Il Decreto cessioni diventa legge

Con la conversione in legge sono subentrate alcune modifiche ed integrazioni rispetto al decreto legge dello scorso 16 febbraio. Con questa ultima legge cambiano ancora alcune regole per gli incentivi statali.

Riportiamo una sintesi del Decreto Legge n. 11 del 16.02.2023 coordinato con la legge di conversione n.38 del 11.04.2023.

1.     Proroga al 30.09.23 del superbonus al 110% per le unifamiliari.

L’art. 01 proroga il termine relativo al superbonus al 110% per le spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche; il termine precedentemente previsto al 31.03.2023, limitatamente agli interventi che entro lo scorso 30.02.2022 avessero effettuato almeno il 30% dei lavori, è prorogato al 30.09.2023.

2.     Le Pubbliche Amministrazioni non possono essere cessionarie dei crediti d’imposta.

L’art. 1 conferma che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e/o di sconto in fattura (art. 121 del decreto 34/2020).

3.     Banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari possono acquistare BTP con il credito fiscale accumulato.

Alle cessionarie dei crediti d’imposta (banche, intermediari finanziari, assicurazioni), in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza almeno a dieci anni. In questo modo le banche potrebbero liberarsi dei crediti già acquisiti e dunque potrebbero riacquisire capienza fiscale per nuove operazioni.

4.     Precisazioni e limitazioni delle responsabilità per chi acquista il credito

Il decreto introduce nuovi commi all’art.121 del DL34/2020; si tratta di precisazioni e modifiche che limitano le responsabilità per chi applica lo sconto in fattura e per chi è cessionario del credito (imprese e banche).

5.     Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, con alcune eccezioni

L’art. 2 stabilisce che dal 17.02.2023 (entrata in vigore del “decreto cessioni”) non è più consentito l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito come alternative alla detrazione fiscale diretta, ad eccezione dei seguenti casi per i quali è ancora possibile fruire di cessione o sconto:

  • interventi per il superamento delle barriere architettoniche;
  • interventi superbonus su condomini, se sussistono entro il 16.02.2023 la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la presentazione della CILAS;
  • interventi superbonus diversi da condomini, se presentazione della CILAS entro il 16.02.2023;
  • interventi superbonus con demolizione e ricostruzione, se presentazione della domanda di titolo abilitativo (pdc, SCIA…) entro il 16.02.2023;
  • interventi con bonus ordinari, se presentazione della CILA o domanda di titolo abilitativo (pdc, SCIA…) entro il 16.02.2023;
  • interventi con bonus ordinari ricadenti in edilizia libera, se al 16.02.2023 siano già iniziati i lavori oppure sia sottoscritto un accordo, o sussistano dei pagamenti in acconto, oppure sia attestata l’esistenza di un accordo non scritto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • interventi esercitati da IACP, cooperative di abitazione, onlus organizzazioni socio sanitarie e assistenziali (come indicato al comma 3-bis, art.2, del decreto cessioni);
  • interventi su edifici danneggiati da eventi sismici e meteorologici (come indicato al comma 3-quater, art.2, del decreto cessioni).

6.     Spese 2022 con superbonus: possibile ripartire la detrazione in 10 anni

La ripartizione delle detrazioni da superbonus è in 5 anni per le spese sostenute fino al 31.12.2021, successivamente per le spese dal 01.01.2022 la detrazione è ripartita in 4 annualità. Con la conversione in legge del decreto cessioni è possibile per il contribuente, limitatamente alle spese sostenutene dal 01.01.2022 al 31.12.2022, optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anziché quattro. L’eventuale scelta non è successivamente reversibile.

7.     Remissione in bonis entro il 30.11.2023 per ritardi su comunicazioni e adempimenti formali.

La remissione in bonis è una modalità prevista dalla legge per potere sanare eventuali irregolarità o omissioni di natura formale, in merito ad alcuni adempimenti. Il Decreto cessioni in fase di conversione in legge è stato integrato con la possibilità per il contribuente di avvalersi della remissione in bonis per la comunicazione di cessione del credito oltre il 31.03.2023, pagando una sanzione minima (250euro).

Linl al testo coordinato della norma

Stop alla cessione dei crediti

Per i nuovi interventi edilizi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. 

Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, approvando lo scorso 16 febbraio un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. Il decreto riguarda le spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Con lo stesso decreto, è stato sancito anche il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi.

