Stanziati altri fondi per il fotovoltaico

Un nuovo finanziamento di 40 milioni di euro è stato stanziato per il bando regionale sul fotovoltaico: si somma ai 100 milioni del 2023 e ai 50 di gennaio 2024.

Riportiamo dal sito regionale:

In attuazione della legge regionale 1/2023, è stato autorizzato lo stanziamento di complessivi 190 milioni di euro (sul bilancio regionale degli anni 2023 e 2024, di cui 40 milioni derivanti dalla legge regionale approvata il 27 marzo scorso, recante “Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio”), con la previsione di distinti bandi, in considerazione delle differenti tipologie di beneficiari e di interventi finanziabili.

Lo scorso anno, con 100 milioni sono state evase 13.446 domande (dunque una media di circa 7400 euro cadauna). La situazione aggiornata a fine marzo, con il nuovo stanziamento, è la seguente: disponibilità finanziaria residua poco più di 53 milioni che, considerando una media di 7400 euro a contributo, potrebbero finanziare circa 7160 richieste; va tenuto in considerazione il fatto che al 28 marzo risultano “in coda” 3179 domande (già pervenute e non ancora soddisfatte).

Contributi per convertire i complessi produttivi degradati

È aperto il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile.

Vediamo in sintesi di cosa si tratta: il riferimento normativo di questo bando è l’art. 84 della legge regionale n. 3 del 2022 detta “sviluppoimpresa” (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia), che prevede il finanziamento di interventi per la riqualificazione produttiva sostenibile, da attivare all’interno dei complessi produttivi degradati; dove per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione, come individuati dalla delibera della Giunta regionale n. 1820 del 24/11/2022.

I beneficiari dei contributi sono imprese, privati e consorzi di sviluppo economico locale (con esclusione di specifici casi per i quali si rimanda al bando), titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sui complessi produttivi degradati.

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, le quali comprendono i lavori, forniture e posa in opera, nonché le spese tecniche generali e di collaudo.

Sono ammissibili gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali la demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.

Il contributo è riconosciuto in base ad una graduatoria i cui criteri di valutazione considerano diversi aspetti, tra i quali il tipo di intervento, la classe energetica del fabbricato post intervento, il miglioramento antisismico, il rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario, eventuale bonifica del sito.

Le domande dovranno essere presentate all’indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it dal 16 novembre 2023 al 29 febbraio 2024, corredate di allegati, tra i quali relazione tecnica con elaborati grafici, quadro economico e computo metrico dei lavori a firma di un professionista.

La graduatoria è approvata e pubblicata sul BUR entro 120 giorni dalla chiusura della presentazione delle domande (29.02.2024); successivamente entro 60 giorni è concesso il contributo, nei limiti delle risorse disponibili (stanziati 1.490.000 per l’anno 2024).

L’erogazione può essere anticipata al massimo per il 70% del contributo, subordinatamente alla copertura con fidejussione o con assicurazione. La liquidazione a saldo del contributo è emanata entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Per tutti i dettagli si rimanda alla pagina web del sito della Regione dedicato al contributo:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/sviluppoimpresa/FOGLIA2/#id1

In attesa del contributo stufe FVG

In attesa della pubblicazione del bando per il contributo regionale per rottamare vecchie stufe e caminetti a legna e sostituirli con modelli più efficienti, vediamo quali sono le indicazioni prescritte dalla Regione.

Il riferimento normativo è la legge regionale n. 14 del 27/10/2023 recante “misure finanziarie multisettoriali” ed è consultabile sul sito della Regione al seguente link.

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2023&legge=14&lista=0&fx=lex

Il contributo in oggetto sarà concesso per la sostituzione di un generatore a biomassa con altro generatore a biomassa o con pompa di calore elettrica.

Il contributo non è ancora operativo mancando l’avviso di bando che sarà pubblicato sul BUR.

Riportiamo qui sotto un estratto della legge regionale là dove descrive il contributo in oggetto, ovvero i commi da 11 a 17 dell’art. 4 della LR14/2023:

11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 4 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità 5 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.

12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) fino all’ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell’avviso di cui al comma 15;

b) fino all’ammontare massimo di 1.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).

13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell’avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.

15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell’importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dall’1 ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente) – Programma n. 8 (Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

Nuovi incentivi per le rinnovabili in FVG

Dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nel 2024, sarà possibile ottenere un contributo per rottamare vecchie stufe e caminetti a legna e sostituirli con modelli più efficienti.
I contributi sono finalizzati alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 4 stelle e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti alla classe di qualità 5 stelle.
L’entità del contributo dipenderà dalla tipologia dell’impianto da sostituire e dal comune in cui l’impianto viene installato, con contributi maggiori laddove sono stati registrati più alti sforamenti dei livelli limite per polveri sottili o benzo-a-pirene.
“I contributi saranno assegnati fino all’ammontare massimo di duemila euro per stufe e camini e di quattromila euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell’avviso”, ha spiegato l’assessore Scoccimarro, specificando poi che in tutti gli altri comuni “il contributo potrà raggiungere l’ammontare massimo di mille euro per stufe e camini e di tremila euro per caldaie e pompe di calore”.
A bilancio sono stati stanziati 3 milioni che  verranno distribuiti nel 2024 ma potranno coprire le spese di sostituzione degli impianti già sostenute dal 1° ottobre 2023. Inoltre sarà possibile il cumulo con contributi statali e detrazione.

Confermato anche il rifinanziamento del bando fotovoltaico, per il quale sono stati stanziati ulteriori 50 milioni di euro che copriranno anche nel 2024 le spese per gli impianti fotovoltaici, solari termici a favore dei privati. I 100 milioni del bando 2023 andranno probabilmente ad esaurirsi entro la metà di novembre e il rifinanziamento garantirà la continuità; grazie a questo contributo, sono già stati installati impianti che hanno permesso una riduzione di 26.605 tonnellate di CO2.

Per beneficiare di queste misure è indispensabile approfondire le modalità di accesso e gli aspetti tecnici e  tecnologici da considerare nell’installazione di nuovi impianti, in modo da compiere scelte consapevoli ed economicamente sostenibili: per questo, a disposizione dei cittadini c’è lo Sportello Energia FVG, servizio erogato da APE FVG come consulenza gratuita:

   sportelloenergia@ape.fvg.it
   353 41 04 289

Bando PNRR Agrisolare

Il nuovo Avviso per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale è stato pubblicato il 21 luglio 2023 e stanzia circa 1 miliardo di euro a fondo perduto.
Si tratta del secondo bando e, rispetto al precedente, presenta novità interessanti a vantaggio dei beneficiari:

  • aumentata la percentuale di aiuto a fondo perduto concedibile: fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione di prodotti agricoli;
  • introdotta la nuova fattispecie di autoconsumo condiviso;
  • prevista la partecipazione di imprese in forma aggregata;
  • possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;
  • raddoppiata la spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;
  • raddoppiata la spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;
  • aumentata la spesa massima per beneficiario, ora pari ad 2.330.000 euro.

Le domande possono essere presentate a partire dal prossimo 12 settembre e fino al 12 ottobre 2023.

Attraverso il bando Parco Agrisolare 2023, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Turismo sostiene l’acquisto e la posa in opera di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali climatici-ambientali di promozione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e attuazione di interventi di efficienza energetica.
Ricordiamo che il parco agrisolare prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici dell’azienda agricola e si differenzia così dall’agrivoltaico che vede un utilizzo duale del suolo agricolo attraverso pannelli solari posti su strutture sopraelevate che consentono la prosecuzione dell’attività agricola sottostante, migliorandone la resa.

Lo Sportello Energia FVG è disponibile per informazioni e chiarimenti sul bando. Inoltre, APE FVG, che gestisce lo Sportello e che è anche soggetto erogatore SISSAR per il 2023 per il settore agroenergie, è disponibile a supportare con la propria consulenza tecnica le aziende agricole interessate a presentare domanda di finanziamento, così come già avvenuto con successo in occasione del primo bando agrisolare: https://www.ape.fvg.it/pnrr-finanziato-parco-agrisolare-a-morsano-al-tagliamento/

Fotovoltaico: la cumulabilità fa 90!

Con un recente decreto legge, è stato stabilito che le detrazioni fiscali per bonus casa e ecobonus sono calcolate sugli importi totali dei costi sostenuti anche se parte di tali importi sono coperti da contributo regionale.
Ciò significa, nel caso concreto del contributo regionale sul fotovoltaico, che se ad esempio installiamo un impianto da 10.000 euro e otteniamo per esso un contributo regionale pari al 40% (ovvero 4.000 euro di contributo erogato dalla Regione), per il medesimo intervento sarà ammesso all’incentivo della detrazione fiscale del 50% l’intero importo di 10.000 euro. Dunque la somma delle agevolazioni (contributo a fondo perso più la detrazione ripartita in dieci anni) è pari al 90% dei costi complessivi ammessi alle agevolazioni stesse.


Per maggiori dettagli, segue l’art.7 del decreto in oggetto.

Riferimento normativo:
DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.”
Decreto in vigore dal 31/03/2023, convertito con modificazioni dalla L. 56/2023, pubblicata in G.U. 29/05/2023, n. 124.

