Nuovi incentivi al fotovoltaico

Ad oggi, per realizzare un impianto fotovoltaico l’incentivo nazionale disponibile è il credito fiscale del 50% (calcolato sulle spese sostenute, fino ad un tetto massimo di 96mila euro per unità immobiliare): si tratta del cosiddetto Bonus Ristrutturazioni. Il credito fiscale può essere recuperato alternativamente come detrazione fiscale in 10 anni, oppure con i meccanismi dello sconto in fattura o della cessione del credito.

A questo incentivo prossimamente si affiancherà un contributo regionale, l’”ecobonus regionale”. In attesa della pubblicazione della legge regionale e del relativo bando, è consultabile dal sito del Consiglio Regionale il disegno di legge n.188.

Il pdf del disegno di legge contiene come premessa una relazione che riassume i punti della nuova norma; potrà subire modifiche ed integrazioni nel suo iter di dibattimento e approvazione, ma ne anticipiamo i tratti salienti a scopo descrittivo:

Oggetto del contributo: installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica, impianti solari termici. Esclusi gli interventi su nuova costruzione o interventi di ristrutturazione rilevante (art.26 del DLgs199/2021) per i quali è già obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Tipo di edifici: edifici ad uso residenziale, prime e seconde case, condomini.

Destinatari: persone fisiche residenti in Regione, titolari di diritti reali di godimento, ovvero proprietari, locatari, comodatari…

Fondo disponibile: 100 milioni di euro.

Procedura: trasmissione domande solo a seguito della realizzazione dell’intervento, per le spese sostenute a partire dal 01/11/2022. È previsto procedimento “a sportello”, ovvero secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Cumulabilità: l’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali per la parte residua non coperta dalle stesse; la somma delle agevolazioni non può superare la spesa complessivamente sostenuta.

Come cambia il Superbonus

Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato in GU il Decreto Legge 176/2022 recante “misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, detto Decreto Aiuti Quater.

Questo decreto, oltre a prevedere misure rivolte al sostegno delle imprese, tra cui proroga per il riconoscimento di credito fiscale per i costi sostenuti per elettricità e gas e possibilità di rateizzazione delle bollette, introduce una serie di modifiche al Superbonus. Molto sinteticamente riportiamo le novità per il super incentivo:

Modifiche Superbonus per condomini

Per condomini, per edifici da 2 a 4 unità anche se con unico proprietario e per Onlus, il Superbonus passa dal 110 al 90% a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, ferma restando la riduzione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025 (già previste dalla vigente legge di bilancio 2022).

È prevista un’eccezione, ovvero il mantenimento dell’aliquota al 110%, per i soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS (o la domanda di Permesso di costruire in caso di intervento di demolizione e ricostruzione) e che, in caso di condominio, entro la stessa data avranno adottato la delibera condominiale che approva l’esecuzione dei lavori.

Modifiche Superbonus per unifamiliari

È prevista una proroga per interventi al 110% ed una nuova finestra temporale al 90%.

Proroga con aliquota al 110%; per gli interventi che hanno effettuato il 30% dei lavori al 30 settembre scorso e che quindi hanno già ottenuto la proroga al 31/12/2022, è concessa ulteriore proroga al 31/03/2023.

Nuova finestra con aliquota al 90%; per gli interventi su edifici unifamiliari è concesso il Superbonus al 90% per tutto il 2023 a condizione che:

  • l’immobile sia l’abitazione principale;
  • il reddito di riferimento, calcolato con il “quoziente familiare”, sia non superiore a 15mila euro.

Attenzione: il reddito di riferimento è relativo all’anno precedente all’anno di sostenimento della spesa ed è un valore calcolato nel seguente modo:
Somma redditi complessivi / numero parti ≤ 15.000 euro

Con:

  • Somma redditi è la somma dei redditi del contribuente, del coniuge o convivente e degli altri familiari conviventi;
  • Numero parti risulta dalla somma:
contribuente1
coniuge o convivente+1
altri conviventi del nucleo familiare 
1 familiare+0.5
2 familiari+1
3 o più familiari+2

Modifiche Superbonus per Onlus

Concessione del Superbonus al 110% fino al 31/12/2025 per le Onlus con i seguenti requisiti:

  • Svolgono attività di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del CDA non percepiscono compensi né indennità di carica;
  • Per immobili di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito di categoria B/1 (collegi, convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari), B/2 (case di cure ed ospedali), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro).

Modifiche Superbonus per cessione del credito

Con l’obiettivo di rilanciare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura il decreto introduce una modifica che dovrebbe riaprire la capienza fiscale dei cessionari e quindi sbloccare la situazione di stallo.