Questo significa che d’ora in poi, per gli interventi che non sono ancora stati avviati, resta solo la strada della detrazione d’imposta.

Il Superbonus a un bivio

Premessa

il Superbonus è nato nel 2020 come strumento, fiscale ed economico, per superare un momento di particolare difficoltà sociale ed economica in piena crisi pandemica. Nasce infatti all’interno del Decreto legge n. 34 del maggio 2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Questo bonus è sicuramente ricordato per l’aliquota del 110%, ovvero un incentivo addirittura superiore alla spesa sostenuta, ma si conviene che il vero volano del Superbonus è stato la possibilità generalizzata di accedere al credito anche oltre la propria capienza fiscale attraverso i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura (meccanismi estesi anche ai bonus ordinari).

Da subito il Superbonus si è rivelato per la sua eccezionalità e ha innescato non un rilancio economico, ma un vero fenomeno sociale: coinvolgendo e moltiplicando imprese di costruzioni e professionisti; inducendo una massiva (e sicuramente sottostimata) domanda da parte dei cittadini, i quali si sono esposti verso banche e imprese; portando a forti squilibri tra domanda e offerta, e dunque generando impennate speculative nei prezzi di materiali, prodotti, prestazioni, noleggi, eccetera. Infine ha generato un mercato di credito fiscale di dimensioni decisamente superiori al previsto; un mercato incontenibile, a meno di creare altri scompensi sociali ad esempio a carico di imprese o professionisti o cittadini.

Questo concatenamento di effetti per molti aspetti non era previsto e dunque ha generato una quantità di normative e prassi, anche questa di dimensioni assolutamente eccezionali: una sequenza in continua evoluzione di leggi e decreti attuativi, decreti urgenti, circolari, provvedimenti, risoluzioni e chiarimenti.

Il Superbonus oggi

Oggi il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura è inceppato poiché si è saturata la capienza fiscale del bacino dei soggetti coinvolti (privati, imprese, istituti di credito) e non è concesso un ulteriore ampliamento del bacino stesso. Perciò oggi il Superbonus è in una situazione di stagnante, poco interessante per banche ed imprese, e sta diventando un fenomeno sociale di difficile gestione.

Il Superbonus oggi ha raggiunto dimensioni impreviste: se a giugno 2022 era stata superato un plafond stimato in circa 35 miliardi di euro, a dicembre 2022 siamo arrivati quasi a 69 miliardi. Questo incentivo per le finanze dello Stato rappresenta un grosso impegno economico, imprevisto e dilagante verso il quale si è reso urgente un intervento di contenimento.

Ma questa azione di contenimento rischia di alimentare altri fenomeni altrettanto impattanti: ci sono molti cittadini che si sono esposti economicamente oltre le proprie capacità; ci sono tantissime imprese del settore a rischio fallimento, essendo anch’esse sbilanciate con lavori, crediti fiscali e con organico in surplus; ci sono moltissimi professionisti con lavori e parcelle congelati, complessivamente per qualche miliardo di euro.

Oltre a questi elementi, che possono tradursi in un grosso problema sociale, ci sono altri soggetti economici, come banche, assicurazioni, imprese di capitale, grandi players delle forniture energetiche, per i quali il crollo (o il blocco) del Superbonus potrebbe avere implicazioni economiche altrettanto preoccupanti.

Oggi lo Stato è di fronte a un bivio: deve decidere se contrastare il Superbonus a favore delle proprie finanze o se evitare il rischio di collasso di imprese, professionisti e di cittadini. Ognuna delle due opzioni rappresenta l’effetto collaterale dell’altra.

Superbonus e decarbonizzazione

Aggiungiamo un dettaglio al ragionamento (all’immagine del bivio), evidenziando come il Superbonus sia strategico per un altro importante, urgente e improrogabile obiettivo europeo (ma di portata globale).

L’Unione Europea si è posta l’obiettivo climatico di azzerare le emissioni climalteranti entro il 2050, con un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 (pacchetto UE sul clima Fit for 55). Il programma è molto articolato e ovviamente comprende anche l’efficientamento degli edifici. Questi a livello europeo sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all’energia. Nel pacchetto “Pronti per il 55%” rientrano dunque azioni per l’efficientamento energetico degli edifici.

