In attesa del contributo stufe FVG

In attesa della pubblicazione del bando per il contributo regionale per rottamare vecchie stufe e caminetti a legna e sostituirli con modelli più efficienti, vediamo quali sono le indicazioni prescritte dalla Regione.

Il riferimento normativo è la legge regionale n. 14 del 27/10/2023 recante “misure finanziarie multisettoriali” ed è consultabile sul sito della Regione al seguente link.

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2023&legge=14&lista=0&fx=lex

Il contributo in oggetto sarà concesso per la sostituzione di un generatore a biomassa con altro generatore a biomassa o con pompa di calore elettrica.

Il contributo non è ancora operativo mancando l’avviso di bando che sarà pubblicato sul BUR.

Riportiamo qui sotto un estratto della legge regionale là dove descrive il contributo in oggetto, ovvero i commi da 11 a 17 dell’art. 4 della LR14/2023:

11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 4 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità 5 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.

12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) fino all’ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell’avviso di cui al comma 15;

b) fino all’ammontare massimo di 1.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).

13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell’avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.

15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell’importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dall’1 ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente) – Programma n. 8 (Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

Stop alla cessione dei crediti

Per i nuovi interventi edilizi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. 

Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, approvando lo scorso 16 febbraio un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. Il decreto riguarda le spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Con lo stesso decreto, è stato sancito anche il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi.

Questo significa che d’ora in poi, per gli interventi che non sono ancora stati avviati, resta solo la strada della detrazione d’imposta.

Bollette meno pesanti con il bonus

Il bonus sociale luce e gas mira ad agevolare cittadini e microimprese con una serie di provvedimenti per contenere gli aumenti dei costi dell’energia, sia per il gas naturale che per le utenze elettriche (domestiche e non). In particolare si tratta di:

  • riduzione dell’IVA al 5% sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche;
  • pagamento rateale delle bollette (10 rate mensili);
  • riduzione degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche (con potenza fino a 16,5 kW) e per utenze di gas naturale, sia domestiche che non domestiche;
  • potenziamento del bonus luce e gas per gli utenti domestici in situazioni di svantaggio economico o in gravi condizioni di salute.

L’incentivo è stato introdotto dal Decreto Rilancio, riproposto poi dalla Legge di Bilancio 2022 e dal successivo DL 17/2022, detto Decreto Bollette e energia. Si aggiunge il DL n. 21 del 21/03/2022 quale misura urgente di contenimento per gli ultimi rincari dell’energia in seguito alla crisi globale per la guerra Russia-Ukraina.

Bonus sociale

Come funziona

Il bonus sociale è regolamentato e gestito direttamente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), col fine di semplificare ed automatizzare lo sconto in bolletta per i cittadini.

ARERA organizza le risorse economiche messe a disposizione dal governo e provvede ad azzerare gli oneri generali di sistema e ridurre l’aliquota IVA al 5%.

A chi spetta

La misura di sostegno è prevista per cittadini e famiglie in difficoltà economica o in condizioni fisiche disagiate. Più precisamente hanno diritto al bonus sociale luce e gas le seguenti categorie di utenti:

  • nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.265 euro annui (innalzato a 12.000 per il periodo 01/04/22 – 31/12/2022 dal DL n. 21 del 21/03/2022 quale misura urgente contro gli aumenti del costo dell’energia);
  • nuclei familiari numerosi (4 figli o più) con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
  • fruitori di pensione e reddito di cittadinanza;
  • utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico.

Il bonus legato a disagio fisico non è vincolato ad un tetto ISEE e casomai è cumulabile qualora sussistessero i requisiti sia di disagio fisico sia economico. È riconosciuto anche tutti i nuclei familiari con persone che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, come da elenco allegato A del D.M. 13/01/2011. Ad esempio rientrano nell’elenco anche apparecchi cardio-respiratori, apparecchi per dialisi, materassi antidecubito, carrozzine elettriche, ecc.