La modifica prevista è la seguente: i crediti d’imposta derivanti da cessione del credito o da sconto in fattura, inviati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, potranno essere fruiti in 10 rate annuali. Questa operazione dovrebbe aumentare la capienza fiscale di chi ha accumulato crediti fiscali (banche, poste, imprese, ecc.).

Contributi per gli impianti sportivi

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia erogherà contributi per l’efficientamento degli impianti sportivi attraverso due diversi bandi:

  • a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico;
  • a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.

Per entrambi, le domande vanno presentate dal 14 al 24 ottobre 2022.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web istituzionale della Regione:

Lo Sportello Energia FVG rimane a disposizione per chiarimenti.

Venite a trovarci a CasaModerna

Anche quest’anno siamo al padiglione 8 della fiera della CasaModerna: venite a trovarci, il servizio di Sportello Energia FVG è attivo!

Tra le altre cose, vi spiegheremo perché abbassare di un grado la temperatura in casa ci farà risparmiare 187 euro di gas per riscaldamento, mentre un intervento di efficientamento dell’involucro (cappotto, copertura, serramenti) ne risparmia 2157 ogni anno.

Per le imprese, contributi all’abbattimento dei costi energetici

La Giunta regionale FVG ha approvato le modalità di erogazione di 40 milioni di euro per l’abbattimento dei costi energetici: saranno 39mila le imprese beneficiarie del contributo, di cui 92,5% micro imprese, ovvero con meno di dieci dipendenti e fatturato annuo entro 2 milioni di euro.

Il provvedimento è destinato alle micro, piccole e medie imprese che hanno subito un aumento superiore al 30% dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolato nel raffronto tra la media del primo semestre del 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, e quella del primo semestre del 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata da loro stipulati.

Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia almeno dal 31 dicembre 2020 e rientrare nei codici Ateco elencati con la delibera (che includono tutte le tipologie di impresa, ad esclusione di quelle del settore agricolo, di cave, miniere, fornitura energia, gas, vapore, acqua, gestori di rete fognarie, imprese finanziarie e assicurative, istruzione e pubblica amministrazione).

L’importo dei ristori varia in base alla dimensione dell’attività:

  • micro-imprese 1.000 euro,
  • piccole imprese 1.500 euro
  • imprese di medie dimensioni 2.000 euro.

I contributi sono concessi e contestualmente erogati, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, attraverso il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (Cata) e il Centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario Fvg (Catt Fvg), in base alla sola presentazione della domanda e secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle 9.00 del 12 ottobre 2022 fino alle 16.00 del 28 ottobre 2022 tramite il sistema “Istanze on line”. La procedura avrà un iter di circa 30-40 giorni per l’assegnazione del contributo.

Esauriti i fondi per il Superbonus

Secondo il report mensile dell’ENEA, i contributi prenotati per il Superbonus hanno ormai superato le risorse disponibili, dal momento che a livello nazionale il totale di investimenti ammessi a detrazione va oltre i 35 miliardi di euro, che portati in detrazione al 110% rappresentano un onere a carico dello Stato di quasi 39 miliardi, a fronte di un plafond stanziato di 33,3 miliardi.

Ciò significa che per consentire le agevolazioni già ammesse a detrazione sarà necessario il rifinanziamento del fondo dedicato. Non solo: dal momento che l’agevolazione è vigente fino al 2023 (e poi con aliquota ridotta fino al 2025) sarà necessario un ulteriore impegno finanziario. In attesa di sapere se e in che misura il governo interverrà con nuove risorse, è realistico pensare che queste saranno messe in campo almeno per coprire gli interventi ormai iniziati, mentre restano dubbi per tutti gli altri casi in fase progettuale più o meno avanzata.

Tra i casi più frequenti, rientrano quelli legati alla cessione del credito, che è attualmente in una fase di stallo perché le banche non accettano più crediti fiscali avendo saturato la propria disponibilità finanziaria per compensarli con le proprie imposte. La soluzione più semplice sarebbe consentire possibili ulteriori passaggi nella cessione dei crediti fiscali verso chi ha capienza fiscale, ma ci sono due aspetti che ostacolano questa direzione: da un lato si teme che un elevato numero di passaggi del credito comporti il rischio di truffe; dall’altro lato, la volontà di “contenere” il Superbonus, depotenziandone l’operatività della cessione del credito e dello sconto in fattura (che ha un meccanismo molto simile).

Cosa succede adesso?

