Bonus verde per i giardini

Il Bonus verde è una detrazione Irpef sulle spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, oltre che per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è del 36% sulle spese sostenute fino ad un tetto di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo; pertanto la detrazione massima per ogni unità abitativa è di 1.800 euro, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). Questo bonus si applica come detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, non è prevista l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito.

Veniamo agli interventi incentivati; sono ammessi al bonus i costi per:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • riqualificazione di prati, grandi potature;
  • realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di questi interventi.

Non sono invece ammessi al bonus altri specifici costi, quali:

  • interventi di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti in quanto non è un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati (incremento qualitativo e/o quantitativo del verde pertinenziale);
  • spese per l’acquisto di attrezzature specifiche (come picconi, pale, tagliaerba);
  • interventi in economia, ad esempio l’acquisto di materiali.

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene l’immobile oggetto degli interventi e che ha effettivamente sostenuto le relative spese (quindi, non solo il proprietario). Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato questa agevolazione fino alla fine del 2024.

Legge di Bilancio 2022, ecco le misure previste

La legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021, pubblicata in GU il 31/12/2021) prevede le seguenti misure in materia di agevolazioni edilizie:

  • Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus; proroga generalizzata delle detrazioni.
  • Bonus facciate; confermato fino al 31/12/2022 ma con una riduzione dell’aliquota di detrazione dal 90% al 60% per le spese sostenute dal 01/01/2022 (comma 39).
  • Bonus mobili, confermato in vigore fino al 2024 ma con differenti tetti di spesa ammissibile: limite a 10.000 euro per spese sostenute tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022, poi ridotto a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (comma 37).
  • Bonus verde proroga fino al 2024 dell’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui, quindi entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
  • Nuovo Bonus eliminazione barriere architettoniche: si introduce una nuova detrazione al 75% per le spese sostenute per abbattere barriere architettoniche, a cui è applicabile l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (comma 42).
  • Sconto in fattura o cessione del credito: differenti proroghe, delle possibilità alternative alla detrazione fiscale diretta, secondo i tipi d’intervento:
    • interventi in materia edilizia ed energetica, proroga anni 2022, 2023 e 2024
    • interventi con superbonus, proroga al 31/12/2025.
  • Superbonus 110%. Proroghe differenziate secondo criteri oggettivi e soggettivi:
    • per i condomini, per le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione), per le onlus, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga con progressiva variazione di aliquota e scadenza temporale:
      • detrazione 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023;
      • detrazione 70% per le spese sostenute nel 2024;
      • detrazione 65% per le spese sostenute nel 2025.
    • per IACP ed anche per cooperative di abitazione a proprietà indivisa è prorogata la:
      • detrazione 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 qualora siano realizzati i lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo al 30/06/2023.
    • Per edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti, interventi effettuati dalle persone fisiche; proroga prevista:
      • detrazione 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2022 se al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • Superbonus 110% per ricostruzione post sisma. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 01/04/2009 è prorogata la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2025 (comma 28).
  • Interventi trainati; Con una norma introdotta al Senato si chiarisce che le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
  • Altre modifiche rispetto al DDL; In fase di approvazione sono stati eliminati dei punti presenti nel disegno di legge: eliminati i termini proposti per l’applicazione del 110% all’installazione di fotovoltaico (31/12/2021) e per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (30 giugno 2022); eliminato il vincolo che riconosceva la proroga al 31/12/2022 solo se già presentata la pratica edilizia; inoltre eliminate limitazioni con riferimento agli indici ISEE.
  • Decreto antifrodi e legge di bilancio 2022; le misure del DL.157/2021 (decreto antifrodi) sono confluite nel testo della Legge di bilancio 2022; si tratta in particolare di misure riferite al visto di conformità e alla congruità dei prezzi riassunte qui di seguito.
    • Estensione obbligo di visto di conformità; è esteso l’obbligo anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione diretta; escluso il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
    • Visto di conformità anche per altri bonus. Il recepito DL.157/2021 introduce l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per cessione del credito o sconto in fattura delle detrazioni per lavori edilizi diversi da quelli ricadenti nel Superbonus 110%.
    • ESCLUSO l’obbligo del visto di conformità (ovvero non applicabile il decreto antifrodi) per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate (comma 29).
    • Asseverazione della congruità di prezzi per altri bonus; si introduce l’obbligo di asseverazione di un tecnico della congruità di prezzi anche in caso di opzione per cessione del credito o sconto in fattura delle detrazioni per lavori edilizi diversi da quelli ricadenti nel Superbonus 110%.
    • Prezziari di riferimento; Il recepito DL.157/2021 dispone che per stabilire la congruità dei prezzi (da asseverarsi da un tecnico abilitato) occorrerà fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti da un futuro decreto del MITE (Ministro della transizione ecologica). Questo provvedimento potrà ritoccare il limite di alcuni costi di alcuni beni e verrà emanato entro il 9 febbraio 2022.