In particolare, relativamente agli edifici residenziali esistenti, gli Stati membri hanno convenuto di fissare standard minimi di prestazione energetica, nonché di stabilire la traiettoria verso la progressiva ristrutturazione del proprio parco immobiliare per renderlo a emissioni zero entro il 2050. L’orientamento prevede due tappe, la prima assume che entro il 2033 il consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale dovrà essere almeno di classe energetica D.

Con ciò è evidente che l’efficientamento energetico portato dal Superbonus non è solo un obiettivo di sostegno al lavoro e all’economia (obiettivi dichiarati originariamente dal Decreto Rilancio), ma è strategico anche per il perseguimento degli impegni presi con l’Unione Europea.

Qui si dovrebbe allargare la prospettiva della riflessione, perché efficientamento energetico e decarbonizzazione non sono solo una questione di impegni sottoscritti con l’UE o di sanzioni comunitarie, ma una questione climatica, ecologica, anche etica, di scala globale.

Clima e ambiente non hanno un prezzo, non sono misurabili, non sono più o meno convenienti rispetto a delle multe; semplicemente si devono mettere in primo piano per questione di civiltà, costi quel che costi.

Non si può ragionare in termini finanziari su questi temi. Se il costo economico è enorme, è perché siamo andati oltre il limite, e a questo punto l’onere va sostenuto a prescindere.

Quale scenario con il blocco del Superbonus?

Torniamo al bivio. Alla luce della legge di bilancio 2023 e del decreto Aiuti quater recentemente convertito in legge, lo Stato sta intervenendo con azioni restrittive sul Superbonus su due fronti: da un lato con la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% (con alcune deroghe ammesse solo a determinate condizioni); da un altro lato rispondendo con azioni molto poco efficaci alla richiesta di rilancio dello sconto in fattura e della cessione del credito. Questa inerzia nell’agevolare il passaggio del credito fiscale dai contribuenti alle imprese o agli istituti di credito è fortemente disincentivante per il Superbonus, con effetto negativo in generale anche sui bonus ordinari.

Come già anticipato l’arresto della circolazione dei crediti fiscali rischia di far collassare il Superbonus con effetto domino su liberi professionisti, imprese e PMI del settore delle costruzioni ed impianti. A ciò si aggiunga il mancato obiettivo di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, che si traduce sia in una svalutazione delle proprietà immobiliari, sia in uno spreco di energia, risorse, ma soprattutto di tempo, nella corsa improrogabile verso la decarbonizzazione.

Possibili soluzioni

A prescindere dalla riduzione dell’aliquota del Superbonus, riavvicinando questo ad una dimensione quasi ordinaria dell’incentivo, per scongiurare il crollo dei bonus si legge di diverse ipotesi ed iniziative volte ad esempio a rilanciare la circolazione dei crediti, al fine di concludere senza danni economici per i soggetti coinvolti almeno gli interventi in corsa ed in regola con CILAS ed eventuali delibere.

L’intervento di rilancio dell’acquisto dei crediti d’imposta, utile sia per il Superbonus che per i bonus ordinari, può essere un’azione dello Stato, o in alternativa delle Regioni, di grandi partecipate o di altri soggetti.

Gli enti locali potrebbero fornire supporto per sbloccare gli importi incagliati; in questo senso,  per l’acquisto dei crediti fiscali, si sono mosse la Provincia di Treviso e la Regione Sardegna.

La Regione Sardegna, tramite una propria società finanziaria regionale (SFIRS), sta effettuando un’iniezione di liquidità sul territorio a sostegno di cittadini ed imprese: sono attualmente in fase istruttoria la liquidazione di crediti di imposta per oltre 250 milioni di euro.

Le scadenze del Superbonus: proroga per le unifamiliari?

La disciplina dell’incentivo Superbonus è stata più volte modificata e non è ancora giunta ad una forma definitiva.

L’ultima notizia riguarda una possibile ulteriore proroga di tre mesi per le unifamiliari al 110%, proposta contenuta in un emendamento al decreto Milleproroghe: ovvero, per gli interventi su case unifamiliari nelle quali al 30 settembre 2022 siano stati realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, si chiede che l’agevolazione al 110% sia prorogata fino al 30 giugno 2023 anziché al 31 marzo 2023.

Lasciando in sospeso questa ultima arrivata, cerchiamo di fare il punto ad oggi sulle scadenze.

