Attivo il portale ENEA per il 110%

Vi comunichiamo che è utilizzabile il portale ENEA per il 110%, questo il link:

https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp

Sarà necessario avere un account di tipo “Asseveratore” e quindi è obbligatorio l’inserimento completo dei dati personali comprensivi dei dati di iscrizione all’ordine o collegio professionale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). È inoltre richiesto, l’inserimento dei dati del proprio documento di riconoscimento e il caricamento della stesso in formato pdf.

Segnaliamo inoltre le prime FAQ dell’ENEA, scaricabili a questo link:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/50-superbonus/450-faq-superbonus-110.html

Per ogni dubbio o chiarimento non esitare a contattarci!
Segui questo link oppure chiamaci o scrivici:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 353 41 04 289

FAQ sul 110% dall’Agenzia delle Entrate

Segnaliamo a questo link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
alcune FAQ appena pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che richiamano anche le risposte ai primi interpelli sull’argomento.

Vi ricordiamo che da giovedì 24 settembre lo Sportello sarà presente anche a Udine, in via Stringher n. 14/D, dalle 9:30 alle 16:30, su appuntamento.

Ogni lunedì invece siamo presenti a Pordenone in via Bertossi n. 9, mentre gli alri giorni nella sede di Gemona del Friuli, in via Santa Lucia n. 19.

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Da 0 a 110%…in 60 minuti: il webinar

Venerdì 4 settembre si è tenuto il webinar dal titolo
“Da zero a 110% in 60 minuti:
tutto quello che vuoi sapere sul Super-ecobonus”
Viste le numerose richieste, è possibile rivederlo a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=JbKUnc87K_8

Inoltre come promesso rendiamo disponibile la presentazione, scaricabile a questo link.

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Da zero a 110% in … 3 Decreti attuativi: il Super-Ecobonus

Usciti finalmente i tanto attesi decreti attuativi del Super-Ecobonus al 110%.
Ora il quadro è completo e quindi è possibile avviare i lavori con più sicurezza.
Con il Decreto Asseverazioni infatti sono definiti i contenuti e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi agevolati, nonchè le modalità di verifica di tutta la documentazione.
Il Decreto Requisiti minimi invece definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi, che accedono al Super-Ecobonus ma anche all’Ecobonus classico, e i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento.
Si è aggiunto poi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che introduce le modalità per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Questo il link al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove scaricare i documenti ufficiali.

Ricordiamo in sintesi il meccanismo della nuova agevolazione:

  • gli interventi si distinguono in trainanti e trainati. Questo perchè quelli trainati possono avere l’aliquota maggiorata al 110% solo se effettuati congiuntamente a quelli trainanti;
  • tuttavia, se ci sono vincoli sull’edificio o gli interventi trainanti sono proibiti, è possibile effettuare solo gli interventi trainati ed ottenere comunque il 110%;
  • requisito fondamentale è ottenere il salto di due classi energetiche (o di una se l’edificio si trova in classe A3), con l’intervento globale (trainanti+trainati);
  • altri requisiti: requisiti tecnici, congruità delle spese, visto di conformità sulla documentazione;
  • modalità di detrazione: diretta (in  5 anni), cessione del credito oppure sconto in fattura.

Riportiamo di seguito una serie di schemi, finalmente definitivi, che aggiornano quelli pubblicati nei vecchi articoli.

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Bonus facciate, la zonizzazione in Friuli Venezia Giulia

L’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Udine ha pubblicato un’interessante circolare della Regione, riguardante “l’ambito di applicazione del “bonus facciate” di cui al comma 219 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020“.

A questo link è possibile scaricare la circolare.

Riassumiamo di seguito la questione.

Il Bonus facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, prevede che: “Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.”
Inoltre: “le zone B sono riconosciute quali parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq”.

Per quanto riguarda la definizione delle zone A in Regione, questa coincide con quella prevista a livello nazionale. Il discorso è diverso invece per le zone B. Infatti il DM n. 1444/1968 individua le zone B utilizzando il parametro superficie coperta/superficie fondiaria e la densità territoriale, mentre il PURG (Piano Urbanistico Regionale Generale) non utilizza la densità territoriale.

Nonostante l’incompleta corrispondenza della definizione e preso atto che la circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate specifica “…zona A o B ai sensi del DM 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale…“, gli edifici che ricadono nelle zone territoriali omogenee A o B come individuate dal PURG possono ottenere la detrazione fiscale cosiddetta Bonus facciate.
Ricordiamo che per verificare in quale zona si trova l’edificio, lo strumento adeguato è il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune competente.