Ecco uno schema di riepilogo:

incentivoaliquotaTipo fabbricatodata
Superbonus110%Fabbricati unifamiliari u.i. indipendenti proroga se al 30/06/22 almeno 30% dei lavori eseguiti31-12-2022
Superbonus110%IACPCooperative di abitazione proroga se al 30/06/23 almeno 60% dei costi sostenuti31-12-2023
Superbonus110%Condomìni edifici 2-4u.i. con unico proprietario Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale31-12-2023
Superbonus70%Condomìni edifici 2-4u.i. con unico proprietario Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale31-12-2024
Superbonus65%Condomìni edifici 2-4u.i. con unico proprietario Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale31-12-2025
Ecobonus50-65%Proroga ad esclusione delle aliquote maggiorate 70-75% (maggiorazioni per lavori su parti condominiali)31-12-2024
Bonus ristrutturazioni50%Proroga aliquota 50%31-12-2024
Sismabonus Proroga anche per le aliquote maggiorate al 70 e 80% per miglioramento sisma 1-2 classi di rischio. Ed anche 75 e 85% per lavori su parti condominiali.31-12-2024
Eco-sisma bonus Proroga anche per detrazioni 80-85% per interventi congiunti miglioramento sismico ed energetico.31-12-2024
Bonus barriere architettoniche75%Interventi per superamento barriere architettoniche che NON rientrano nel superbonus 110% (p.es. quando non congiunti ad intervento trainante)31/12/2022  
Bonus mobili50%Detrazione con tetto max spesa 16.000 euro31-12-2021
Bonus mobili50%Detrazione con tetto max di spesa 10.000 euro31-12-2022
Bonus mobili50%Detrazione con tetto max di spesa 5.000 euro31-12-2024
Bonus facciate90%Spese sostenute fino al 31/12/202131-12-2021
Bonus facciate60%Aliquota ridotta per spese sostenute nel 202231-12-2022
Bonus verde36%Proroga bonus 36% con limite di spesa 5.000 euro annui, quindi quota max detraibile 1.800 euro31-12-2024

Cessione del credito e sconto in fattura:

Ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus facciate,  installazione FV e colonnine ricarica elettrica31-12-2024
Superbonus31-12-2025

Conca Tolmezzina: agevolazioni per chi costruisce “efficiente”

Da poco sono stati approvati i Regolamenti per il Risparmio Energetico e l’Edilizia Sostenibile dei Comuni della Conca Tolmezzina.

I regolamenti mirano a fornire linee guida utili per risparmiare risorse energetiche, ridurre il consumo di energia non rinnovabile e innalzare i livelli di prestazione energetica dei nuovi edifici e di quelli che subiscono ristrutturazioni rilevanti. Inoltre forniscono indicazioni sulle buone prassi per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili e contengono suggerimenti generali riguardo alla sostenibilità ambientale degli edifici, quali ad esempio l’utilizzo di materiali locali certificati, naturali, riciclabili ed ecosostenibili.

Nel concreto, per i privati che costruiscono o ristrutturano in maniera “efficiente” sono previsti degli sgravi sugli oneri di costruzione. Le percentuali variano dal 5 all’80% e sono più alte per chi otterrà sull’edificio finale la certificazione secondo il protocollo Passivhaus. Interessante anche per chi costruisce una nuova abitazione e sceglie di seguire gli standard CasaClima: se la classe che si ottiene secondo questo protocollo è la Oro, la riduzione sul contributo di costruzione sarà del 40%.

Ecco i link ai singoli regolamenti:
Tolmezzo
Amaro
Cavazzo Carnico
Verzegnis

Invece qui la tabella con le percentuali di riduzione del contributo di costruzione, valida per tutti i Comuni.

Se vuoi dei chiarimenti segui questo link oppure chiamaci o scrivici:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 1636275

Facciamo il punto

Articolo facciamo il punto Sportello Energia FVG

L’estate sta finendo e non tutte le novità introdotte dalla Legge di bilancio a fine 2017 si sono concretizzate. Facciamo il punto.

Il bonus verde, vera e propria “new entry” tra le detrazioni dall’Irpef, non ha ancora una guida dedicata dell’Agenzia delle Entrate e per chi vuole accedervi rimangono molti dubbi ed incertezze. I punti fermi sono questi:
– la spesa massima ammessa è di 5.000 € e la detrazione corrisponde al 36% in 10 anni;
– gli interventi ammessi sono definiti di “sistemazione a verde” di aree scoperte private o condominiali, ovvero la trasformazione o la realizzazione di giardino o tappeto erboso con piantumazioni, la realizzazione di impianti di irrigazione o di pozzi, la realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili;
– sono ammesse solo fatture di prestazione di servizi ovvero non è possibile effettuare lavori in proprio.
Per quanto riguarda l’attesissima comunicazione da fare all’ENEA per gli interventi che rientrano nella detrazione del 50% per ristrutturazioni e portano ad un risparmio energetico, il portale è in fase di test e dovrebbe essere messo on-line a breve. Per chi ha già effettuato questa tipologia di lavori, il termine di 90 giorni per l’invio decorrerà a partire dall’attivazione del portale.
Attese anche le guide dell’Agenzia delle Entrate, in particolare l’aggiornamento di quella sulla detrazione del 65% per risparmio energetico (l’ultima versione riporta la data 12 settembre 2017) e una guida dedicata solo al Sisma bonus.
In merito alla cessione del credito della detrazione al 65% per risparmio energetico, introdotta anche per lavori su singole abitazioni, la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 ha fornito dei chiarimenti sul meccanismo ma ha lasciato in sospeso le modalità operative, la cui uscita è prevista in successivo documento. A questo link il nostro articolo sull’argomento.
Il Conto Termico 2.0 invece, non legato al bilancio, rimane sempre attivo. Ne abbiamo parlato in questi articoli:
Il nuovo Conto Termico 2.0 per i privati
Conto Termico 2.0: il solare termico
Conto Termico 2.0: i generatori a biomassa

Se hai in mente dei lavori di efficientamento energetico per la tua casa e non sai a quali incentivi hai diritto, non esitare a contattarci!
Segui questo link oppure chiamaci o scrivici:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 1636275

Climatizzatori, tende oscuranti and co.: gli incentivi

Clima Sportello Energia FVG

Giornate calde e afose ci ricordano che forse era il caso di installare per tempo il climatizzatore o delle tende ombreggianti o agire addirittura sull’isolamento.
In ogni caso non è mai troppo tardi per valutare che tipo di intervento eseguire con una spesa ridotta, sfruttando gli incentivi presenti.

Innanzitutto spieghiamo come l’irraggiamento solare agisce sull’abitazione.
I raggi solari riescono ad entrare all’interno dell’edificio principalmente tramite le finestre che sono superfici trasparenti. L’ideale quindi sarebbe bloccarli con delle schermature, soprattutto sui lati più esposti (Est, Sud, Ovest); queste schermature dovrebbero essere mobili per permettere invece nel periodo invernale l’apporto di calore. Per le schermature solari al momento è a disposizione la detrazione dall’Irpef per risparmio energetico che restituisce il 50% della spesa in 10 anni.
Inoltre i raggi solari riscaldano direttamente anche l’involucro e quindi le pareti e la copertura. Se questi elementi non sono isolati con materiali che sfasano l’onda di calore, la temperatura interna subirà un innalzamento. Per realizzare un cappotto o isolare la copertura si può ottenere il 65% della spesa in 10 anni accedendo alla detrazione Irpef per risparmio energetico.
L’installazione di un condizionatore è una “cura” se così possiamo definirla, perchè raffresca l’aria interna alla casa ma non va ad agire sulle cause dell’innalzamento della temperatura. E’ innegabilmente un rimedio alla calura estiva ed è un intervento poco invasivo e con un costo modesto. Se abbinato poi ad un impianto fotovoltaico, non va a pesare sulla bolletta dell’energia elettrica perchè nei momenti di maggior produzione di energia vi è anche il maggior utilizzo del condizionatore. La detrazione Irpef per ristrutturazioni annovera tra l’elenco degli interventi ammessi anche l’installazione di condizionatori e dell’impianto fotovoltaico, restituendo il 50% della spesa in 10 anni.

Abbiamo visto quindi che gli interventi sono diversi e che ci sono degli incentivi da poter sfruttare. Per capire come intervenire è necessario studiare l’edificio, ma anche capire che budget c’è a disposizione.

Se hai dei dubbi o semplici curiosità, a questo link trovi tutti i nostri contatti.
Scrivici o chiamaci:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75

Uscito il rapporto ENEA 2017 sull’efficienza

Articolo RAEE 2018 Sportello Energia FVG

Il 19 giugno scorso è uscito il 7° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica dell’ENEA (RAEE), dove sono evidenziati i risultati ottenuti grazie all’efficientamento energetico a partire dal 2011 fino al 2017.
Grazie all’ecobonus nel 2017 le famiglie italiane hanno investito oltre 3,7 miliardi di euro per realizzare circa 420mila interventi di riqualificazione energetica, con un risparmio di oltre 1.300 GWh/anno.  A ciò si aggiunge anche un risparmio di circa 2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) derivante dall’emissione di 5,8 milioni di Titoli di Efficienza Energetica, i cosiddetti Certificati Bianchi, di cui il 62% nell’industria e il 31% nel civile.
Ma cosa significano questi numeri? Il risparmio di petrolio e di energia elettrica ottenuto equivale a circa 19 milioni di tonnellate di  CO2 in meno rilasciate in atmosfera e quindi è stato raggiunto il 52% dell’obiettivo al 2020 previsto dal Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE) e dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN). A livello settoriale, il residenziale ha sostanzialmente raggiunto l’obiettivo atteso al 2020, l’industria è circa a metà del percorso previsto, mentre risultano ancora indietro trasporti e terziario, settore quest’ultimo in cui rientra la PA, che ha potuto contare quest’anno su 62 milioni di euro per interventi di efficientamento nelle proprie strutture tramite il “Conto Termico”.
“In particolare, strumenti come l’ecobonus, il sismabonus e la cessione del credito fiscale aprono la strada degli incentivi anche a quella fascia di popolazione economicamente vulnerabile, circa un cittadino su dieci, che spesso vive in condomini periferici delle grandi città tutt’altro che efficienti dal punto di vista energetico”, ha sottolineato il presidente dell’ENEA Federico Testa.
Insieme al RAEE è stato presentato il Rapporto ENEA sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che illustra gli investimenti stimolati dall’ecobonus. Nel periodo 2014-2017, gli interventi di riqualificazione energetica hanno portato a un risparmio medio sulla bolletta annuale dei consumatori compreso tra i 250 euro del 2014 e i 150 euro del 2017, anche per effetto dei differenti livelli dei prezzi del gas. Di fatto, questi interventi equivalgono a un risparmio medio annuo del 15% sul totale della spesa energetica delle famiglie.
Il risparmio di oltre 1.300 GWh/anno per gli interventi eseguiti nel solo 2017 è stato ottenuto principalmente grazie a due tipologie di interventi che presentano il miglior rapporto costo/efficacia, vale a dire la sostituzione di serramenti (circa il 40% del risparmio) e la coibentazione di solai e pareti (oltre il 25%).

A questo link l’articolo ufficiale.

Se hai delle curiosità sulle detrazioni o hai in mente un intervento per efficientare la tua casa, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75

Efficientamento di alcuni edifici aziendali con il Conto Termico

I casi pratici di cui parliamo oggi fanno parte di quelli presentati dal GSE a titolo esemplificativo e sono degli interventi attuabili dalle imprese per rendere più efficienti i propri immobili avvalendosi delle agevolazioni previste dal Conto Termico, ma prima di iniziare vediamo insieme che cos’è questo strumento.

Il Conto Termico 2.0 è uno strumento di incentivazione per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il Governo italiano ha messo a disposizione 900 milioni di euro all’anno di incentivi di cui 200 sono destinati alle Pubbliche Amministrazioni. Per le imprese e i privati le richieste possono essere presentate a fine lavori attraverso accesso diretto. Con questa modalità l’importo è erogato in un’unica soluzione fino a 5.000 euro (questo accade dal 2016, prima il limite era solo 600 euro), mentre per importi superiori in 2 o 5 rate con frequenza annuale.