I riferimenti normativi per questo quadro sono la Legge di bilancio 2023 e la conversione in legge del decreto aiuti quater (DL 176/2022), tenendo in considerazione anche la precedente legge di bilancio 2022.

Alla luce delle normative citate abbiamo un quadro complesso con diverse scadenze ed aliquote in funzione dei diversi soggetti beneficiari, dei diversi tipi di fabbricati e di altre condizioni; qui di seguito riportiamo schematicamente le diverse possibilità.

Condomini

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023Delibera per esecuzione lavori entro il 18/11/2022CILAS entro il 31/12/2022
110%Fino al 31/12/2023Delibera lavori tra 19 e 24/11/2022CILAS entro il 25/11/2022
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Proprietari o comproprietari di edifici con 2-4 u.i.

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023CILAS entro il 25/11/2022
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Persone fisiche con edifici unifamiliari o u.i. indipendenti

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/03/2023almeno 30% lavori realizzati al 30/09/2022
90%Anno 2023proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’u.i.;per abitazione principale;requisito “reddito di riferimento” del beneficiario non superiore a 15.000 euro.

IACP e cooperative di abitazione

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023almeno 60% lavori realizzati al 30/06/2023


Enti terzo settore (org. Volontariato, Associaz. prom.soc., coop.soc., fondazioni, …)

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023CILAS entro il 25/11/2022
110%Fino al 31/12/2025Enti in possesso requisiti art.119, c. 10-bis (attività socio-sanitarie assistenziali; CDA non retribuito; immobili cat. B/1-B/2-D/4)
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Deroga per edifici in Comuni colpiti da eventi sismici

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2025Documento che accerti che il sisma ha causato il danno

Come cambia il Superbonus

Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato in GU il Decreto Legge 176/2022 recante “misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, detto Decreto Aiuti Quater.

Questo decreto, oltre a prevedere misure rivolte al sostegno delle imprese, tra cui proroga per il riconoscimento di credito fiscale per i costi sostenuti per elettricità e gas e possibilità di rateizzazione delle bollette, introduce una serie di modifiche al Superbonus. Molto sinteticamente riportiamo le novità per il super incentivo:

Modifiche Superbonus per condomini

Per condomini, per edifici da 2 a 4 unità anche se con unico proprietario e per Onlus, il Superbonus passa dal 110 al 90% a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, ferma restando la riduzione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025 (già previste dalla vigente legge di bilancio 2022).

È prevista un’eccezione, ovvero il mantenimento dell’aliquota al 110%, per i soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS (o la domanda di Permesso di costruire in caso di intervento di demolizione e ricostruzione) e che, in caso di condominio, entro la stessa data avranno adottato la delibera condominiale che approva l’esecuzione dei lavori.

Modifiche Superbonus per unifamiliari

È prevista una proroga per interventi al 110% ed una nuova finestra temporale al 90%.

Proroga con aliquota al 110%; per gli interventi che hanno effettuato il 30% dei lavori al 30 settembre scorso e che quindi hanno già ottenuto la proroga al 31/12/2022, è concessa ulteriore proroga al 31/03/2023.

Nuova finestra con aliquota al 90%; per gli interventi su edifici unifamiliari è concesso il Superbonus al 90% per tutto il 2023 a condizione che:

  • l’immobile sia l’abitazione principale;
  • il reddito di riferimento, calcolato con il “quoziente familiare”, sia non superiore a 15mila euro.

Attenzione: il reddito di riferimento è relativo all’anno precedente all’anno di sostenimento della spesa ed è un valore calcolato nel seguente modo:
Somma redditi complessivi / numero parti ≤ 15.000 euro

Con:

  • Somma redditi è la somma dei redditi del contribuente, del coniuge o convivente e degli altri familiari conviventi;
  • Numero parti risulta dalla somma:
contribuente1
coniuge o convivente+1
altri conviventi del nucleo familiare 
1 familiare+0.5
2 familiari+1
3 o più familiari+2

Modifiche Superbonus per Onlus

Concessione del Superbonus al 110% fino al 31/12/2025 per le Onlus con i seguenti requisiti:

  • Svolgono attività di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del CDA non percepiscono compensi né indennità di carica;
  • Per immobili di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito di categoria B/1 (collegi, convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari), B/2 (case di cure ed ospedali), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro).

