Ecco le novità in arrivo nel campo delle detrazioni con la Legge di bilancio 2018

La Legge di bilancio 2018, che dovrebbe essere approvata in questi giorni, conferma principalmente le detrazioni già presenti per il risparmio energetico e per le ristrutturazioni, apportando solo alcune modifiche e introducendo delle novità. Di seguito spiegheremo sinteticamente cosa cambierà con la sua approvazione.

Detrazione al 65% per risparmio energetico

Detrazione prorogata fino al 31 dicembre 2018 sempre nella percentuale del 65%. Restano invariati i soggetti che vi possono accedere ed i requisiti degli immobili, come i limiti di spesa massimi ammissibili. Alcuni interventi tuttavia passano alla percentuale del 50%, ecco quali:
– sostituzione dei serramenti compresi gli infissi;
– installazione di schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto). Rimangono quindi esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
Per quanto riguarda sempre l’impianto di climatizzazione si potrà accedere ancora alla percentuale del 65% se la sostituzione verrà fatta con:
– impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione di classe A o superiore;
– generatori d’aria calda a condensazione;
– caldaia a condensazione di classe A o superiore abbinata a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, cioè per semplificare termostati abbinati a sistemi modulanti.
Si aggiunge inoltre alla lista degli interventi incentivati la spesa per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (valore massimo della detrazione di 100.000 euro). Per poter beneficiare della detrazione, gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria, come definito all’Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20%.
Cambiano inoltre gli interventi per i quali è possibile cedere il credito: non solo infatti per i lavori sulle parti condominiali ma anche per quelli effettuati sulle singole residenze. Potranno cedere il credito non solo i soggetti incapienti ma anche quelli capienti (questi ultimi limitatamente a fornitori e a soggetti privati ma non agli istituti di credito e intermediari finanziari).

Interventi antisismici e di efficientamento energetico su parti comuni condominiali

Per interventi sulle parti comuni dei condomini che riducono contemporaneamente il rischio sismico e i consumi energetici, la detrazione è pari all’80 o all’85%.
La detrazione maggiorata vale per gli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 ed è alternativa alle altre detrazioni previste. E’ dell’80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell’85% se il rischio scende di due classi di rischio.
Lo sgravio è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, mentre il limite di spesa è di 136’000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Detrazione al 50% per ristrutturazioni

Questa detrazione rimane completamente invariata e valida alle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2018.
Il sismabonus invece sarà valido fino al 31 dicembre 2021 come già confermato dalla Legge finanziaria 2017.
Confermato anche il bonus mobili collegato alla detrazione al 50%, sempre che gli interventi siano stati realizzati a partire dal 1° gennaio 2017.

Novità: il “bonus verde”

Novità introdotta dalla Legge di bilancio 2018 il cosiddetto “bonus verde”. Si tratta sempre di una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute per:
a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta anche per le  spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, per un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Sono comprese le spese di  progettazione e  manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

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