Le limitazioni alla cessione del credito e l’incertezza sul rifinanziamento del plafond per il Superbonus portano ad una situazione di stallo. Cosa succede adesso per chi ha i lavori in corso? Chi deve ancora iniziarli? Chi ha iniziato i lavori, ma non ha ancora fatto il SAL del 30%? Chi deve ancora presentare la CILAS? I casi sono molti e presentano diversi livelli di incertezza. Cerchiamo di affrontarli:

Se è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori alle imprese significa che sono definiti i costi; salvo varianti in corso d’opera o lavori imprevisti, non dovrebbero esserci sorprese sui costi dell’intervento. Se il contratto prevede espressamente lo sconto in fattura è anche sostanzialmente già concordata la cessione del credito all’impresa.

Se è già concluso un accordo di cessione del credito con una banca, significa che è anche già stato firmato un contratto con l’impresa; in questo caso banca e impresa sono già vincolate da contratti (che dovranno avere opportune clausole di garanzia) per la cessione del credito e per gli importi lavori. Bisognerà valutare i rischi di eventuali clausole che potrebbero far recedere i contratti per cause di forza maggiore.

Se l’intervento è in fase di realizzazione dei lavori ed è già stata data la prima comunicazione all’ENEA per il primo SAL del 30%, significa che l’investimento è complessivamente ammesso alla detrazione fiscale. In questo caso lo Stato ha già computato l’intervento nel plafond e dunque dovrà garantire la copertura finanziaria per le pratiche già accettate.

Se i lavori non sono ancora iniziati si può decidere di sospendere o rinunciare senza grandi ripercussioni. In assenza di accordi già sottoscritti è possibile sospendere il processo unilateralmente in attesa di maggiori certezze sui meccanismi del Superbonus; mentre in caso di accordi già sottoscritti sarà sempre possibile agire bilateralmente con recessione, rinegoziazione, sospensione o modifica dei contratti. L’eventuale sbilanciamento economico del committente riguarderà le spese tecniche progettuali per prestazioni già eseguite, caparre e anticipi a imprese e fornitori.

Se i lavori sono già iniziati la situazione potrebbe essere più problematica e il committente potrebbe trovarsi con l’investimento economico del Superbonus a proprio carico. Ad esempio, l’impresa che abbia acquisito il credito applicando lo sconto in fattura potrebbe trovarsi nell’impossibilità di rientrare nei costi (non riesce a cedere il credito eccedente la sua capienza fiscale) e potrebbe decidere di bloccare il cantiere. Altro esempio, la banca recede il contratto per l’acquisto del credito per cause di forza maggiore: un nuovo decreto modifica le regole della cessione del credito e il meccanismo si inceppa per cause non attribuibili alla banca.

Come va il Superbonus

Prendendo spunto dalla pubblicazione periodica del Report dell’ENEA, cerchiamo di fare il punto sull’andamento del Superbonus.

Da settembre 2021, infatti con cadenza mensile, l’ENEA pubblica i dati nazionali e regionali sullo stato di avanzamento degli interventi, e relativi investimenti, relativi al Superbonus. Si tratta di 22 tabelle, di cui la prima contenente i dati nazionali e le successive i dati per ciascuna regione e infine una tabella riepilogativa. Sono pubblicati i dati complessivi nazionali ed i parziali per ogni regione, specificando: il numero delle asseverazioni; il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione; i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati. Inoltre sono specificati i dati suddivisi per lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti.

In Friuli Venezia Giulia, al 30 giugno 2022 lo stato del Superbonus è questo:

  • sono state presentate quasi 5000 asseverazioni, di cui 391 per condomini, 3133 per unifamiliari, 1471 per unità funzionalmente indipendenti;
  • complessivamente gli investimenti ammessi a detrazione valgono circa 667 milioni di euro;
  • gli investimenti sulle unifamiliari sono prevalenti, per un valore di investimenti di circa 315 milioni di euro, già realizzati per circa il 78%;
  • gli investimenti sulle unità funzionalmente indipendenti sono circa 115 milioni, già realizzati all’81%;
  • gli investimenti sui condomini sono circa 237 milioni di euro, già realizzati per circa il 67%.

Tuttavia il dato significativo di questo ultimo aggiornamento al 30 giugno è un altro: ovvero il superamento a livello nazionale dei fondi stanziati preventivamente per il superbonus. Infatti, a livello nazionale il totale di investimenti ammessi a detrazione ha superato i 35 miliardi di euro, che portati in detrazione al 110% rappresentano un onere a carico dello Stato di quasi 39 miliardi, a fronte di un plafond stanziato di 33,3 miliardi.

