Contributi per gli impianti sportivi

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia erogherà contributi per l’efficientamento degli impianti sportivi attraverso due diversi bandi:

  • a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico;
  • a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.

Per entrambi, le domande vanno presentate dal 14 al 24 ottobre 2022.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web istituzionale della Regione:

Lo Sportello Energia FVG rimane a disposizione per chiarimenti.

Venite a trovarci a CasaModerna

Anche quest’anno siamo al padiglione 8 della fiera della CasaModerna: venite a trovarci, il servizio di Sportello Energia FVG è attivo!

Tra le altre cose, vi spiegheremo perché abbassare di un grado la temperatura in casa ci farà risparmiare 187 euro di gas per riscaldamento, mentre un intervento di efficientamento dell’involucro (cappotto, copertura, serramenti) ne risparmia 2157 ogni anno.

Per le imprese, contributi all’abbattimento dei costi energetici

La Giunta regionale FVG ha approvato le modalità di erogazione di 40 milioni di euro per l’abbattimento dei costi energetici: saranno 39mila le imprese beneficiarie del contributo, di cui 92,5% micro imprese, ovvero con meno di dieci dipendenti e fatturato annuo entro 2 milioni di euro.

Il provvedimento è destinato alle micro, piccole e medie imprese che hanno subito un aumento superiore al 30% dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolato nel raffronto tra la media del primo semestre del 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, e quella del primo semestre del 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata da loro stipulati.

Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia almeno dal 31 dicembre 2020 e rientrare nei codici Ateco elencati con la delibera (che includono tutte le tipologie di impresa, ad esclusione di quelle del settore agricolo, di cave, miniere, fornitura energia, gas, vapore, acqua, gestori di rete fognarie, imprese finanziarie e assicurative, istruzione e pubblica amministrazione).

L’importo dei ristori varia in base alla dimensione dell’attività:

  • micro-imprese 1.000 euro,
  • piccole imprese 1.500 euro
  • imprese di medie dimensioni 2.000 euro.

I contributi sono concessi e contestualmente erogati, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, attraverso il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (Cata) e il Centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario Fvg (Catt Fvg), in base alla sola presentazione della domanda e secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle 9.00 del 12 ottobre 2022 fino alle 16.00 del 28 ottobre 2022 tramite il sistema “Istanze on line”. La procedura avrà un iter di circa 30-40 giorni per l’assegnazione del contributo.

Esauriti i fondi per il Superbonus

Secondo il report mensile dell’ENEA, i contributi prenotati per il Superbonus hanno ormai superato le risorse disponibili, dal momento che a livello nazionale il totale di investimenti ammessi a detrazione va oltre i 35 miliardi di euro, che portati in detrazione al 110% rappresentano un onere a carico dello Stato di quasi 39 miliardi, a fronte di un plafond stanziato di 33,3 miliardi.

Ciò significa che per consentire le agevolazioni già ammesse a detrazione sarà necessario il rifinanziamento del fondo dedicato. Non solo: dal momento che l’agevolazione è vigente fino al 2023 (e poi con aliquota ridotta fino al 2025) sarà necessario un ulteriore impegno finanziario. In attesa di sapere se e in che misura il governo interverrà con nuove risorse, è realistico pensare che queste saranno messe in campo almeno per coprire gli interventi ormai iniziati, mentre restano dubbi per tutti gli altri casi in fase progettuale più o meno avanzata.

Tra i casi più frequenti, rientrano quelli legati alla cessione del credito, che è attualmente in una fase di stallo perché le banche non accettano più crediti fiscali avendo saturato la propria disponibilità finanziaria per compensarli con le proprie imposte. La soluzione più semplice sarebbe consentire possibili ulteriori passaggi nella cessione dei crediti fiscali verso chi ha capienza fiscale, ma ci sono due aspetti che ostacolano questa direzione: da un lato si teme che un elevato numero di passaggi del credito comporti il rischio di truffe; dall’altro lato, la volontà di “contenere” il Superbonus, depotenziandone l’operatività della cessione del credito e dello sconto in fattura (che ha un meccanismo molto simile).

Cosa succede adesso?