  • Il primo caso che esamineremo è quello dell’Hotel al Forte di Arabba (BL), questo edificio realizzato nel 2013 è stato oggetto di intervento nel 2016. Qui, originariamente, il generatore per il riscaldamento invernale e l’acqua calda sanitaria era alimentato a gasolio; sfruttando le agevolazioni previste dal Conto Termico è stato possibile installare un impianto solare termico da 50 m2 ad integrazione di quello preesistente. Questo intervento di efficientamento ha permesso un risparmio sui consumi di gasolio di ben 6.500 euro l’anno; inoltre l’incentivo ricevuto, di 17.500 euro su un importo dei lavori complessivo di 50.000 euro, ha coperto il 35% dell’importo riducendo così il tempo di rientro dell’investimento da 8 a 5 anni.Hotel al Forte articolo Sportello Energia FVG
    Hotel al Forte, Arabba (BL)
  • L’altro caso, riguardante sempre una struttura ricettiva, è quello dell’Hotel Passo Monte Croce di Sesto (BZ). L’edificio, che originariamente era dotato di impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria con generatore alimentato a gasolio, ha visto la sua sostituzione con una caldaia a pellet nel 2016. La riduzione di spesa annua sui consumi ammonta a 40.000 euro. Il costo dell’intervento è stato di 190.000 euro, dei quali 58.000, il 31%, sono stati corrisposti dal Conto Termico. Il contributo ricevuto ha permesso di portare il tempo di rientro da 5 a 3 anni.
  • L’ultimo esempio è quello di un edificio per attività industriali in Molise sul quale è stato installato un impianto termico con sistema solar cooling a concentrazione da 778 m2 finalizzato alla produzione di calore per l’alimentazione delle aree di produzione e uffici, sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo. Grazie agli incentivi previsti dal Conto Termico è stato possibile ricevere nell’arco di 5 anni 370.000 euro, ovvero il 54% della spesa complessiva di 675.000 euro.Industria Molise solar cooling articolo Sportello Energia FVG
    Sistema di solar cooling

Dal 31 maggio 2016, il Conto Termico è diventato 2.0 potenziando e semplificando il meccanismo di sostegno precedentemente introdotto. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono comprese anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo. Altre novità riguardano gli incentivi stessi: è stato infatti previsto sia l’innalzamento del limite per la loro erogazione in un’unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.

Il turnover tecnologico, di cui gli interventi analizzati sono testimonianza, è un elemento fondamentale, in modo particolare quando riguarda le imprese, dove a una maggiore efficienza energetica si accompagna un risparmio in termini economici e di sostenibilità ambientale per la collettività.

Se sei il titolare di un’impresa e vuoi farti un’idea degli incentivi dei quali puoi beneficiare prenota una consulenza gratuita presso lo Sportello Energia FVG!

Gli esempi sono stati tratti dall’articolo “Il Conto Termico: un’opportunità per il patrimonio immobiliare di Roma, Eleonora Egalini, Unità Conto Termico, «ROMA X UNA CITTA’ GREEN E SMART», La Sapienza, 11 aprile 2017” realizzato dal GSE.

Segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75

Conto Termico 2.0: il solare termico

Il Conto Termico 2.0 può essere una buona occasione per dotare la propria abitazione di pannelli solari-termici o per installare un impianto di solar cooling in azienda. Si tratta di un contributo a fondo perso che restituisce fino ad un massimo del 65% della spesa anche in soli 90 giorni dalla presentazione della domanda. Ne abbiamo già parlato in generale in questo articolo http://www.sportelloenergia.ape.fvg.it/2018/01/08/il-nuovo-conto-termico-2-0-per-i-privati/.
Di seguito invece i requisiti e la documentazione specifica per questa tipologia di intervento.

Chi
I soggetti possono beneficiare degli incentivi a condizione che:
– siano titolari di diritto di proprietà dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato;
– abbiano la disponibilità dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato, in quanto titolari di altro diritto reale o di diritto personale di godimento.

Su quali edifici
L’intervento può essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. L’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento.
Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.

Quali sono gli interventi
– installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
– installazione di collettori solari termici per la produzione di energia termica per processi produttivi;
– possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.

Requisiti tecnici generali
– i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
– i collettori solari hanno valori di producibilità specifica calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
– nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
– nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
– nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m²anno, con riferimento alla località Atene.
– per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, questa è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
– la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
– la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
– l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
– nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici;
– nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione di alcuni casi;
– per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m2) e la potenza frigorifera (kWt) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75;
– per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1000 m3/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m3/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.
Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante-operam e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post- operam sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
La diagnosi e l’APE dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
– se superficie lorda installata ≤ 50 m2 è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione Solar Keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– se superficie lorda installata > 50 m2, è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione solar keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– nel caso di installazione di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
– vista di dettaglio del pannello solare installato;
– vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
– vista di dettaglio del bollitore;
– vista d’insieme del campo solare in fase di installazione;
– vista d’insieme del campo solare realizzato;
– le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.
– nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra;
– nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all’impresa agricola, da cui si evinca l’esistenza della serra.

Documentazione da conservare
– per interventi non a Catalogo, scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare factory made (che può essere parte della certificazione del produttore) del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
– per i collettori solari (relativamente ai prodotti non a Catalogo), ove prevista, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12975, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità dei collettori, rilasciata da un laboratorio accreditato;
– per gli impianti solari termici prefabbricati (relativamente ai prodotti non a Catalogo), rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12976, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare, rilasciata da un laboratorio accreditato;
dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell’impianto stesso;
– libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
– nel caso di impianto di superficie solare lorda ≥ a 12 m2 e < a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
– pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
– eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi.
– nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;
– nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kWt:
APE post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
– diagnosi energetica precedente l’intervento.

Calcolo dell’incentivo
Il calcolo dell’incentivo non è una percentuale fissa ma è definito in funzione dell’energia termica prodotta annualmente (stimata), della superficie lorda installata, di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) distinti per dimensione e tipologia installativa e in funzione dell’utilizzo del calore prodotto.
In ogni caso l’ammontare dell’incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute ammissibili.

Come presentare la domanda
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori tramite il Portaltermico. A questo link un tutorial molto utile del GSE che illustra la modalità di compilazione:
https://www.youtube.com/watch?v=Drbqnl-8a9g&index=16&list=PL_t3vj2ddpIsC93Gvc8kuBFK1p4ov28ga
Se l’apparecchio è a catalogo, ovvero sono già stati verificati tutti i requisiti dal GSE, l’invio della domanda risulterà molto più spedito.

Se desideri ulteriori chiarimenti o hai dei dubbi, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75

 

Cos’è lo scambio sul posto?

Articolo SSP Sportello Energia FVG

Lo scambio sul posto è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente al Produttore di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Lo scambio sul posto è erogato:
a) al cliente finale presente all’interno di un “Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo” (c.d. ASSPC) che sia contestualmente anche un produttore di energia elettrica dagli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC;
b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei suddetti punti (c.d. scambio sul posto altrove).
Le condizioni sopra riportate si realizzano anche nel caso in cui il cliente finale abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai suddetti impianti.
Il meccanismo di scambio sul posto consente al Produttore che abbia presentato la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Il GSE ha il compito di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), che garantisce il rimborso (“ristoro”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e dei profili di consumo (prelievo) teorici e standard attribuiti a ciascun utente dello scambio. E’ calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete sono tenuti a inviare periodicamente al GSE.
Per accedere allo “SSP per ASSPC” (lettera a), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
– l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
– la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 non deve superare i 20 kW;
– la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 non deve superare i 200 kW;
– la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non deve superare i 200 kW;
– la potenza complessiva degli impianti di produzione nell’ASSPC non deve superare i 500 kW.
Per accedere allo “SSP altrove” (lettera b), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
– l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione;
– l’utente è un Comune titolare degli impianti, con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo mandatario) o il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo mandatario);
– gli impianti di produzione dovranno essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili;
– la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 20 kW;
– la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 200 kW;
– la potenza complessiva installata da impianti di produzione per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione non deve superare i 500 kW.
I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, un’apposita richiesta attraverso il portale informatico del GSE e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile. Il portale informatico dovrà essere utilizzato dai produttori aderenti allo scambio sul posto anche per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa del servizio.

Per la normativa aggiornata fare riferimento al sito:
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto

Se desideri ulteriori chiarimento o hai dei dubbi, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75

Detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale.
In particolare, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi pagati, indicandone l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro.

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr 380/2001.
La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo e per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione con la quale il contribuente può anche attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

La detrazione spetta al contribuente che stipula il contratto di mutuo e che avrà il possesso dell’unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e nella quale egli o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per il mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
Per le ristrutturazioni edilizie la detrazione è riconosciuta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr 380/2001.
In mancanza di questa informazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

Per avere l’agevolazione il contribuente deve essere in possesso:
– delle quietanze di pagamento degli interessi passivi;
– della copia del contratto di mutuo, dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione;
– della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi stessi.

È possibile richiedere la detrazione se ricorrono le seguenti condizioni:
– il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;
– l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;
– il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.
La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi).

Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra descritte, il beneficio in questione deve comunque essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile.
La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e, pertanto, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate.
L’agevolazione, quindi, non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate.

Per la normativa aggiornata fare riferimento al sito:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf

Se desideri ulteriori chiarimento o hai dei dubbi, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75