A questo link è possibile scaricare l’ultimo report ENEA del 30 giugno:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_30_06_2022.pdf

Per visionare tutti i report mensili passati:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/risultati-superbonus.html

Un bonus per le zanzariere?

Non esiste un vero e proprio “bonus zanzariere”, ma solo una interpretazione del bonus statale dedicato all’efficientamento energetico degli edifici, l’Ecobonus. Infatti, l’Ecobonus incentiva l’installazione di schermature solari (intervento che incide sull’efficienza energetica di un fabbricato) e, all’interno di questo ambito, le reti antinsetto sono proposte come sistemi ombreggianti per rientrare nell’agevolazione. È intuitivo che l’apporto delle zanzariere all’efficienza energetica di un intero edificio sarà piuttosto debole, ma l’importante è che rispettino i requisiti per accedere all’Ecobonus previsti dal DL 63/2013, all’art. 14 che parla specificatamente di “acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.

L’allegato M menzionato contempla varie componenti edilizie che incidono sul fabbisogno energetico di un edificio, tra cui le schermature solari, ma non cita zanzariere, reti antinsetto, reti antipassero o manufatti simili. Il fatto che non siano espressamente elencate però non le esclude a priori, purché abbiano caratteristiche conformi a quanto prescritto dalla norma; pertanto le zanzariere per essere ammesse al bonus devono rispettare tutti i requisiti richiesti per schermature solari e oscuranti.

Uno dei requisiti determinanti è la capacità di protezione dall’irraggiamento solare, ovvero il fattore di trasmissione solare totale (Gtot). Il Gtot è riferito al “pacchetto” di chiusura completo, ovvero vetro più schermatura solare e/o eventuale zanzariera; per accedere all’incentivo, deve avere un valore massimo di 0,35.

L’oggettivo contributo al Gtot di una zanzariera è molto marginale rispetto al sistema complessivo; i valori Gtot tipici di sistemi di zanzariere associate a diversi tipi di vetro evidenziano che si raggiunge il valore minimo di 0,35 solo associando vetri di ottima prestazione (vetri di tipo D, ovvero vetrocamera bassoemissivi) con schermature minimo di classe 2 (le schermature sono classificate da 0 a 4, la classe 2 è la minima ammissibile per accedere all’ecobonus).

La classe 2 è un valore eccellente per le zanzariere, che mediamente hanno un range da 0 a 2, ma modesto nel contesto di tende propriamente dette, che hanno un range da 0 a 4.

Si potrebbe concludere che il fattore G è sostanzialmente a carico del vetro e non della zanzariera, nonché che il bonus zanzariere esiste solo se “trainato” da un serramento di ottima qualità; pertanto si dovrà preliminarmente verificare la qualità delle nostre finestre e successivamente prendere in considerazione solo zanzariere che soddisfino la classe 2.

Ecco il vademecum dell’ENEA relativo a schermature e oscuranti che sarà riferimento anche per le zanzariere:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf

Le tende nell’Ecobonus

Il “bonus tende” in realtà è una particolare declinazione del bonus statale dedicato all’efficientamento energetico degli edifici, ovvero il cosiddetto Ecobonus, definito dal DL63/2013 e s.m.i..

Le tende, come tutti gli elementi oscuranti e schermanti, contribuiscono all’efficienza energetica di un fabbricato in quanto concorrono al controllo degli apporti e delle dispersioni di energia dalle vetrate, pertanto sono espressamente previsti dal D.L. 63/2013, (Ecobonus, appunto), all’art. 14 che parla specificatamente di “acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.

Può accedere a questo bonus ogni contribuente che sostiene effettivamente le spese e che ha un diritto reale sull’immobile.

Questa agevolazione è compresa nell’Ecobonus ordinario perciò, in alternativa alla detrazione fiscale diretta, si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

L’installazione deve interessare edifici preesistenti ed in regola con eventuali tributi.

L’aliquota di detrazione è pari al 50% delle spese totali sostenute fino ad un limite massimo di detrazione di 60.000 euro per unità immobiliare.

Per l’ammissibilità al bonus le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio (non liberamente montabili/smontabili dall’utente);
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate ad integrazione dei serramenti, all’interno o all’esterno della superficie vetrata; oppure installate in modo autonomo (aggettanti).
  • Realizzate nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed efficienza energetica;
  • Marcate CE;
  • Installate con orientamento sud, est, ovest, sud-est, sud-ovest per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci); sono invece ammessi tutti gli orientamenti  per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle).
  • Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Per maggiori dettagli si riporta il link del vademecum specifico dell’ENEA:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf