Comunicazione ENEA: facciamo un po’ di chiarezza

Articolo com ENEA Sportello Energia FVG

Vi siete recati da CAF, commercialista o patronato per la dichiarazione dei redditi e avete ricevuto delle brutte sorprese?

Se si tratta della comunicazione all’ENEA prevista per la detrazione per ristrutturazioni, state tranquilli, di seguito facciamo il punto della situazione.

La comunicazione all’ENEA è stata prevista dalla legge di bilancio 2018, nello specifico a partire dal 1° gennaio 2018, per gli interventi che rientrano nella detrazione al 50% per ristrutturazioni e contemporaneamente portano ad un risparmio energetico; facciamo alcuni esempi: l’applicazione del cappotto o la sostituzione delle finestre, semprechè si tratti dell’involucro riscaldato, la sostituzione della caldaia, l’installazione di impianto fotovoltaico e anche l’acquisto di elettrodomestici nell’ambito del bonus mobili. Vedi sulla guida l’elenco completo. Per chi invece accede alla detrazione del 50% con interventi strettamente edili, non è necessario fare nulla (esempio: rifacimento del bagno oppure spostamento di pareti interne).

La comunicazione va fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori ed è possibile inviarla in autonomia, perchè non è necessario un tecnico, basta avere un pò di praticità con il PC e la connessione ad Internet. Spesso inoltre gli stessi fornitori si propongono di assolvere all’obbligo gratuitamente.

Questo il link per chi ha effettuato gli interventi nel 2019:
https://bonuscasa2019.enea.it/

Tuttavia, con la risoluzione n. 46/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato invio della comunicazione non comporta la perdita del diritto alla detrazione, non essendo prevista alcuna sanzione. Consigliamo tuttavia di trasmettere i dati all’ENEA se il caso lo prevede, perchè lo scopo di questa comunicazione è di monitorare il risparmio energetico ottenuto con gli interventi che hanno beneficiato della detrazione al 50% per ristrutturazioni.

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Contributo regionale prima casa: importanti novità e piccole modifiche

Novità contributo reg prima casa Sportello Energia

A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia del Decreto del Presidente della Regione 104/2019 sono in vigore alcune modifiche al contributo regionale per la prima casa.

Sono state introdotte due nuove iniziative:
acquisto: l’unità immobiliare può essere già completata o non completata; in quest’ultimo caso i lavori dovranno essere completati entro due anni dall’acquisto;
nuova costruzione: il richiedente deve essere proprietario dell’area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa già alla data di presentazione della domanda ma i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.
Per queste due iniziative la spesa minima è 30.000 € e il contributo è pari a 13.000 € (nel caso di Comuni interamente montani è pari a 15.500 €).

Inoltre agli interventi equiparati alla manutenzione straordinaria si aggiunge ora la sostituzione dei serramenti esterni. Ricordiamo gli altri interventi a disposizione:
– installazione di impianti solari termici o fotovoltaici;
– installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell’abitazione o loro sostituzione con, rispettivamente, installazione o rifacimento dei relativi impianti;
– isolamento termico pareti esterne verticali;
– isolamento termico solai, anche di copertura;
– installazione di impianti geotermici.

Cambiano inoltre i requisiti per accedere, in particolare:
– ISEE da rispettare 30.000 € e non più 29.000 €;
– residenza in Regione da almeno 5 anni anche non continuativi negli 8 anni precedenti.

Cambiano le tempistiche per effettuare gli interventi di recupero, ovvero si passa da due a tre anni a disposizione per ultimare i lavori dalla data di concessione.
Nel caso invece di solo acquisto di un’unità immobiliare:
– se già completata, c’è tempo 180 giorni dalla data di concessione per presentare tutta la documentazione che attesti l’avvenuto acquisto;
– se da completare, c’è tempo due anni per concludere i lavori.

Ricordiamo che le novità e le modifiche sono valide dal 4 luglio 2019, quindi per chi ha presentato la domanda prima di questa data si fa riferimento al regolamento precedente.
Le modifiche infatti non sono retroattive.

Riportiamo il link al sito della Regione dove è possibile scaricare tutta la documentazione relativa al contributo:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA8/

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Sismabonus: scarica la guida specifica

Articolo guida Sismabonus Sportello Energia FVG

Come anticipato dall’Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata online la guida specifica sul Sismabonus. E’ possibile scaricarla a questo link: guida Sismabonus.

Il Sismabonus è stato introdotto dal decreto legge n. 63/2013, il quale ha previsto detrazioni maggiori e regole più specifiche per gli interventi di adozione di misure antisismiche. Questi interventi infatti erano già presenti tra quelli detraibili nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede infatti per questi interventi una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Fino al 31 dicembre 2019, salvo che non intervenga una nuova proroga, questa percentuale è stata elevata al 50% e la spesa massima a 96.000 euro.

Il Sismabonus prevede invece percentuali maggiori di detrazione e 5 quote annuali, semprechè l’edificio si trovi in zona sismica fino alla 3. I soggetti che ne possono beneficiare sono sia i soggetti passivi Irpef sia i soggetti passivi Ires. Sono ammessi tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale) e quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in alternativa alla fruizione della detrazione.

Dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l’acquisto di case
antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” e la possibilità di cedere il corrispondente credito.

Alcune importanti note:

  • interventi antisismici: come riportato sopra si può scegliere tra la classica detrazione al 50% in 10 anni o in alternativa la percentuale maggiorata al 70/80% in 5 anni (Sismabonus, se si rispettano i requisiti); non si può scegliere a priori la suddivisione in rate;
  • demolizione con ricostruzione: è possibile ottenere il Sismabonus a patto che l’intervento non si configuri come nuova costruzione ma come recupero del patrimonio edilizio e che quindi ad esempio venga rispettata la volumetria dell’esistente;
  • limite di spesa: è unico per l’immobile e ammonta a 96.000 €; in questo limite vanno ricomprese anche le altre spese inserite nella detrazione al 50% per ristrutturazioni.

Del Sismabonus abbiamo già parlato in un precedente articolo: Focus sul Sismabonus

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Guida rapida agli incentivi – Casarsa della Delizia

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Casarsa della Delizia in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia del FVG e lo Sportello Energia FVG invita la cittadinanza all’incontro “Guida rapida agli incentivi” il giorno martedì 9 aprile dalle ore 20.30.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali da parte dell’Assessore dott.ssa Tiziana Orleni e proseguirà con l’intervento di Irene Cosano, responsabile dello Sportello Energia FVG, che illustrerà gli incentivi ora a disposizione per l’efficientamento e il risparmio energetico attivi in Italia e in regione.
Al termine dell’incontro sarà possibile interagire con la relatrice per chiedere informazioni più approfondite.

Scarica la  locandina

Attivi i portali ENEA 2019

Dal 12 marzo 2019 sono attivi i portali ENEA per i lavori che comportano risparmio energetico e accedono alle detrazioni.

I portali sono due:

  • https://ecobonus2019.enea.it, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che usufruiscono di detrazioni Irpef e Ires; le percentuali di sconto sono distinte per tipologia di intervento (50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85%)
  • https://bonuscasa2019.enea.it, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico (e utilizzo di fonti rinnovabili) che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Attenzione, la comunicazione all’Enea va fatta soltanto nel caso in cui il recupero immobiliare comprenda anche miglioramenti dell’efficienza energetica (e pertanto, in relazione agli interventi di ristrutturazione da cui non deriva un risparmio energetico non è necessario inviare alcuna documentazione). Ricordiamo che nel caso si acceda al bonus mobili, andrà fatta comunicazione anche per eventuali elettrodomestici acquistati.

In caso di lavori terminati tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, il termine dei 90 giorni decorre da ieri (12/03/2019) mentre per quelli terminati successivamente il termine decorre dalla fine dei lavori o collaudo. Nel caso in cui l’intervento non richieda collaudo, la data di fine lavori può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa.