Art. 7 “Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico”

  1. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall’art. 16-bis del TUIR, di cui al DPR 917/1986, dall’art. 1, commi da 344 a 347 della L.296/2006, e dall’art. 14 del DL 63/2013 convertito in L.90/2013, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali.
    In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.
    Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Il Decreto cessioni diventa legge

Con la conversione in legge sono subentrate alcune modifiche ed integrazioni rispetto al decreto legge dello scorso 16 febbraio. Con questa ultima legge cambiano ancora alcune regole per gli incentivi statali.

Riportiamo una sintesi del Decreto Legge n. 11 del 16.02.2023 coordinato con la legge di conversione n.38 del 11.04.2023.

1.     Proroga al 30.09.23 del superbonus al 110% per le unifamiliari.

L’art. 01 proroga il termine relativo al superbonus al 110% per le spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche; il termine precedentemente previsto al 31.03.2023, limitatamente agli interventi che entro lo scorso 30.02.2022 avessero effettuato almeno il 30% dei lavori, è prorogato al 30.09.2023.

2.     Le Pubbliche Amministrazioni non possono essere cessionarie dei crediti d’imposta.

L’art. 1 conferma che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e/o di sconto in fattura (art. 121 del decreto 34/2020).

3.     Banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari possono acquistare BTP con il credito fiscale accumulato.

Alle cessionarie dei crediti d’imposta (banche, intermediari finanziari, assicurazioni), in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza almeno a dieci anni. In questo modo le banche potrebbero liberarsi dei crediti già acquisiti e dunque potrebbero riacquisire capienza fiscale per nuove operazioni.

4.     Precisazioni e limitazioni delle responsabilità per chi acquista il credito

Il decreto introduce nuovi commi all’art.121 del DL34/2020; si tratta di precisazioni e modifiche che limitano le responsabilità per chi applica lo sconto in fattura e per chi è cessionario del credito (imprese e banche).

5.     Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, con alcune eccezioni

L’art. 2 stabilisce che dal 17.02.2023 (entrata in vigore del “decreto cessioni”) non è più consentito l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito come alternative alla detrazione fiscale diretta, ad eccezione dei seguenti casi per i quali è ancora possibile fruire di cessione o sconto:

  • interventi per il superamento delle barriere architettoniche;
  • interventi superbonus su condomini, se sussistono entro il 16.02.2023 la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la presentazione della CILAS;
  • interventi superbonus diversi da condomini, se presentazione della CILAS entro il 16.02.2023;
  • interventi superbonus con demolizione e ricostruzione, se presentazione della domanda di titolo abilitativo (pdc, SCIA…) entro il 16.02.2023;
  • interventi con bonus ordinari, se presentazione della CILA o domanda di titolo abilitativo (pdc, SCIA…) entro il 16.02.2023;
  • interventi con bonus ordinari ricadenti in edilizia libera, se al 16.02.2023 siano già iniziati i lavori oppure sia sottoscritto un accordo, o sussistano dei pagamenti in acconto, oppure sia attestata l’esistenza di un accordo non scritto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • interventi esercitati da IACP, cooperative di abitazione, onlus organizzazioni socio sanitarie e assistenziali (come indicato al comma 3-bis, art.2, del decreto cessioni);
  • interventi su edifici danneggiati da eventi sismici e meteorologici (come indicato al comma 3-quater, art.2, del decreto cessioni).

6.     Spese 2022 con superbonus: possibile ripartire la detrazione in 10 anni

La ripartizione delle detrazioni da superbonus è in 5 anni per le spese sostenute fino al 31.12.2021, successivamente per le spese dal 01.01.2022 la detrazione è ripartita in 4 annualità. Con la conversione in legge del decreto cessioni è possibile per il contribuente, limitatamente alle spese sostenutene dal 01.01.2022 al 31.12.2022, optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anziché quattro. L’eventuale scelta non è successivamente reversibile.

7.     Remissione in bonis entro il 30.11.2023 per ritardi su comunicazioni e adempimenti formali.

La remissione in bonis è una modalità prevista dalla legge per potere sanare eventuali irregolarità o omissioni di natura formale, in merito ad alcuni adempimenti. Il Decreto cessioni in fase di conversione in legge è stato integrato con la possibilità per il contribuente di avvalersi della remissione in bonis per la comunicazione di cessione del credito oltre il 31.03.2023, pagando una sanzione minima (250euro).

