Conto Termico 2.0: il solare termico

Il Conto Termico 2.0 può essere una buona occasione per dotare la propria abitazione di pannelli solari-termici o per installare un impianto di solar cooling in azienda. Si tratta di un contributo a fondo perso che restituisce fino ad un massimo del 65% della spesa anche in soli 90 giorni dalla presentazione della domanda. Ne abbiamo già parlato in generale in questo articolo http://www.sportelloenergia.ape.fvg.it/2018/01/08/il-nuovo-conto-termico-2-0-per-i-privati/.
Di seguito invece i requisiti e la documentazione specifica per questa tipologia di intervento.

Chi
I soggetti possono beneficiare degli incentivi a condizione che:
– siano titolari di diritto di proprietà dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato;
– abbiano la disponibilità dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato, in quanto titolari di altro diritto reale o di diritto personale di godimento.

Su quali edifici
L’intervento può essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. L’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento.
Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.

Quali sono gli interventi
– installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
– installazione di collettori solari termici per la produzione di energia termica per processi produttivi;
– possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.

Requisiti tecnici generali
– i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
– i collettori solari hanno valori di producibilità specifica calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
– nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
– nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
– nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m²anno, con riferimento alla località Atene.
– per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, questa è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
– la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
– la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
– l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
– nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici;
– nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione di alcuni casi;
– per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m2) e la potenza frigorifera (kWt) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75;
– per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1000 m3/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m3/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.
Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante-operam e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post- operam sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
La diagnosi e l’APE dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
– se superficie lorda installata ≤ 50 m2 è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione Solar Keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– se superficie lorda installata > 50 m2, è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione solar keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– nel caso di installazione di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
– vista di dettaglio del pannello solare installato;
– vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
– vista di dettaglio del bollitore;
– vista d’insieme del campo solare in fase di installazione;
– vista d’insieme del campo solare realizzato;
– le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.
– nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra;
– nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all’impresa agricola, da cui si evinca l’esistenza della serra.

Documentazione da conservare
– per interventi non a Catalogo, scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare factory made (che può essere parte della certificazione del produttore) del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
– per i collettori solari (relativamente ai prodotti non a Catalogo), ove prevista, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12975, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità dei collettori, rilasciata da un laboratorio accreditato;
– per gli impianti solari termici prefabbricati (relativamente ai prodotti non a Catalogo), rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12976, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare, rilasciata da un laboratorio accreditato;
dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell’impianto stesso;
– libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
– nel caso di impianto di superficie solare lorda ≥ a 12 m2 e < a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
– pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
– eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi.
– nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;
– nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kWt:
APE post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
– diagnosi energetica precedente l’intervento.

Calcolo dell’incentivo
Il calcolo dell’incentivo non è una percentuale fissa ma è definito in funzione dell’energia termica prodotta annualmente (stimata), della superficie lorda installata, di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) distinti per dimensione e tipologia installativa e in funzione dell’utilizzo del calore prodotto.
In ogni caso l’ammontare dell’incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute ammissibili.

Come presentare la domanda
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori tramite il Portaltermico. A questo link un tutorial molto utile del GSE che illustra la modalità di compilazione:
https://www.youtube.com/watch?v=Drbqnl-8a9g&index=16&list=PL_t3vj2ddpIsC93Gvc8kuBFK1p4ov28ga
Se l’apparecchio è a catalogo, ovvero sono già stati verificati tutti i requisiti dal GSE, l’invio della domanda risulterà molto più spedito.

Se desideri ulteriori chiarimenti o hai dei dubbi, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75