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Pubblicata la guida del Superbonus 110%, ma non ancora il provvedimento

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato venerdì scorso la guida sul Superbonus 110%, con i requisiti specifici, i limiti di spesa, i meccanismi della detrazione.

Manca ancora il Provvedimento specifico sulla cessione del credito/sconto in fattura, la cui pubblicazione è prevista entro il 16 agosto.

Nell’attesa è possibile scaricare la guida a questo link.

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110%: ancora un po’ di attesa per i provvedimenti

Immagine articolo 110 FAQ Sportello Energia FVG

Il decreto-legge n 34/2020 è stato convertito in legge il 17 luglio scorso, ma mancano ancora i provvedimenti e i regolamenti, la cui emanazione deve avvenire entro il 16 agosto 2020. La conversione del decreto-legge ha comportato alcune modifiche rispetto al testo pubblicato in gazzetta il 19 maggio. Vediamo quali sono:

  • cambiano i limiti di spesa per gli interventi sulle strutture opache: 50.000 € per gli edifici unifamiliari, 40.000 € per ogni unità per edifici da 2 a 8 unità, 30.000 € per ogni unità per edifici con più di 8 unità;
  • impianti centralizzati: previsto in aggiunta l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo per comuni montani); cambiano anche i limiti di spesa, 20.000 € per ogni unità per edifici fino a 8 unità, 15.000 € per ogni unità per edifici con più di 8 unità;
  • impianti autonomi in edifici unifamiliari: previsti in aggiunta caldaie a condensazione, caldaie a biomassa (solo per aree non metanizzate), l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo per comuni montani);
  • per chi effettua interventi nell’ambito del Sismabonus, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, sempreché siano effettuati congiuntamente;
  • tra i soggetti beneficiari, oltre a condomìni, persone fisiche che non fanno attività d’impresa, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, si aggiungono gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche;
  • chiarita la questione seconda casa: le seconde case non sono escluse, tuttavia ogni singolo beneficiario può ottenere l’agevolazione al massimo su due unità immobiliari e sempre per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio;
  • l’opzione della cessione del credito/sconto in fattura potrà essere esercitata per ogni stato di avanzamento dei lavori; questi ultimi non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
  • la detrazione al 110% non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

In attesa dei provvedimenti e dei regolamenti, abbiamo arricchito le nostre FAQ, con una sezione dedicata, la trovi a questo link: FAQ 110%.

Qui invece lo schema aggiornato degli interventi principali e secondari:

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Lo Sportello arriva a Pordenone!

Dal 6 luglio, ogni lunedì lo Sportello sarà presente nella sede comunale di via Bertossi n. 9 a Pordenone!

Sarà possibile prenotare il proprio appuntamento al 353 41 04 289 oppure al vecchio numero 0432 163 62 75 (questo numero rimarrà attivo solo fino al 1 settembre). A questo link tutti i nostri contatti.
Gli orari saranno i seguenti 10:00 – 16:00.

Sportello Energia FVG, la consulenza gratuita sugli incentivi per l’efficientamento energetico.

 

Efficienza al 110%

Il 19 maggio è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto-legge n. 34/2020 che prevede delle grosse novità sul fronte delle detrazioni per l’efficientamento energetico.
Già da alcune settimane giravano diverse voci al riguardo, senza però avere certezze sul meccanismo e sugli interventi interessati dal decreto.
In questo articolo vedremo cosa prevede, ma ricordiamo che per avere una visione completa del meccanismo saranno necessari anche i regolamenti e i provvedimenti che saranno emanati successivamente.

Innanzitutto nel Decreto-legge si parla di un’aliquota maggiorata al 110% per la detrazione Ecobonus, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali. Bisogna fare attenzione però a quali interventi si vogliono realizzare, perché tra quelli previsti dall’Ecobonus non tutti danno diritto all’aliquota maggiorata. Alcuni infatti, che possiamo considerare “principali” dal punto di vista del decreto, anche se realizzati in autonomia, danno diritto alla detrazione maggiorata; altri invece sono considerati “secondari” e devono essere realizzati congiuntamente a quelli principali per poter ottenere il 110%.

Vediamo quindi quali sono gli interventi ritenuti “principali”:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (pareti, pavimento, copertura) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 €.

Gli interventi “secondari” quindi sono quelli non citati nell’elenco precedente ma previsti dall’Ecobonus con l’aliquota ordinaria. Eccoli di seguito:

  • sostituzione delle chiusure trasparenti (finestre);
  • sostituzione impianto di climatizzazione con apparecchi a biomassa;
  • installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti.

Per accedere all’aliquota del 110%, gli interventi “principali”, e di conseguenza anche quelli “secondari” se abbinati, devono rispettare i requisiti già previsti dall’Ecobonus (ad esempio la trasmittanza per le strutture opache o il rendimento per gli impianti) e devono portare nel loro complesso al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Quest’ultimo requisito sarà dimostrabile con l’attestato di prestazione energetica pre e post intervento.

Agli interventi “principali” riportati sopra, il decreto aggiunge anche gli interventi antisismici (Sismabonus) effettuati su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, su parti comuni e anche nel caso di acquisto di abitazioni antisismiche. Anche per questa tipologia di iniziativa l’aliquota della detrazione spettante è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali. Rimangono tuttavia esclusi gli edifici ricadenti nella zona sismica 4.

Per aumentare la rosa degli interventi “secondari” il decreto prevede che possano accedere alla percentuale maggiorata del 110% anche:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi considerati dal decreto come “principali”. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 € per ogni kW di potenza nominale;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € e nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema .

Gli impianti fotovoltaici e gli accumuli, essendo considerati interventi “secondari”, beneficiano dell’aliquota del 110% solo se installati contemporaneamente alla realizzazione di uno degli interventi “principali”. Inoltre sarà obbligatoria la cessione dell’energia non auto-consumata in sito in favore del GSE e non sarà possibile accedere ad altre agevolazioni, compreso lo scambio sul posto.

Infine viene citato un ulteriore intervento “secondario”, ovvero l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In questo caso però l’abbinata per ottenere la percentuale del 110% può essere fatta esclusivamente con i primi tre interventi “principali” descritti, ovvero l’isolamento termico di superfici opache e orizzontali, la sostituzione degli impianti nelle parti comuni degli edifici e la sostituzione degli impianti negli edifici unifamiliari.

Ecco uno schema sintetico sugli interventi “principali” e “secondari”:

Veniamo dunque ad analizzare i soggetti ammessi alla detrazione:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
    Nota importante: ai fini dell’accesso alla detrazione maggiorata, i tre interventi “principali” citati per primi nel decreto, nel caso di persone fisiche, possono essere realizzati solo sull’abitazione principale nel caso di edifici unifamiliari, mentre nel caso dei condomini possono essere realizzati anche dai proprietari di seconda casa.

Parliamo infine dei meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito, meccanismi già conosciuti ma che in base al decreto vengono estesi sia alla nuova detrazione maggiorata del 110% sia ad altre detrazioni.
Innanzitutto spieghiamo di cosa si tratta. E’ un’alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per cui è possibile optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nell’ambito dell’aliquota del 110%, per fruire di questi meccanismi sarà necessario ottenere il visto di conformità sulla documentazione da parte dei soggetti abilitati (ad esempio i centri di assistenza fiscale o i dottori commercialisti). Inoltre bisognerà trasmettere all’ENEA l’asseverazione di un tecnico sul rispetto dei requisiti e sulla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In merito invece alle altre detrazioni, ecco quali sono quelle per le quali si potrà avere lo sconto in fattura o ottenere la cessione del credito:

  • detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione);
  • Ecobonus (tutti gli interventi);
  • Sismabonus;
  • Bonus facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici e/o installazione di accumulo (all’interno della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

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Pronto il bando regionale per i serramenti

Sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia è possibile trovare da oggi il regolamento per il contributo per la sostituzione dei serramenti.

Cliccando su questo link si accede direttamente alla pagina.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo a fronte delle spese sostenute per la sostituzione degli infissi esistenti.
Le domande possono essere presentate, esclusivamente attraverso il sistema Istanze online, dalle ore 9.00 di martedì 19 maggio 2020 e, inderogabilmente, fino alle ore 16.00 di giovedì 30 luglio 2020.
Per poter presentare domanda è necessario che il richiedente sia dotato di un accesso Loginfvg di tipo Avanzato o SPID.
Non è necessario allegare i preventivi.
I contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Vediamo nello specifico alcuni tratti salienti.

BENEFICIARI
Possono presentare domanda esclusivamente le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di immobili ad uso abitativo, ove abbiano la residenza anagrafica al momento della domanda e la mantengano fino alla erogazione del contributo.

INTERVENTI
Sono ammissibili a finanziamento le spese di fornitura e relativa posa in opera dei nuovi serramenti in sostituzione di quelli esistenti, comprensive di I.V.A., riferite a interventi documentati da fatture pagate in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo. Sono compresi gli elementi accessori quali scuri, persiane e cassonetti, che contribuiscono all’isolamento termico o strutturalmente accorpate al manufatto.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, e comunque nel limite massimo di 10 mila euro per ciascuna domanda.

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