Modifiche Superbonus per cessione del credito

Con l’obiettivo di rilanciare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura il decreto introduce una modifica che dovrebbe riaprire la capienza fiscale dei cessionari e quindi sbloccare la situazione di stallo.

La modifica prevista è la seguente: i crediti d’imposta derivanti da cessione del credito o da sconto in fattura, inviati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, potranno essere fruiti in 10 rate annuali. Questa operazione dovrebbe aumentare la capienza fiscale di chi ha accumulato crediti fiscali (banche, poste, imprese, ecc.).

Esauriti i fondi per il Superbonus

Secondo il report mensile dell’ENEA, i contributi prenotati per il Superbonus hanno ormai superato le risorse disponibili, dal momento che a livello nazionale il totale di investimenti ammessi a detrazione va oltre i 35 miliardi di euro, che portati in detrazione al 110% rappresentano un onere a carico dello Stato di quasi 39 miliardi, a fronte di un plafond stanziato di 33,3 miliardi.

Ciò significa che per consentire le agevolazioni già ammesse a detrazione sarà necessario il rifinanziamento del fondo dedicato. Non solo: dal momento che l’agevolazione è vigente fino al 2023 (e poi con aliquota ridotta fino al 2025) sarà necessario un ulteriore impegno finanziario. In attesa di sapere se e in che misura il governo interverrà con nuove risorse, è realistico pensare che queste saranno messe in campo almeno per coprire gli interventi ormai iniziati, mentre restano dubbi per tutti gli altri casi in fase progettuale più o meno avanzata.

Tra i casi più frequenti, rientrano quelli legati alla cessione del credito, che è attualmente in una fase di stallo perché le banche non accettano più crediti fiscali avendo saturato la propria disponibilità finanziaria per compensarli con le proprie imposte. La soluzione più semplice sarebbe consentire possibili ulteriori passaggi nella cessione dei crediti fiscali verso chi ha capienza fiscale, ma ci sono due aspetti che ostacolano questa direzione: da un lato si teme che un elevato numero di passaggi del credito comporti il rischio di truffe; dall’altro lato, la volontà di “contenere” il Superbonus, depotenziandone l’operatività della cessione del credito e dello sconto in fattura (che ha un meccanismo molto simile).

Cosa succede adesso?

Le limitazioni alla cessione del credito e l’incertezza sul rifinanziamento del plafond per il Superbonus portano ad una situazione di stallo. Cosa succede adesso per chi ha i lavori in corso? Chi deve ancora iniziarli? Chi ha iniziato i lavori, ma non ha ancora fatto il SAL del 30%? Chi deve ancora presentare la CILAS? I casi sono molti e presentano diversi livelli di incertezza. Cerchiamo di affrontarli:

Se è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori alle imprese significa che sono definiti i costi; salvo varianti in corso d’opera o lavori imprevisti, non dovrebbero esserci sorprese sui costi dell’intervento. Se il contratto prevede espressamente lo sconto in fattura è anche sostanzialmente già concordata la cessione del credito all’impresa.

Se è già concluso un accordo di cessione del credito con una banca, significa che è anche già stato firmato un contratto con l’impresa; in questo caso banca e impresa sono già vincolate da contratti (che dovranno avere opportune clausole di garanzia) per la cessione del credito e per gli importi lavori. Bisognerà valutare i rischi di eventuali clausole che potrebbero far recedere i contratti per cause di forza maggiore.

Se l’intervento è in fase di realizzazione dei lavori ed è già stata data la prima comunicazione all’ENEA per il primo SAL del 30%, significa che l’investimento è complessivamente ammesso alla detrazione fiscale. In questo caso lo Stato ha già computato l’intervento nel plafond e dunque dovrà garantire la copertura finanziaria per le pratiche già accettate.

Se i lavori non sono ancora iniziati si può decidere di sospendere o rinunciare senza grandi ripercussioni. In assenza di accordi già sottoscritti è possibile sospendere il processo unilateralmente in attesa di maggiori certezze sui meccanismi del Superbonus; mentre in caso di accordi già sottoscritti sarà sempre possibile agire bilateralmente con recessione, rinegoziazione, sospensione o modifica dei contratti. L’eventuale sbilanciamento economico del committente riguarderà le spese tecniche progettuali per prestazioni già eseguite, caparre e anticipi a imprese e fornitori.

Se i lavori sono già iniziati la situazione potrebbe essere più problematica e il committente potrebbe trovarsi con l’investimento economico del Superbonus a proprio carico. Ad esempio, l’impresa che abbia acquisito il credito applicando lo sconto in fattura potrebbe trovarsi nell’impossibilità di rientrare nei costi (non riesce a cedere il credito eccedente la sua capienza fiscale) e potrebbe decidere di bloccare il cantiere. Altro esempio, la banca recede il contratto per l’acquisto del credito per cause di forza maggiore: un nuovo decreto modifica le regole della cessione del credito e il meccanismo si inceppa per cause non attribuibili alla banca.

Come va il Superbonus

Prendendo spunto dalla pubblicazione periodica del Report dell’ENEA, cerchiamo di fare il punto sull’andamento del Superbonus.

Da settembre 2021, infatti con cadenza mensile, l’ENEA pubblica i dati nazionali e regionali sullo stato di avanzamento degli interventi, e relativi investimenti, relativi al Superbonus. Si tratta di 22 tabelle, di cui la prima contenente i dati nazionali e le successive i dati per ciascuna regione e infine una tabella riepilogativa. Sono pubblicati i dati complessivi nazionali ed i parziali per ogni regione, specificando: il numero delle asseverazioni; il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione; i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati. Inoltre sono specificati i dati suddivisi per lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti.

In Friuli Venezia Giulia, al 30 giugno 2022 lo stato del Superbonus è questo:

  • sono state presentate quasi 5000 asseverazioni, di cui 391 per condomini, 3133 per unifamiliari, 1471 per unità funzionalmente indipendenti;
  • complessivamente gli investimenti ammessi a detrazione valgono circa 667 milioni di euro;
  • gli investimenti sulle unifamiliari sono prevalenti, per un valore di investimenti di circa 315 milioni di euro, già realizzati per circa il 78%;
  • gli investimenti sulle unità funzionalmente indipendenti sono circa 115 milioni, già realizzati all’81%;
  • gli investimenti sui condomini sono circa 237 milioni di euro, già realizzati per circa il 67%.

Tuttavia il dato significativo di questo ultimo aggiornamento al 30 giugno è un altro: ovvero il superamento a livello nazionale dei fondi stanziati preventivamente per il superbonus. Infatti, a livello nazionale il totale di investimenti ammessi a detrazione ha superato i 35 miliardi di euro, che portati in detrazione al 110% rappresentano un onere a carico dello Stato di quasi 39 miliardi, a fronte di un plafond stanziato di 33,3 miliardi.

A questo link è possibile scaricare l’ultimo report ENEA del 30 giugno:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_30_06_2022.pdf

Per visionare tutti i report mensili passati:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/risultati-superbonus.html

Via le barriere architettoniche

Ci sono tre tipi alternativi di agevolazioni per chi effettua interventi per eliminare le barriere architettoniche:

  • detrazione Irpef 50% Bonus per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • detrazione del 110%, cd. Superbonus, come intervento “trainato”, da eseguire congiuntamente a determinati interventi “trainanti”;
  • detrazione del 75%, cd. Bonus barriere architettoniche valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Vediamo nel dettaglio le tre tipologie.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50% delle spese effettivamente sostenute, entro un tetto di spesa massima di 96.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Rientrano tra gli interventi agevolati:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio ascensori e montacarichi, sostituzione di gradini con rampe);
  • la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e altri mezzi tecnologici, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992.

La detrazione non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese sanitarie per mezzi di sollevamento delle persone disabili. Vale per interventi sugli immobili per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile; non vale invece per il solo acquisto di strumenti o beni mobili, per esempio, non vale per l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi touch, computer o tastiere espanse (beni che rientrano nella detrazione del 19% come sussidi tecnici e informatici).

DETRAZIONE DEL 110% (SUPERBONUS) PER INTERVENTI “TRAINATI”

È possibile usufruire della detrazione al 110% (cd. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave.

Il meccanismo del superbonus prevede questo intervento solo come “trainato”, ovvero è ammesso alla detrazione solo se realizzato congiuntamente ad interventi trainanti.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.

DETRAZIONE DEL 75% PER L’ANNO 2022

La legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per il 2022 e specifica per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

La detrazione fiscale è pari al 75% delle spese documentate sostenute tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 ed è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • 40.000 euro per u.i. per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • 30.000 euro per u.i. per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.