Come richiedere il bonus luce e gas

Nel caso di disagio fisico si deve presentare specifica domanda corredata da un certificato della ASL che attesti la patologia, il tipo di apparecchiature, l’indirizzo dove risiede la persona con disagio fisico. Gli appositi moduli, vanno presentati al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) oppure presso un altro ente designato dal Comune (per esempio CAF, Comunità montane).

Per casi di difficoltà economica non occorre presentare richiesta di accesso al bonus; è attivo un sistema che rileva i requisiti e applica in automatico lo sconto in bolletta. In questo caso dunque l’utente vedrà riconosciuto lo sconto in maniera automatica se ha presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere l’attestazione ISEE.

L’importo del bonus sociale luce e gas varia a seconda di diversi fattori; è possibile fare una simulazione dell’importo del bonus nella pagina dedicata del portale SGAte.
 

Rateizzazione dei pagamenti

Una delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 è la possibilità di rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas che sono emesse dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, senza interessi e in massimo 10 rate mensili.

Le modalità di rateizzazione, che i venditori devono offrire agli utenti di energia elettrica e gas naturale, sono state definite da Arera. I venditori non potranno sospendere la fornitura senza prima una comunicazione di sollecito di pagamento, in cui venga riportato un piano di rateizzazione dei pagamenti che riporti:

  1. una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;
  2. una prima rata di valore pari al 50% dell’importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

Ad ogni modo il venditore ha l’opportunità di rielaborare un accordo differente che risponda meglio alle necessità del cliente, nel rispetto ovviamente delle modalità previste dalla Legge di Bilancio 2022.
 

Legge di Bilancio 2022, ecco le misure previste

La legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021, pubblicata in GU il 31/12/2021) prevede le seguenti misure in materia di agevolazioni edilizie:

  • Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus; proroga generalizzata delle detrazioni.
  • Bonus facciate; confermato fino al 31/12/2022 ma con una riduzione dell’aliquota di detrazione dal 90% al 60% per le spese sostenute dal 01/01/2022 (comma 39).
  • Bonus mobili, confermato in vigore fino al 2024 ma con differenti tetti di spesa ammissibile: limite a 10.000 euro per spese sostenute tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022, poi ridotto a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (comma 37).
  • Bonus verde proroga fino al 2024 dell’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui, quindi entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
  • Nuovo Bonus eliminazione barriere architettoniche: si introduce una nuova detrazione al 75% per le spese sostenute per abbattere barriere architettoniche, a cui è applicabile l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (comma 42).
  • Sconto in fattura o cessione del credito: differenti proroghe, delle possibilità alternative alla detrazione fiscale diretta, secondo i tipi d’intervento:
    • interventi in materia edilizia ed energetica, proroga anni 2022, 2023 e 2024
    • interventi con superbonus, proroga al 31/12/2025.
  • Superbonus 110%. Proroghe differenziate secondo criteri oggettivi e soggettivi:
    • per i condomini, per le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione), per le onlus, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga con progressiva variazione di aliquota e scadenza temporale:
      • detrazione 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023;
      • detrazione 70% per le spese sostenute nel 2024;
      • detrazione 65% per le spese sostenute nel 2025.
    • per IACP ed anche per cooperative di abitazione a proprietà indivisa è prorogata la:
      • detrazione 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 qualora siano realizzati i lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo al 30/06/2023.
    • Per edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti, interventi effettuati dalle persone fisiche; proroga prevista:
      • detrazione 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2022 se al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • Superbonus 110% per ricostruzione post sisma. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 01/04/2009 è prorogata la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2025 (comma 28).
  • Interventi trainati; Con una norma introdotta al Senato si chiarisce che le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
  • Altre modifiche rispetto al DDL; In fase di approvazione sono stati eliminati dei punti presenti nel disegno di legge: eliminati i termini proposti per l’applicazione del 110% all’installazione di fotovoltaico (31/12/2021) e per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (30 giugno 2022); eliminato il vincolo che riconosceva la proroga al 31/12/2022 solo se già presentata la pratica edilizia; inoltre eliminate limitazioni con riferimento agli indici ISEE.
  • Decreto antifrodi e legge di bilancio 2022; le misure del DL.157/2021 (decreto antifrodi) sono confluite nel testo della Legge di bilancio 2022; si tratta in particolare di misure riferite al visto di conformità e alla congruità dei prezzi riassunte qui di seguito.
    • Estensione obbligo di visto di conformità; è esteso l’obbligo anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione diretta; escluso il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
    • Visto di conformità anche per altri bonus. Il recepito DL.157/2021 introduce l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per cessione del credito o sconto in fattura delle detrazioni per lavori edilizi diversi da quelli ricadenti nel Superbonus 110%.
    • ESCLUSO l’obbligo del visto di conformità (ovvero non applicabile il decreto antifrodi) per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate (comma 29).
    • Asseverazione della congruità di prezzi per altri bonus; si introduce l’obbligo di asseverazione di un tecnico della congruità di prezzi anche in caso di opzione per cessione del credito o sconto in fattura delle detrazioni per lavori edilizi diversi da quelli ricadenti nel Superbonus 110%.
    • Prezziari di riferimento; Il recepito DL.157/2021 dispone che per stabilire la congruità dei prezzi (da asseverarsi da un tecnico abilitato) occorrerà fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti da un futuro decreto del MITE (Ministro della transizione ecologica). Questo provvedimento potrà ritoccare il limite di alcuni costi di alcuni beni e verrà emanato entro il 9 febbraio 2022.

Ecco uno schema di riepilogo:

incentivoaliquotaTipo fabbricatodata
Superbonus110%Fabbricati unifamiliari u.i. indipendenti proroga se al 30/06/22 almeno 30% dei lavori eseguiti31-12-2022
Superbonus110%IACPCooperative di abitazione proroga se al 30/06/23 almeno 60% dei costi sostenuti31-12-2023
Superbonus110%Condomìni edifici 2-4u.i. con unico proprietario Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale31-12-2023
Superbonus70%Condomìni edifici 2-4u.i. con unico proprietario Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale31-12-2024
Superbonus65%Condomìni edifici 2-4u.i. con unico proprietario Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale31-12-2025
Ecobonus50-65%Proroga ad esclusione delle aliquote maggiorate 70-75% (maggiorazioni per lavori su parti condominiali)31-12-2024
Bonus ristrutturazioni50%Proroga aliquota 50%31-12-2024
Sismabonus Proroga anche per le aliquote maggiorate al 70 e 80% per miglioramento sisma 1-2 classi di rischio. Ed anche 75 e 85% per lavori su parti condominiali.31-12-2024
Eco-sisma bonus Proroga anche per detrazioni 80-85% per interventi congiunti miglioramento sismico ed energetico.31-12-2024
Bonus barriere architettoniche75%Interventi per superamento barriere architettoniche che NON rientrano nel superbonus 110% (p.es. quando non congiunti ad intervento trainante)31/12/2022  
Bonus mobili50%Detrazione con tetto max spesa 16.000 euro31-12-2021
Bonus mobili50%Detrazione con tetto max di spesa 10.000 euro31-12-2022
Bonus mobili50%Detrazione con tetto max di spesa 5.000 euro31-12-2024
Bonus facciate90%Spese sostenute fino al 31/12/202131-12-2021
Bonus facciate60%Aliquota ridotta per spese sostenute nel 202231-12-2022
Bonus verde36%Proroga bonus 36% con limite di spesa 5.000 euro annui, quindi quota max detraibile 1.800 euro31-12-2024

Cessione del credito e sconto in fattura:

Ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus facciate,  installazione FV e colonnine ricarica elettrica31-12-2024
Superbonus31-12-2025