Il Conto Termico 2.0 ai tempi dell’emergenza Covid-19

Articolo proroghe CT 2.0 Sportello energia FVG

Le scadenze e gli adempimenti previsti dal Conto Termico 2.0 hanno subito delle proroghe a causa dell’emergenza Covid-19.

Chi infatti si trova a dover presentare la domanda sul Portaltermico oppure deve caricare della documentazione entro determinate scadenze, per quanto previsto dal Decreto Cura Italia e dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, ha l’opportunità di dilatare i tempi.

Attenzione perchè i tempi aggiuntivi dipendono da quando si sono conclusi i lavori o da quando è stata presentata l’istanza originalmente.

Vediamo nello specifico cosa accade per chi deve presentare l’istanza di accesso diretto agli incentivi:

  • se la data di fine lavori cade nel periodo “23/02/2020 – 15/04/2020”, il nuovo termine coincide con: “Data fine lavori + 60 gg + 52 gg”;
  • se il termine dell’adempimento cade nel periodo “23/02/2020 – 15/04/2020”, i 60 gg decorrono dal 16/04/2020.

Nel caso invece di tutte le prenotazioni di Pubbliche Amministrazioni accettate prima del 23/02/2020:

  • termini prorogati di complessivi 6 mesi (dichiarazione assegnazione/avvio/conclusione dei lavori), in considerazione dell’evento calamitoso.

A questo link è possibile visionare l’articolo originale del GSE e scaricare la tabella di tutti i procedimenti per i quali sono state previste le proroghe.

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Ecobonus e bonus casa, on-line i nuovi siti ENEA 2020

Lo Sportello vi aggiorna con una nuova notizia, sebbene il periodo non sia uno dei migliori per i cittadini italiani e l’interesse sia focalizzato sull’epidemia in corso.
Inoltre almeno fino al 3 aprile, salvo proroghe, non sarà possibile avere appuntamenti fisici presso il nostro ufficio di Gemona, in conformità con quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020.

Lo Sportello tuttavia continua a seguire tutti gli aggiornamenti riguardo le agevolazioni per l’efficientamento degli edifici e risponde ai vostri quesiti.

In questo articolo nello specifico vi segnaliamo che sono attivi i siti ENEA 2020 per il bonus casa e l’ecobonus. Questo significa che chi ha concluso degli interventi nel 2020 ed è obbligato ad effettuare la comunicazione all’ENEA, ora può farlo. Precisiamo che per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’ 01 gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i siti ecobonus2020.enea.it e bonuscasa2020.enea.it, decorre dal 25 marzo 2020 (data di attivazione dei portali).
Questi i link:
Portale Bonus casa 2020
Portale Ecobonus 2020
Segnaliamo inoltre il portale informativo dell’ENEA a questo link.

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Pronta la guida per il nuovissimo Bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito istituzionale la tanto attesa guida sul Bonus facciate, in parallelo all’uscita di una circolare specifica sull’argomento, la n 2/E del 14 febbraio 2020.

Per chi non avesse ancora capito in cosa consiste il Bonus facciate, ecco i punti salienti:

  • interventi ammessi: sola pulitura o tinteggiatura delle facciate, interventi sull’intonaco o di tipo termico (cappotto), interventi su balconi, ornamenti o fregi, lavori riconducibili al decoro urbano quali ad esempio sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e per la sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla facciata. ESCLUSE le spese per la sostituzione di vetrate, infissi, portoni e cancelli;
  • chi può accedere: soggetti IRPEF e IRES, che abbiano un qualunque titolo sull’immobile;
  • per quali edifici: qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, in zona A o B, anche in assenza di un impianto di riscaldamento. Valido anche su parti comuni condominiali.
  • modalità: pagamento con bonifico “parlante”, si possono utilizzare quelli per le altre detrazioni (ristrutturazione ed ecobonus). Per gli interventi di efficienza energetica è necessario ottenere l’asseverazione di un tecnico e l’APE. NON E’ DEFINITO UN LIMITE DI SPESA MASSIMO;
  • ATTENZIONE: se i lavori, non di sola pulitura o tinteggiatura, influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda, bisogna rispettare dei requisiti  specifici (es. trasmittanza). Obbligtorio l’invio della pratica all’ENEA come per l’ecobonus;
  • cosa si ottiene: il 90% delle spese ammesse sottoforma di detrazione e suddiviso in 10 rate annuali. NO CESSIONE CREDITO, NO SCONTO IN FATTURA.

A questo link potete trovare la nostra scheda riassuntiva.

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Lo Sportello in onda: puntata di Family casa su Telefriuli

Nella puntata di Family casa del 29 gennaio, lo Sportello era in onda su Telefriuli per parlare del contributo regionale sugli accumuli, per il quale rimandiamo all’articolo specifico.

Nella puntata inoltre si è accennato alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e al questionario da compilare per partecipare attivamente.

Compilando il questionario infatti, ogni singolo cittadino della Regione ha la possibilità di esprimere la sua opinione e di contribuire alla stesura della Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile. Questo il link: https://agenda2030.fvg.it/

Se invece volete riguardare l’intera puntata potete farlo qui.

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Appuntamento con la legge di bilancio 2020

Dopo accesi dibattiti, il 27 dicembre 2019 il governo ha finalmente licenziato la finanziaria per il 2020.

Assieme vedremo cosa cambia per chi vuole effettuare degli interventi di efficientamento energetico sulla propria abitazione.

Iniziamo con l’articolo 70, il quale prevede la modifica del comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, comma da poco modificato dal Decreto crescita del 30 aprile 2019. Il Decreto crescita infatti, con la modifica del comma 3.1, introduceva la possibilità di optare per lo sconto in fattura in alternativa alla cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico. Ebbene le cose cambiano a partire dal 1 gennaio 2020 perchè non sarà più possibile richiedere lo sconto in fattura, a meno che non si tratti di interventi di ristrutturazione importante di I livello, sulle parti comuni degli edifici condominiali e con un importo dei lavori superiore a 200.000 €. Il fornitore in questo caso riceverà il rimborso in cinque quote annuali. Per le altre tipologie di intervento resta possibile la cessione del credito.

Con l’articolo 176 vengono inoltre abrogati i commi 2, 3 e 3-ter del Decreto crescita. Questo significa che lo sconto in fattura non sarà più possibile nemmeno per gli interventi antisismici. Resta attiva invece la cessione del credito se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni condominiali e per l’acquisto di case antisismiche. Inoltre viene cancellata la possibilità di richiedere la cessione del credito per gli interventi della lettera h, comma 1, articolo 16-bis del TUIR, ovvero per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Ciò significa che, sebbene dal 30 aprile 2019, momento in cui è entrato in vigore il Decreto crescita, fino al 31 dicembre 2019,  per gli interventi della lettera h, ad esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico, era possibile effettuare la cessione del credito, dal 1 gennaio 2020 questa strada non è più percorribile.

Facendo un passo indietro, ovvero all’articolo 175 della Legge di bilancio, si apprende fortunatamente quanto sperato alla fine dell’anno scorso, ovvero la proroga della detrazione per ristrutturazioni, dell’Ecobonus e del bonus mobili. Rimangono invariate le percentuali, ovvero il 50% per la detrazione per ristrutturazioni e il bonus mobili e il 65% per la detrazione per efficientamento energetico. Tuttavia per l’Ecobonus non tutti gli interventi prevedono la restituzione del 65% e con questa finanziaria viene confermata la percentuale ridotta al 50% per biomassa, schermature solari, serramenti e caldaia senza sistemi evoluti di termoregolazione.