Le limitazioni alla cessione del credito e l’incertezza sul rifinanziamento del plafond per il Superbonus portano ad una situazione di stallo. Cosa succede adesso per chi ha i lavori in corso? Chi deve ancora iniziarli? Chi ha iniziato i lavori, ma non ha ancora fatto il SAL del 30%? Chi deve ancora presentare la CILAS? I casi sono molti e presentano diversi livelli di incertezza. Cerchiamo di affrontarli:

Se è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori alle imprese significa che sono definiti i costi; salvo varianti in corso d’opera o lavori imprevisti, non dovrebbero esserci sorprese sui costi dell’intervento. Se il contratto prevede espressamente lo sconto in fattura è anche sostanzialmente già concordata la cessione del credito all’impresa.

Se è già concluso un accordo di cessione del credito con una banca, significa che è anche già stato firmato un contratto con l’impresa; in questo caso banca e impresa sono già vincolate da contratti (che dovranno avere opportune clausole di garanzia) per la cessione del credito e per gli importi lavori. Bisognerà valutare i rischi di eventuali clausole che potrebbero far recedere i contratti per cause di forza maggiore.

Se l’intervento è in fase di realizzazione dei lavori ed è già stata data la prima comunicazione all’ENEA per il primo SAL del 30%, significa che l’investimento è complessivamente ammesso alla detrazione fiscale. In questo caso lo Stato ha già computato l’intervento nel plafond e dunque dovrà garantire la copertura finanziaria per le pratiche già accettate.

Se i lavori non sono ancora iniziati si può decidere di sospendere o rinunciare senza grandi ripercussioni. In assenza di accordi già sottoscritti è possibile sospendere il processo unilateralmente in attesa di maggiori certezze sui meccanismi del Superbonus; mentre in caso di accordi già sottoscritti sarà sempre possibile agire bilateralmente con recessione, rinegoziazione, sospensione o modifica dei contratti. L’eventuale sbilanciamento economico del committente riguarderà le spese tecniche progettuali per prestazioni già eseguite, caparre e anticipi a imprese e fornitori.

Se i lavori sono già iniziati la situazione potrebbe essere più problematica e il committente potrebbe trovarsi con l’investimento economico del Superbonus a proprio carico. Ad esempio, l’impresa che abbia acquisito il credito applicando lo sconto in fattura potrebbe trovarsi nell’impossibilità di rientrare nei costi (non riesce a cedere il credito eccedente la sua capienza fiscale) e potrebbe decidere di bloccare il cantiere. Altro esempio, la banca recede il contratto per l’acquisto del credito per cause di forza maggiore: un nuovo decreto modifica le regole della cessione del credito e il meccanismo si inceppa per cause non attribuibili alla banca.

Come va il Superbonus

Prendendo spunto dalla pubblicazione periodica del Report dell’ENEA, cerchiamo di fare il punto sull’andamento del Superbonus.

Da settembre 2021, infatti con cadenza mensile, l’ENEA pubblica i dati nazionali e regionali sullo stato di avanzamento degli interventi, e relativi investimenti, relativi al Superbonus. Si tratta di 22 tabelle, di cui la prima contenente i dati nazionali e le successive i dati per ciascuna regione e infine una tabella riepilogativa. Sono pubblicati i dati complessivi nazionali ed i parziali per ogni regione, specificando: il numero delle asseverazioni; il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione; i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati. Inoltre sono specificati i dati suddivisi per lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti.

In Friuli Venezia Giulia, al 30 giugno 2022 lo stato del Superbonus è questo:

  • sono state presentate quasi 5000 asseverazioni, di cui 391 per condomini, 3133 per unifamiliari, 1471 per unità funzionalmente indipendenti;
  • complessivamente gli investimenti ammessi a detrazione valgono circa 667 milioni di euro;
  • gli investimenti sulle unifamiliari sono prevalenti, per un valore di investimenti di circa 315 milioni di euro, già realizzati per circa il 78%;
  • gli investimenti sulle unità funzionalmente indipendenti sono circa 115 milioni, già realizzati all’81%;
  • gli investimenti sui condomini sono circa 237 milioni di euro, già realizzati per circa il 67%.

Tuttavia il dato significativo di questo ultimo aggiornamento al 30 giugno è un altro: ovvero il superamento a livello nazionale dei fondi stanziati preventivamente per il superbonus. Infatti, a livello nazionale il totale di investimenti ammessi a detrazione ha superato i 35 miliardi di euro, che portati in detrazione al 110% rappresentano un onere a carico dello Stato di quasi 39 miliardi, a fronte di un plafond stanziato di 33,3 miliardi.

A questo link è possibile scaricare l’ultimo report ENEA del 30 giugno:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_30_06_2022.pdf

Per visionare tutti i report mensili passati:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/risultati-superbonus.html

Un bonus per le zanzariere?

Non esiste un vero e proprio “bonus zanzariere”, ma solo una interpretazione del bonus statale dedicato all’efficientamento energetico degli edifici, l’Ecobonus. Infatti, l’Ecobonus incentiva l’installazione di schermature solari (intervento che incide sull’efficienza energetica di un fabbricato) e, all’interno di questo ambito, le reti antinsetto sono proposte come sistemi ombreggianti per rientrare nell’agevolazione. È intuitivo che l’apporto delle zanzariere all’efficienza energetica di un intero edificio sarà piuttosto debole, ma l’importante è che rispettino i requisiti per accedere all’Ecobonus previsti dal DL 63/2013, all’art. 14 che parla specificatamente di “acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.

L’allegato M menzionato contempla varie componenti edilizie che incidono sul fabbisogno energetico di un edificio, tra cui le schermature solari, ma non cita zanzariere, reti antinsetto, reti antipassero o manufatti simili. Il fatto che non siano espressamente elencate però non le esclude a priori, purché abbiano caratteristiche conformi a quanto prescritto dalla norma; pertanto le zanzariere per essere ammesse al bonus devono rispettare tutti i requisiti richiesti per schermature solari e oscuranti.

Uno dei requisiti determinanti è la capacità di protezione dall’irraggiamento solare, ovvero il fattore di trasmissione solare totale (Gtot). Il Gtot è riferito al “pacchetto” di chiusura completo, ovvero vetro più schermatura solare e/o eventuale zanzariera; per accedere all’incentivo, deve avere un valore massimo di 0,35.

L’oggettivo contributo al Gtot di una zanzariera è molto marginale rispetto al sistema complessivo; i valori Gtot tipici di sistemi di zanzariere associate a diversi tipi di vetro evidenziano che si raggiunge il valore minimo di 0,35 solo associando vetri di ottima prestazione (vetri di tipo D, ovvero vetrocamera bassoemissivi) con schermature minimo di classe 2 (le schermature sono classificate da 0 a 4, la classe 2 è la minima ammissibile per accedere all’ecobonus).

La classe 2 è un valore eccellente per le zanzariere, che mediamente hanno un range da 0 a 2, ma modesto nel contesto di tende propriamente dette, che hanno un range da 0 a 4.

Si potrebbe concludere che il fattore G è sostanzialmente a carico del vetro e non della zanzariera, nonché che il bonus zanzariere esiste solo se “trainato” da un serramento di ottima qualità; pertanto si dovrà preliminarmente verificare la qualità delle nostre finestre e successivamente prendere in considerazione solo zanzariere che soddisfino la classe 2.

Ecco il vademecum dell’ENEA relativo a schermature e oscuranti che sarà riferimento anche per le zanzariere:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf

Le tende nell’Ecobonus

Il “bonus tende” in realtà è una particolare declinazione del bonus statale dedicato all’efficientamento energetico degli edifici, ovvero il cosiddetto Ecobonus, definito dal DL63/2013 e s.m.i..

Le tende, come tutti gli elementi oscuranti e schermanti, contribuiscono all’efficienza energetica di un fabbricato in quanto concorrono al controllo degli apporti e delle dispersioni di energia dalle vetrate, pertanto sono espressamente previsti dal D.L. 63/2013, (Ecobonus, appunto), all’art. 14 che parla specificatamente di “acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.

Può accedere a questo bonus ogni contribuente che sostiene effettivamente le spese e che ha un diritto reale sull’immobile.

Questa agevolazione è compresa nell’Ecobonus ordinario perciò, in alternativa alla detrazione fiscale diretta, si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

L’installazione deve interessare edifici preesistenti ed in regola con eventuali tributi.

L’aliquota di detrazione è pari al 50% delle spese totali sostenute fino ad un limite massimo di detrazione di 60.000 euro per unità immobiliare.

Per l’ammissibilità al bonus le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio (non liberamente montabili/smontabili dall’utente);
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate ad integrazione dei serramenti, all’interno o all’esterno della superficie vetrata; oppure installate in modo autonomo (aggettanti).
  • Realizzate nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed efficienza energetica;
  • Marcate CE;
  • Installate con orientamento sud, est, ovest, sud-est, sud-ovest per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci); sono invece ammessi tutti gli orientamenti  per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle).
  • Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Per maggiori dettagli si riporta il link del vademecum specifico dell’ENEA:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf

Via le barriere architettoniche

Ci sono tre tipi alternativi di agevolazioni per chi effettua interventi per eliminare le barriere architettoniche:

  • detrazione Irpef 50% Bonus per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • detrazione del 110%, cd. Superbonus, come intervento “trainato”, da eseguire congiuntamente a determinati interventi “trainanti”;
  • detrazione del 75%, cd. Bonus barriere architettoniche valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Vediamo nel dettaglio le tre tipologie.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50% delle spese effettivamente sostenute, entro un tetto di spesa massima di 96.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Rientrano tra gli interventi agevolati:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio ascensori e montacarichi, sostituzione di gradini con rampe);
  • la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e altri mezzi tecnologici, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992.

La detrazione non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese sanitarie per mezzi di sollevamento delle persone disabili. Vale per interventi sugli immobili per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile; non vale invece per il solo acquisto di strumenti o beni mobili, per esempio, non vale per l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi touch, computer o tastiere espanse (beni che rientrano nella detrazione del 19% come sussidi tecnici e informatici).

DETRAZIONE DEL 110% (SUPERBONUS) PER INTERVENTI “TRAINATI”

È possibile usufruire della detrazione al 110% (cd. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave.

Il meccanismo del superbonus prevede questo intervento solo come “trainato”, ovvero è ammesso alla detrazione solo se realizzato congiuntamente ad interventi trainanti.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.

DETRAZIONE DEL 75% PER L’ANNO 2022

La legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per il 2022 e specifica per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

La detrazione fiscale è pari al 75% delle spese documentate sostenute tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 ed è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • 40.000 euro per u.i. per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • 30.000 euro per u.i. per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.

La mia casa è in condominio?

Si parla in questi giorni di nuove proroghe per il Superbonus per le case unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti.

Tuttavia val la pena fare un approfondimento sulle caratteristiche oggettive dei fabbricati poiché spesso manca la consapevolezza che la propria abitazione bifamiliare o plurifamiliare potrebbe essere di fatto un condominio minimo (o comunque equivalente ad esso per certi aspetti).

Il tema è di un certo interesse, soprattutto alla luce delle diverse scadenze di vigenza del superbonus con detrazione al 110%: scadenza a fine 2023 per condomini e fabbricati con più unità abitative anche con unico proprietario; scadenza a fine 2022 ed eventuali ulteriori proroghe per case unifamiliari o unità funzionalmente autonome.

Quando si parla di condominio?

Non esiste una definizione esplicita civilistica di condominio: esso, da un punto di vista normativo, è una particolare forma di comunione su di un bene immobile nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune; con ciò è implicito che vi siano almeno due proprietari. La comunione forzosa di parti necessita di una gestione comunitaria che tuteli gli interessi di ciascun condòmino.

Dunque l’esistenza del condominio è un dato di fatto non un atto costitutivo, ovvero si ha condominio quando sussistono le condizioni suddette; il riferimento normativo è rappresentato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile che regolano la gestione del condominio degli edifici nell’ambito della comunione.

In particolare l’art. 1117 definisce le parti comuni dell’edificio:

“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

  1. tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
  2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

È molto semplice riconoscere un condominio “classico” con appartamenti e spazi e scale comuni, tuttavia ci sono casi meno evidenti, come ad esempio case bifamiliari, case a schiera o in linea, complessi edilizi con più fabbricati distinti.

Situazioni particolari

I casi particolari di seguito descritti sono tutt’altro che rari nel tessuto edilizio esistente, anzi si tratta di tipologie molto diffuse.

In una casa bifamiliare con due unità autonome sovrapposte sussistono le condizioni previste dal codice civile: le due unità, seppur funzionalmente indipendenti, hanno parti comuni (copertura, muro perimetrale, struttura portante, terreno occupato dal fabbricato) e quindi sussiste il condominio; nella fattispecie si tratta di un “condominio minimo” (da 2 a 8 unità immobiliari). Un edificio bifamiliare con unità affiancate o uno plurifamiliare in linea (ad esempio case a schiera) non avrà coperture e muri perimetrali in comune, ma potrebbe avere comunque altri elementi, ad esempio un accesso carraio o un vialetto comune, che costituiscono il condominio.

Vi sono poi situazioni particolari opposte: ad esempio un fabbricato con più appartamenti con accessi e scale comuni può non essere un condominio se l’immobile è di un unico proprietario.

Casi particolari e Superbonus

Le regole per l’accesso al Superbonus seguono una propria logica nel distinguere i soggetti e le tipologie degli edifici che non coincide perfettamente con la distinzione tra le tipologie espressa sopra.

Si distinguono due gruppi: da un lato fabbricati unifamiliari ed unità funzionalmente autonome e dall’altro lato i condomini e gli edifici plurifamiliari (fino a quattro unità) con un unico proprietario. È evidente la logica che vuole includere nelle unifamiliari non solo le villette isolate, ma anche quelle edificate in aderenza, come le case a schiera e le bifamiliari; similmente si vuole includere nei condomini anche i piccoli “condomini di fatto”, che non sarebbero formalmente condomini in quanto sussiste una unica proprietà.

Questa sovrapposizione ha generato delle situazioni ambigue che di fatto lasciano spazio a diverse interpretazioni.

Una bifamiliare con unità sovrapposte è un condominio a tutti gli effetti.

Se invece le unità sono affiancate si tratta di unità funzionalmente indipendenti, ma potrebbe anche sussistere il condominio; in tal caso, nel rispetto del miglioramento di due classi e delle altre regole previste per il superbonus, si potrebbe impostare in modo differente.

Sul tema superbonus su unità funzionalmente indipendenti si è espresso anche l’ing. Prisinzano dell’ENEA in un webinar (l’ingegnere risponde su un caso analogo al minuto 37.40 del video pubblicato su youtube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=vPNNvBBAgeM).

Un altro caso particolare è l’edificio plurifamiliare, comprese le bifamiliari, con unico proprietario.

Per il comma 9 lett.”a” e comma 8-bis dell’art.119 DL34/2020 sono distinte le diverse scadenze del superbonus in relazione alla tipologia di immobile oggetto dei lavori. Nel caso di condomini e con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario, la scadenza è fissata al 31/12/2023 con aliquota 110% (poi con aliquota ridotta al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025). Questa definizione include in questa scadenza anche le plurifamiliari (ovvero edifici con più unità immobiliari ed unica proprietà), ma senza precisare se debbano avere o meno parti comuni. Pertanto si possono considerare incluse in questa definizione anche le bifamiliari con unico proprietario, siano esse sovrapposte o affiancate.

Come conseguenza dei casi precedenti si evidenzia anche la particolarità del caso di interventi che trasformano bifamiliari o plurifamiliari in unifamiliari che di fatto è assimilabile al caso del condominio: una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n.40 del 21.01.2022) chiarisce che si debba fare riferimento alla situazione ante operam sia per il conteggio delle unità (e relativi massimali di spesa per unità) sia per le scadenze temporali del superbonus (quindi bifamiliare ante operam scadenza 110% al 31/12/2023).

Tre diversi incentivi per un bagno

Spesso si sente parlare di “bonus bagno”, ma cos’è realmente?

Tra i bonus fiscali dell’Agenzia delle Entrate non esiste un bonus con questo nome: “Bonus bagno” è più che altro uno slogan adottato per promuovere la ristrutturazione del bagno proponendo in realtà l’applicazione di altri bonus realmente esistenti. Siccome spesso si trovano indicazioni diverse per aliquote, importi e tipi di lavori, facciamo un excursus su diversi casi.

Il caso più ricorrente è il seguente: “bonus bagno” con sconto in fattura al 50%; in realtà si tratta dell’applicazione del Bonus Ristrutturazioni in un intervento di rifacimento del bagno, fruibile con aliquota di detrazione al 50%, con detrazione fiscale diretta o in alternativa con sconto in fattura o con cessione del credito fiscale.

Si può trovare il “bonus bagno” con sconto immediato in fattura del 75% per la sostituzione della vasca con la doccia. In questo caso in realtà si tratta di un altro bonus: il Bonus barriere architettoniche, il quale incentiva gli interventi volti al loro superamento. Tra questi può anche rientrare la sostituzione di una vasca con una doccia, nel rispetto delle norme specifiche.

Si trova anche un “Bonus Bagno, detto anche Bonus Idrico o Bonus Rubinetti”, che vale un contributo di 1000 euro. In questo caso sono menzionati due bonus inesistenti (bagno e rubinetti) e si fa riferimento ad un terzo bonus realmente esistente: il Bonus risparmio idrico. Questo si applica ad alcuni apparecchi sanitari e ai rubinetti (non solo dei bagni). In questo caso, a differenza dei precedenti, non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un rimborso di spese sostenute erogato fino ad esaurimento dei fondi stanziati.