Se per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici è certa l’applicazione della cumulabilità tra incentivi regionali e detrazioni fiscali, per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico ci sono alcuni dubbi interpretativi.
Il riferimento normativo per la cumulabilità tra gli incentivi statali e quelli regionali è l’art.7 del DL 34/2023, consultabile al seguente link:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-30;34
La norma stabilisce la cumulabilità per diversi tipi d’intervento di risparmio energetico, ovvero quelli previsti da:
- art. 16-bis del DPR 917/86
- art. 1 commi 344-347 della L.296/2006
- art. 14 del DL63/2013.
Dunque la cumulabilità non si limita al fotovoltaico (che è ricompreso tra gli interventi dell’art.16-bis menzionato), ma è prevista per tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalle normative citate (che sono le normative di riferimento dei cosiddetti Bonus casa ed Ecobonus).
Gli interventi ammessi a contributo dal bando regionale (sostituzione di serramenti delimitanti il volume riscaldato, isolamento dell’involucro) sono tra gli interventi previsti sia dell’art.16bis dpr917/86, sia della L.296/2006.
Pertanto si potrebbe ritenere che la cumulabilità sia possibile secondo il principio descritto dall’art.7, ovvero che sia ammessa la detrazione fiscale anche per la parte di spesa a fronte della quale sia concesso il contributo regionale.
Esiste un margine di dubbio che porta ad una interpretazione più prudente, ovvero ad applicare la detrazione fiscale solo sul costo decurtato dal contributo regionale. Il dettaglio che lascia il dubbio interpretativo è la frase conclusiva del menzionato art.7 del DL34/2023:
“Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 ((, 2024, 2025 e 2026)).”
In mancanza di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi ancora non espresso) l’interpretazione più cautelativa della parte sottolineata è da intendere così: il bando regionale per il fotovoltaico è di febbraio 2023, quindi istituito precedentemente alla pubblicazione del DL 34 (ovvero al 30 marzo 2023) e perciò per esso si applica quanto stabilito dal decreto. Diversamente il bando regionale per l’efficientamento energetico è del 2025, quindi istituito successivamente all’entrata in vigore del DL e perciò per quest’ultimo non si può applicare quanto stabilito dal decreto.