Oltre alle modifiche ci sono anche delle novità di cui parlare, ovvero il tanto atteso bonus facciate. Gli articoli dal 219 al 224 introducono infatti per il 2020 questa nuova tipologia di detrazione: riguarda gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ricadenti in zona A o B, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna, e restituisce il 90% della spesa in dieci quote annuali costanti e di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura ma influiscono sulle caratteristiche termiche o interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario rispettare i requisiti del DM 26 giugno 2015 e i valori di trasmittanza termica limite riportati nella tabella 2 dell’allegato B del DM 11 marzo 2008. E’ previsto che i dati tecnici vengano trasmessi all’ENEA per la verifica ed il controllo, similmente a quanto accade per l’Ecobonus. Si ritengono ammessi inoltre solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Questa la panoramica sulle modifiche e le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020. Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci, segui questo link oppure chiamaci o scrivici:
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Attivo il bando regionale per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo

Lunedì 9 dicembre è stato pubblicato l’avviso per la concessione di contributi finalizzati all’acquisto e all’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati ad utenze domestiche.
La pagina dedicata si trova al seguente link:
Alcune informazioni da mettere in evidenza:
– intervallo di tempo in cui presentare la domanda:
dalle ore 9:00 di lunedì 16 dicembre 2019
alle ore 16:00 di giovedì 30 gennaio 2020;
– il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, comprese le detrazioni fiscali, nel limite dell’importo della spesa ammissibile sostenuta;
– non sono ammissibili i sistemi di accumulo a servizio di impianti fotovoltaici incentivati dal GSE con il Primo Conto Energia in scambio sul posto (DM 28 luglio 2005).
Lo Sportello Energia FVG rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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Contributo regionale: guarda la timeline aggiornata

In una news precedente abbiamo già parlato delle modifiche introdotte al contributo regionale per la prima casa a partire dal 4 luglio 2019; qui puoi leggere l’articolo.

Lo Sportello Energia FVG ha predisposto la timeline aggiornata, per capire in un colpo d’occhio quali sono le caratteristiche del contributo, le tempistiche, la documentazione necessaria e gli importi.

Ricordiamo che le principali novità riguardano le iniziative agevolabili. Sono infatti oggetto di contributo anche il solo acquisto e la nuova costruzione. In precedenza si poteva accedere con l’iniziativa di acquisto con recupero o il solo recupero.

Ecco la timeline aggiornata:

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Comunicazione ENEA: facciamo un po’ di chiarezza

Articolo com ENEA Sportello Energia FVG

Vi siete recati da CAF, commercialista o patronato per la dichiarazione dei redditi e avete ricevuto delle brutte sorprese?

Se si tratta della comunicazione all’ENEA prevista per la detrazione per ristrutturazioni, state tranquilli, di seguito facciamo il punto della situazione.

La comunicazione all’ENEA è stata prevista dalla legge di bilancio 2018, nello specifico a partire dal 1° gennaio 2018, per gli interventi che rientrano nella detrazione al 50% per ristrutturazioni e contemporaneamente portano ad un risparmio energetico; facciamo alcuni esempi: l’applicazione del cappotto o la sostituzione delle finestre, semprechè si tratti dell’involucro riscaldato, la sostituzione della caldaia, l’installazione di impianto fotovoltaico e anche l’acquisto di elettrodomestici nell’ambito del bonus mobili. Vedi sulla guida l’elenco completo. Per chi invece accede alla detrazione del 50% con interventi strettamente edili, non è necessario fare nulla (esempio: rifacimento del bagno oppure spostamento di pareti interne).

La comunicazione va fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori ed è possibile inviarla in autonomia, perchè non è necessario un tecnico, basta avere un pò di praticità con il PC e la connessione ad Internet. Spesso inoltre gli stessi fornitori si propongono di assolvere all’obbligo gratuitamente.

Questo il link per chi ha effettuato gli interventi nel 2019:
https://bonuscasa2019.enea.it/

Tuttavia, con la risoluzione n. 46/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato invio della comunicazione non comporta la perdita del diritto alla detrazione, non essendo prevista alcuna sanzione. Consigliamo tuttavia di trasmettere i dati all’ENEA se il caso lo prevede, perchè lo scopo di questa comunicazione è di monitorare il risparmio energetico ottenuto con gli interventi che hanno beneficiato della detrazione al 50% per ristrutturazioni.

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Contributo regionale prima casa: importanti novità e piccole modifiche

Novità contributo reg prima casa Sportello Energia

A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia del Decreto del Presidente della Regione 104/2019 sono in vigore alcune modifiche al contributo regionale per la prima casa.

Sono state introdotte due nuove iniziative:
acquisto: l’unità immobiliare può essere già completata o non completata; in quest’ultimo caso i lavori dovranno essere completati entro due anni dall’acquisto;
nuova costruzione: il richiedente deve essere proprietario dell’area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa già alla data di presentazione della domanda ma i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.
Per queste due iniziative la spesa minima è 30.000 € e il contributo è pari a 13.000 € (nel caso di Comuni interamente montani è pari a 15.500 €).

Inoltre agli interventi equiparati alla manutenzione straordinaria si aggiunge ora la sostituzione dei serramenti esterni. Ricordiamo gli altri interventi a disposizione:
– installazione di impianti solari termici o fotovoltaici;
– installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell’abitazione o loro sostituzione con, rispettivamente, installazione o rifacimento dei relativi impianti;
– isolamento termico pareti esterne verticali;
– isolamento termico solai, anche di copertura;
– installazione di impianti geotermici.

Cambiano inoltre i requisiti per accedere, in particolare:
– ISEE da rispettare 30.000 € e non più 29.000 €;
– residenza in Regione da almeno 5 anni anche non continuativi negli 8 anni precedenti.

Cambiano le tempistiche per effettuare gli interventi di recupero, ovvero si passa da due a tre anni a disposizione per ultimare i lavori dalla data di concessione.
Nel caso invece di solo acquisto di un’unità immobiliare:
– se già completata, c’è tempo 180 giorni dalla data di concessione per presentare tutta la documentazione che attesti l’avvenuto acquisto;
– se da completare, c’è tempo due anni per concludere i lavori.

Ricordiamo che le novità e le modifiche sono valide dal 4 luglio 2019, quindi per chi ha presentato la domanda prima di questa data si fa riferimento al regolamento precedente.
Le modifiche infatti non sono retroattive.

Riportiamo il link al sito della Regione dove è possibile scaricare tutta la documentazione relativa al contributo:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA8/

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Sismabonus: scarica la guida specifica

Articolo guida Sismabonus Sportello Energia FVG

Come anticipato dall’Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata online la guida specifica sul Sismabonus. E’ possibile scaricarla a questo link: guida Sismabonus.

Il Sismabonus è stato introdotto dal decreto legge n. 63/2013, il quale ha previsto detrazioni maggiori e regole più specifiche per gli interventi di adozione di misure antisismiche. Questi interventi infatti erano già presenti tra quelli detraibili nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede infatti per questi interventi una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Fino al 31 dicembre 2019, salvo che non intervenga una nuova proroga, questa percentuale è stata elevata al 50% e la spesa massima a 96.000 euro.

Il Sismabonus prevede invece percentuali maggiori di detrazione e 5 quote annuali, semprechè l’edificio si trovi in zona sismica fino alla 3. I soggetti che ne possono beneficiare sono sia i soggetti passivi Irpef sia i soggetti passivi Ires. Sono ammessi tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale) e quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in alternativa alla fruizione della detrazione.

Dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l’acquisto di case
antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” e la possibilità di cedere il corrispondente credito.

Alcune importanti note:

  • interventi antisismici: come riportato sopra si può scegliere tra la classica detrazione al 50% in 10 anni o in alternativa la percentuale maggiorata al 70/80% in 5 anni (Sismabonus, se si rispettano i requisiti); non si può scegliere a priori la suddivisione in rate;
  • demolizione con ricostruzione: è possibile ottenere il Sismabonus a patto che l’intervento non si configuri come nuova costruzione ma come recupero del patrimonio edilizio e che quindi ad esempio venga rispettata la volumetria dell’esistente;
  • limite di spesa: è unico per l’immobile e ammonta a 96.000 €; in questo limite vanno ricomprese anche le altre spese inserite nella detrazione al 50% per ristrutturazioni.

Del Sismabonus abbiamo già parlato in un precedente articolo: Focus sul Sismabonus

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