Linl al testo coordinato della norma

Incentivi alle strutture turistiche grandi e piccole

Sono due gli incentivi di cui possono usufruire le strutture turistiche, uno nazionale ed uno regionale riservato agli alberghi diffusi:

Bonus Turismo

È stato subito ribattezzato “Bonus Turismo” ma il suo nome ufficiale è FRI-Tur, cioè Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo e mira a potenziare le strutture ricettive soprattutto in ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Il Bonus Turismo può essere richiesto per interventi di:

  • riqualificazione energetica;
  • riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri;
  • realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali);
  • digitalizzazione;
  • acquisto o rinnovo di arredi.

Il 50% del fondo FRI-Tur è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.

Due le forme di incentivo richiedibili:

  1. contributo diretto, pari al 35% delle spese ammissibili;
  2. finanziamento agevolato, con tasso nominale annuo pari allo 0,5% e durata compresa tra 4 e 15 anni (a cui abbinare un finanziamento bancario a tasso di mercato).

Contributi FVG per l’albergo diffuso

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha previsto la concessione di contributi per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle unità immobiliari situate nei territori montani da collocare o mantenere nell’ambito della gestione degli alberghi diffusi. I proprietari potranno ricevere da 10 a 20 mila euro per unità immobiliare da vincolare per 10 anni alla destinazione di albergo diffuso.

Sono ammissibili i costi sostenuti per lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione, oltre che per l’acquisto di arredi, attrezzature ed elettrodomestici da collocare nelle unità immobiliari.
Le domande vanno presentate dal 15 maggio 2023 e prima dell’avvio degli interventi di recupero.

Per maggiori dettagli: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Contributi alle unità immobiliari situate nei territori montani da collocare nell’ambito della gestione degli alberghi diffusi

Stop alla cessione dei crediti

Per i nuovi interventi edilizi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. 

Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, approvando lo scorso 16 febbraio un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. Il decreto riguarda le spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Con lo stesso decreto, è stato sancito anche il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi.

Questo significa che d’ora in poi, per gli interventi che non sono ancora stati avviati, resta solo la strada della detrazione d’imposta.

Energia dal sole con i contributi regionali

La Regione FVG sta per rendere operativo l’incentivo annunciato lo scorso novembre 2022: un contributo regionale, cumulabile con le detrazioni fiscali ordinarie dello Stato, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, solare termico e accumulatori di energia elettrica.

Il contributo è l’oggetto del disegno di legge n. 188 “incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili”, presentato il 19 dicembre scorso, approvato il 2 febbraio 2023 dal Consiglio regionale. Sono stati pubblicati il 10 febbraio i bandi per presentare la domanda di incentivo: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/

Chi volesse approfondire l’esame dell’iter di questa legge sono consultabili tutti i documenti (disegno di legge, relazioni, verbali ed emendamenti) sul sito del Consiglio regionale al seguente indirizzo: https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/IterLeggi/IterLeggiDettaglio.aspx?Leg=5&ID=1950

Vediamo in sintesi i punti salienti della legge.

Sono ammessi gli interventi di seguito descritti realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale situati nel territorio regionale. Nella versione aggiornata con gli ultimi emendamenti è stato abrogato il comma che escludeva gli interventi realizzati nelle nuove costruzioni e negli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, che pertanto l’emendamento ammette all’incentivo.

Gli interventi ammessi all’incentivo, considerati distintamente, sono i seguenti: acquisto e installazione di impianto fotovoltaico, acquisto e installazione di impianto di accumulo di energia elettrica, acquisto e installazione di impianto solare termico.

I beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia, i condomìni, le parrocchie o gli enti ecclesiastici di altre religioni riconosciute dallo Stato, situati in regione. Possono accedere all’incentivo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento.

Gli incentivi sono concessi con procedimento “a sportello”, ovvero secondo ordine cronologico di presentazione delle domande, on line attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 22 febbraio 2023 e fino alle ore 17.00 di martedì 15 novembre 2023. Le domande si possono presentare solo dopo la realizzazione degli interventi e per le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2022.

Domanda. Ogni beneficiario può presentare domanda per una sola unità immobiliare. Per i condomìni la domanda è presentata dall’Amministratore del condominio. Per ciascuna parrocchia o ente religioso la domanda è presentata dal legale rappresentante, relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso residenziale.

Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per ciascun tipo di intervento previsto; quindi al massimo un soggetto può chiedere tre distinti incentivi, per fotovoltaico, accumulo e solare termico, per una unità immobiliare.

Cumulabilità. Gli incentivi sono cumulabili con i bonus ordinari, col limite di non superare cumulativamente la spesa complessivamente sostenuta per l’intervento. Saranno inoltre disposte nei bandi indicazioni per gli importi massimi ammessi. Gli incentivi non sono cumulabili con il Superbonus, né con il contributo regionale per le batterie di accumulo del 2020 (LR13/2019, art. 5, c.25-27).