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ATTENZIONE: prorogata scadenza comunicazione ENEA

AGGIORNAMENTO DEL 22/02/2019: ULTERIORE PROROGA AL 1 APRILE 2019

A causa di un malfunzionamento del portale dell’ENEA “ristrutturazioni 2018”, la scadenza per l’invio delle comunicazioni è prorogata dal 19 febbraio al 21 febbraio 2019.

Lo comunica l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile tramite un avviso pubblicato sul sito istituzionale ( www.acs.enea.it ).

Ciò è previsto per gli interventi con fine lavori precedente al 21 novembre 2018 (data di attivazione del portale).

Per sapere cos’è la comunicazione ENEA per ristrutturazioni e per quali interventi è prevista, leggi il nostro articolo specifico oppure chiamaci o scrivici:
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Legge di bilancio 2019: detrazioni confermate

La Legge di bilancio 2019, approvata il 30 dicembre 2018, conferma le detrazioni per risparmio energetico e per recupero edilizio, che rimangono potenziate ancora per tutto il 2019. Staremo a vedere se ci sarà un altro slittamento per il prossimo anno o se si tornerà al regime ordinario del 36%.

Ecobonus quindi fino al 31 dicembre prossimo, ricordando che per alcuni interventi la percentuale di spesa detraibile è passata dal 65% al 50% dal primo gennaio dell’anno scorso, ovvero finestre, schermature, generatori a biomassa e la sola sostituzione della caldaia a condensazione. Novità sempre introdotta con la Legge di bilancio dell’anno scorso è la possibilità di cedere il credito ai fornitori anche per i lavori sulle singole unità immobiliari (e non solo sulle parti comuni). Si ricorda inoltre che sono ammesse anche le spese per l’acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di un impianto esistente.

Buone notizie anche per chi deve ristrutturare: la detrazione per recupero del patrimonio edilizio al 50% è stata confermata fino a fine anno assieme al bonus mobili, ad essa collegato. Tuttavia per quanto riguarda arredo ed elettrodomestici la spesa effettuata nel 2019 è detraibile solo se gli interventi di ristrutturazione sono iniziati dopo il primo gennaio 2018.

Riconfermato inoltre il bonus verde, new entry nelle detrazioni a partire dal primo gennaio 2018. Gli interventi ammessi sono le “sistemazioni a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L’importo massimo ammesso è di 5.000 € e la spesa detraibile è il 36% ovvero 1.800 € in 10 rate da scalare dall’Irpef.

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Attivo il portale ristrutturazioni 2018 ENEA

articolo portale enea Sportello Energia FVG

Finalmente dopo una lunga attesa è attivo il portale “ristrutturazioni 2018 ENEA”. Ecco il link diretto:
https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp
Si tratta del sito tramite il quale inviare la comunicazione obbligatoria per gli interventi che contemporaneamente:
– rientrano nella detrazione per ristrutturazioni
– portano ad un risparmio energetico e/o utilizzano fonti rinnovabili di energia.
Chiariamo subito che possono essere inviati solo i dati degli interventi conclusi nel 2018.  Inoltre per quelli terminati prima del 21/11/2018 la scadenza dei 90 giorni decorre proprio dalla data dell’attivazione del portale (21/11/2018), mentre per quelli che si concluderanno dopo tale data la scadenza partirà dalla fine lavori.

Quali sono gli interventi per i quali la comunicazione è obbligatoria?
Vediamoli di seguito:
– riduzione della trasmittanza su pareti verticali, coperture e pavimenti che delimitano volume riscaldato;
– riduzione della trasmittanza di serramenti comprensivi di infissi che delimitano il volume riscaldato;
– installazione  di collettori  solari  (solare  termico);
– sostituzione  di  generatori  di  calore  con caldaie  a  condensazione;
– sostituzione   di   generatori   con generatori di calore ad aria a condensazione;
pompe   di   calore per   climatizzazione   degli   ambienti;
sistemi ibridi;
microcogeneratori;
scaldacqua a pompa di calore;
– generatori di calore a biomassa;
– installazione  di   sistemi  di  contabilizzazione  del  calore negli  impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
– installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
– installazione di impianti fotovoltaici;
elettrodomestici (solo  se collegati  ad  un  intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.

Insieme al portale è stata pubblicata anche una guida rapida per la trasmissione dei dati, dove sono indicate tutte le fasi da seguire.
Ecco il link dove scaricarla:
http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf

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Una news al giorno…

Articolo di tutto e un po Sportello Energia FVG

In questo articolo vi proponiamo alcuni chiarimenti usciti su FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. Si parlerà di bonifica amianto e detrazione Irpef, box auto e ristrutturazione, ecobonus e imprese minori, sismabonus e asseverazione.

Se doveste fare degli interventi di bonifica dell’amianto, le relative spese possono rientrare nella detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in una categoria a parte e quindi anche se non vengono effettuati dei lavori specifici di recupero. Sono ammesse inoltre anche le spese di trasporto dell’amianto in discarica da parte di aziende specializzate. Ricordiamo che questa detrazione è fruibile solo dai soggetti Irpef.

Per quanto riguarda  il box auto, la spesa per il suo acquisto non può essere detratta se è stato ricavato da locali di civile abitazione tramite una ristrutturazione. Il caso particolare su cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate vedeva dei posti auto realizzati a partire da un piano terra di uno stabile, acquistato, trasformato e frazionato da un’impresa costruttrice. L’Agenzia precisa che il box auto è l’unico intervento per il quale è necessario che l’opera sia una nuova costruzione per poter fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

Le imprese minori che adottano il regime di cassa, per fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus, devono utilizzare il bonifico come metodo di pagamento delle spese che andranno in detrazione. L’Agenzia spiega il perchè ricordando che il “bonifico parlante” non è obbligatorio per le imprese il cui reddito è calcolato in base al principio di competenza, mentre lo è per i non titolari di reddito di impresa. Per gli imprenditori minori, in contabilità semplificata, invece, il regime naturale – dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 all’articolo 66 del Tuir – è quello improntato al criterio di cassa. Risulta quindi che le imprese minori ai fini delle detrazioni fiscali, devono certificare le spese sostenute attraverso uno strumento di pagamento tracciabile come il bonifico, anche se hanno optato per la contabilità ordinaria.

Infine l’Agenzia precisa che per ottenere le agevolazioni del Sismabonus è necessario che l’asseverazione redatta da un professionista sulla classe di rischio sismico prima dei lavori e quella conseguibile dopo sia allegata al titolo abilitativo presentato al Comune. La presentazione tardiva dell’asseverazione non consente quindi di fruire del Sismabonus.

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Ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito

Articolo cessione credito 2 Sportello Energia FVG

A singhiozzo arrivano ulteriori e attesi chiarimenti sulla cessione del credito, ancora poco chiara e per questo poco utilizzata. Gli utenti da una parte e i fornitori dall’altra non hanno ben chiaro come vi si accede né quali sono le modalità operative.

Dal 1° gennaio 2018 la cessione del credito dell’Ecobonus  è prevista anche per i lavori effettuati sulle singole abitazioni, mentre in precedenza riguardava solo i lavori sulle parti comuni condominiali. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che “il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica non può essere ceduto da padre a figlio“. La normativa prevede infatti che il credito possa essere ceduto “ad altri soggetti privati” quando questi sono collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Il legame di parentela non è quindi sufficiente. Per fare un esempio concreto, a seguito di un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica rientra una società che esercita l’attività di somministrazione lavoro, fornendo personale alle imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione” o anche nel caso che la società partecipi a un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti che si riferiscono a opere che legittimano la cessione del credito. Riportiamo inoltre alcuni altri casi concreti di possibili soggetti beneficiari della cessione del credito:
– agli altri condomini, nel caso di interventi su parti comuni;
– agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete, nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese;
– nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
– anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, semprechè questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola.
Infine evidenziamo una nota importante: la verifica del collegamento con il rapporto che ha dato origine al credito deve essere effettuata in occasione della cessione originaria e anche con riferimento alla successiva cessione.

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