ora in poi, per gli interventi che non sono ancora stati avviati, resta solo la strada della detrazione d’imposta.

Fotovoltaico sul condominio

È possibile realizzare un impianto fotovoltaico ad uso esclusivo su parti comuni di un condomino senza richiedere autorizzazioni all’assemblea condominiale e senza pratiche edilizie. Lo stabilisce il Codice Civile, rafforzato da specifiche sentenze e da quanto previsto dal decreto 17/2022.

La possibilità di realizzare tale intervento senza pratiche edilizie è riconducibile alla semplificazione procedurale introdotta dall’art.9 del DL.17/2022.

La non necessaria autorizzazione del condominio deriva da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 1337 del 2023) la quale in sintesi afferma che il condòmino può realizzare il proprio impianto fotovoltaico ad uso esclusivo sulle parti comuni dell’edificio senza richiedere l’autorizzazione all’assemblea dei condòmini, purché:
• non precluda l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale;
• rispetti eventuali prescrizioni del regolamento di condominio (o altri atti) relative alle diverse
forme di utilizzo o alle ripartizioni dell’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni;
• nel caso che per l’installazione si rendessero necessarie modifiche delle parti comuni, ne dia comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli
interventi. In questo contesto l’assemblea può prescrivere adeguamenti per l’esecuzione delle opere o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione di idonea garanzia per i danni eventuali.

Energia dal sole con i contributi regionali

La Regione FVG sta per rendere operativo l’incentivo annunciato lo scorso novembre 2022: un contributo regionale, cumulabile con le detrazioni fiscali ordinarie dello Stato, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, solare termico e accumulatori di energia elettrica.

Il contributo è l’oggetto del disegno di legge n. 188 “incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili”, presentato il 19 dicembre scorso, approvato il 2 febbraio 2023 dal Consiglio regionale. Sono stati pubblicati il 10 febbraio i bandi per presentare la domanda di incentivo: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/

Chi volesse approfondire l’esame dell’iter di questa legge sono consultabili tutti i documenti (disegno di legge, relazioni, verbali ed emendamenti) sul sito del Consiglio regionale al seguente indirizzo: https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/IterLeggi/IterLeggiDettaglio.aspx?Leg=5&ID=1950

Vediamo in sintesi i punti salienti della legge.

Sono ammessi gli interventi di seguito descritti realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale situati nel territorio regionale. Nella versione aggiornata con gli ultimi emendamenti è stato abrogato il comma che escludeva gli interventi realizzati nelle nuove costruzioni e negli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, che pertanto l’emendamento ammette all’incentivo.

Gli interventi ammessi all’incentivo, considerati distintamente, sono i seguenti: acquisto e installazione di impianto fotovoltaico, acquisto e installazione di impianto di accumulo di energia elettrica, acquisto e installazione di impianto solare termico.

I beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia, i condomìni, le parrocchie o gli enti ecclesiastici di altre religioni riconosciute dallo Stato, situati in regione. Possono accedere all’incentivo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento.

Gli incentivi sono concessi con procedimento “a sportello”, ovvero secondo ordine cronologico di presentazione delle domande, on line attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 22 febbraio 2023 e fino alle ore 17.00 di martedì 15 novembre 2023. Le domande si possono presentare solo dopo la realizzazione degli interventi e per le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2022.

Domanda. Ogni beneficiario può presentare domanda per una sola unità immobiliare. Per i condomìni la domanda è presentata dall’Amministratore del condominio. Per ciascuna parrocchia o ente religioso la domanda è presentata dal legale rappresentante, relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso residenziale.

Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per ciascun tipo di intervento previsto; quindi al massimo un soggetto può chiedere tre distinti incentivi, per fotovoltaico, accumulo e solare termico, per una unità immobiliare.

Cumulabilità. Gli incentivi sono cumulabili con i bonus ordinari, col limite di non superare cumulativamente la spesa complessivamente sostenuta per l’intervento. Saranno inoltre disposte nei bandi indicazioni per gli importi massimi ammessi. Gli incentivi non sono cumulabili con il Superbonus, né con il contributo regionale per le batterie di accumulo del 2020 (LR13/2019, art. 5, c.25-27).

Contributi alle PMI per l’energia da fonti rinnovabili

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha aperto il bando per erogare alle PMI contributi per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, con un plafond a disposizione di 55 milioni di euro.

Si tratta di un incentivo già annunciato e atteso da mesi; il 6 febbraio 2023 la Regione ha pubblicato il bando per i finanziamenti a fondo perduto per incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese. Le domande si possono presentare dal 15 febbraio al 15 giugno 2023.

Tutta la documentazione e il bando sono disponibili nella specifica pagina dedicata all’interno del sito web della Regione:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA17/

Qui di seguito facciamo una breve sintesi del contributo in oggetto, rimandando al bando ufficiale per l’insieme completo delle regole.

BENEFICIARI

I finanziamenti sono destinati alle PMI in regione, appartenenti ai settori del manifatturiero, commercio, servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, attività professionali, scientifiche e tecniche, attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività sportive, intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi (vedere dettagli nel bando).

Sono ammesse le imprese a forte consumo energivoro, come elencate nell’allegato F del bando, ritenute particolarmente penalizzate a causa della crisi energetica; sono inoltre ammesse anche le altre imprese non incluse nell’elenco se conseguentemente al conflitto russo-ucraino hanno subito, direttamente o indirettamente, almeno uno dei seguenti effetti:

1) rincaro dei costi di energia e dei carburanti;

2) difficoltà di approvvigionamento e/o rincaro dei costi delle materie prime;

3) contrazione della domanda e/o interruzione di contratti e progetti esistenti;

4) mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi.

È richiesta un’adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto (definita in allegato al bando come rapporto tra il costo da sostenere e fatturato o capitale netto dell’impresa).

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi i progetti sia di nuovi impianti che di potenziamento di impianti esistenti, da installare esclusivamente in copertura, finalizzati alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1000 kWp, comprendenti l’acquisto ed installazione di almeno uno dei due impianti: fotovoltaico o solare termico; contestualmente sono inoltre ammessi i seguenti sistemi strettamente connessi agli impianti precedenti: sistemi di accumulo di energia prodotta, sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia funzionali alla riduzione dell’impronta energetica.

L’impianto ammesso avrà produzione massima ammissibile pari al fabbisogno energetico (autoconsumo) con una tolleranza al massimo del 15% in più.

Sono inoltre stabiliti dei criteri di valutazione e i progetti dovranno ottenere un punteggio minimo per l’ammissione (vedere allegato D del bando).

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese sostenute a decorrere dal 24 novembre 2022, fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima della presentazione della domanda.

Sono ammesse le spese strettamente funzionali all’opera; sono compresi gli impianti, le relative opere edili ed impiantistiche ed oneri di sicurezza, hardware e software necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio, servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e collaudi.

Per fornitura ed installazione di accumuli, comprese le relative spese accessorie, è posto il limite di 1.000€/kWh. Per il fotovoltaico il limite è di 1.800€/kWp.

SPESE NON AMMESSE

Tra le altre, non sono ammesse spese per la mera sostituzione di impianti esistenti, per la rimozione di amianto, per lavori in economia, per fatture non integralmente pagate.

LIMITE DI SPESA, DI CONTRIBUTO, INCENTIVI %

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 25mila euro, l’importo massimo di contributo per ciascuna impresa è di 250mila euro. L’incentivo riconosciuto alle piccole imprese è pari al 50% delle spese ammissibili sostenute; per le medie imprese tale incentivo vale il 40%.

DURATA

Il progetto dev’essere avviato non prima del 24/11/2022 e deve concludersi (fine lavori e saldo ultimo pagamento) entro 15 mesi dalla concessione del contributo (termine prorogabile al massimo per 3 mesi).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Le imprese presentano una sola domanda che riguarderà un unico progetto (il quale potrà comprendere uno o più impianti) da realizzare in un’unica sede o unità locale. La domanda sarà presentabile esclusivamente con sistema online dedicato, che avrà un link di accesso nella pagina web già indicata.

Nella pagina web sono disponibili anche i fac-simile per la documentazione prevista da allegare alla domanda.

I termini di presentazione delle domande sono dal 15.02.2023 ore 10.00 al 15.06.2023 ore 16.00.

I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, con procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che soddisfino i criteri di valutazione previsti dal bando (punteggio minimo 12 punti), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande non finanziate entro il 31.12.2023 sono definitivamente escluse.

OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI

I beneficiari sono tenuti a realizzare gli impianti conformemente ai progetti approvati sia sotto l’aspetto tecnico, sia relativamente alle spese ammesse, comunicando nei termini precisati dal bando le eventuali necessarie variazioni che saranno valutate ed eventualmente approvate (le variazioni non determineranno in alcun caso l’aumento del contributo). Inoltre l’attività d’impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni a decorrere dal pagamento finale al beneficiario.